Art. 1:
1.I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono
opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni
destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli
abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto
negli artt. 2 e 3.
Art. 2:
1.Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite
in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1924,
n. 2295.
2.Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o
a terzi.
Art. 3:
1.Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque
lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso
collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente
dell'aereo stesso.
2.Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente,
al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o
al diverso collocamento dell'aereo.
Art. 4: (abrogato)
Art. 5:
1.Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia
per la rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o
per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e
spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti
riparazioni della proprietà.
2.La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo
venga utilizzato da altro utente.
Art. 6-10:(abrogati)
Art. 11:
1.Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei
esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono
decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo
del Ministero delle comunicazioni.
2.All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle
controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2
e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario,
quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del
libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.