L’inquilino ha diritto di voto in assemblea?

Si, ma solo in determinati casi.

La norma di riferimento è l’art. 10 della legge n. 392/1978, secondo cui il conduttore (inquilino) ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, solo nelle delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria; in questo caso al conduttore assente o dissenziente spetta inoltre il potere di impugnazione.

Il conduttore ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni; può quindi prendere la parola ed esprimere il proprio pensiero ma deve sottostare alle decisioni dell’assemblea senza poterle impugnare.

È bene chiarire, infine, che l’avviso di convocazione e il verbale devono essere comunicati solo al proprietario che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione all’inquilino.

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