Modifica parte comune
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Modifica parte comune
Buongiorno, ho un quesito da sottoporre.
Abito su una palazzina di quattro unità: due al lato sud e due al lato nord.
Le parti comuni relative ai due lati sono già state divise dai precedenti proprietari.
Nel lato dove abito, vive, nell'unità al piano terra (io sono al primo piano), una persona disabile.
Mi viene chiesto di poter installare una pedana metallica per poter entrare e uscire liberamente dalla propria abitazione.
Tale pedana verrebbe appoggiata sulla parte comune e vincolata all'edificio per evitare ribaltamenti.
La persona assicura che tale vincolo sarà facilmente rimovibile per evitare richieste di concessione edilizia per la realizzazione di tale manufatto.
Premesso che è pieno diritto di un disabile essere libero di entrare e uscire dalla propria abitazione e se la pedana serve a questo ben venga (anche la legge riconosce che può farlo anche contro il parere degli altri condomini),il problema sta nel fatto che tale manufatto andrebbe ad occupare per intero la larghezza della parte comune che mi permette l'accesso alla zona dei garage precludendomi completamente l'uso della suddetta parte oltre che l'accesso alla zona dei garage se non attraverso il passo carraio (sbaglio o la parte comune deve essere comunque usufruibile da tutti gli aventi diritto?).
La proposta, per altro molto civile, della persona è, per non pregiudicare il mio diritto all'uso della parte comune, quella di spostare la stessa, usufruendo del proprio giardino privato per ricrearla.
E' possibile fare una "autocertificazione" in forma privata in cui viene dichiarato tale spostamento in modo da rendere tutto legale ed evitare problemi di usucapione o altre beghe simili (liti) o l'unica via sicura è quella di rivolgersi ad un notaio che possa mettere nero su bianco quanto sta avvenendo?
Grazie
Abito su una palazzina di quattro unità: due al lato sud e due al lato nord.
Le parti comuni relative ai due lati sono già state divise dai precedenti proprietari.
Nel lato dove abito, vive, nell'unità al piano terra (io sono al primo piano), una persona disabile.
Mi viene chiesto di poter installare una pedana metallica per poter entrare e uscire liberamente dalla propria abitazione.
Tale pedana verrebbe appoggiata sulla parte comune e vincolata all'edificio per evitare ribaltamenti.
La persona assicura che tale vincolo sarà facilmente rimovibile per evitare richieste di concessione edilizia per la realizzazione di tale manufatto.
Premesso che è pieno diritto di un disabile essere libero di entrare e uscire dalla propria abitazione e se la pedana serve a questo ben venga (anche la legge riconosce che può farlo anche contro il parere degli altri condomini),il problema sta nel fatto che tale manufatto andrebbe ad occupare per intero la larghezza della parte comune che mi permette l'accesso alla zona dei garage precludendomi completamente l'uso della suddetta parte oltre che l'accesso alla zona dei garage se non attraverso il passo carraio (sbaglio o la parte comune deve essere comunque usufruibile da tutti gli aventi diritto?).
La proposta, per altro molto civile, della persona è, per non pregiudicare il mio diritto all'uso della parte comune, quella di spostare la stessa, usufruendo del proprio giardino privato per ricrearla.
E' possibile fare una "autocertificazione" in forma privata in cui viene dichiarato tale spostamento in modo da rendere tutto legale ed evitare problemi di usucapione o altre beghe simili (liti) o l'unica via sicura è quella di rivolgersi ad un notaio che possa mettere nero su bianco quanto sta avvenendo?
Grazie
- kabubi
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Re: Modifica parte comune
Un intervento su una parte comune condominiale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio è ammissibile purché non leda il diritto altrui sul bene comune, ho in archivio precise sentenze in merito.
La legge in oggetto la trovi qui:
http://www.condomini.altervista.org/Asc ... sabili.htm
Nel vostro caso particolare, la modifica (temporanea) allo stato del suolo per agevolare l'accesso al disabile appare fattibile.
Per evitare possibili atti di usucapione del disabile o di successivi aventi diritto (eredi), la formula idonea può essere quella della "scrittura privata" REGISTRATA, in cui si concede la modifica per non oltre nove anni, rinnovabili per uguale periodo successivamente e citando espressamente e preventivamente il divieto di usucapione del bene in oggetto.
Non c'è bisogno del notaio.
La legge in oggetto la trovi qui:
http://www.condomini.altervista.org/Asc ... sabili.htm
Nel vostro caso particolare, la modifica (temporanea) allo stato del suolo per agevolare l'accesso al disabile appare fattibile.
Per evitare possibili atti di usucapione del disabile o di successivi aventi diritto (eredi), la formula idonea può essere quella della "scrittura privata" REGISTRATA, in cui si concede la modifica per non oltre nove anni, rinnovabili per uguale periodo successivamente e citando espressamente e preventivamente il divieto di usucapione del bene in oggetto.
Non c'è bisogno del notaio.
Se hai ancora dubbi collegati qui: http://www.condomini.altervista.org
- condominiale
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Re: Modifica parte comune
Grazie per la risposta pronta e precisa.
Solo un'ultima curiosità.
Questa scrittura privata REGISTRATA avrà valore solo tra le parti che la sottoscrivono oppure anche tra chi subentrerà a tali parti.
In pratica, se un domani la mia abitazione diventerà proprietà di mia figlia, la scrittura privata registrata continuerà ad avere valore o se ne dovrà fare un'altra?
Trovo, da qualche parte nella rete, un esempio di scrittura privata che possa essere paragonata al mio caso?
Grazie ancora
Solo un'ultima curiosità.
Questa scrittura privata REGISTRATA avrà valore solo tra le parti che la sottoscrivono oppure anche tra chi subentrerà a tali parti.
In pratica, se un domani la mia abitazione diventerà proprietà di mia figlia, la scrittura privata registrata continuerà ad avere valore o se ne dovrà fare un'altra?
Trovo, da qualche parte nella rete, un esempio di scrittura privata che possa essere paragonata al mio caso?
Grazie ancora
- kabubi
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