Art. 1
(1). I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
(2) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la
visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
(3) La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
(4) E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2
(1) Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita'
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
(2) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di
cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a
proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine
di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle
rampe dei garages.
(3) Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3
(1) Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu'
fabbricati.
(2) E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agliarticoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da
realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area
di proprieta' o di uso comune.
Art. 4
(1) Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al
vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni,
o le autorita' da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
(2) La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
(3) In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
(4) L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
(5) Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della
serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in
cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate dall'interessato.
Art. 5
(1) Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza e' tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e
5.
Art. 6
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
(2) Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2
febbraio 1974, n. 64.
Art. 7
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non e'
soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle
opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal
predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a
firma di un professionista abilitato.
(2) Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le
disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
(1) Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, e' allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.
Art. 9
(1) Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi esistenti, anche se
adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al
comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalita' di cui
al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi
titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.
(2) Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; e' aumentato del
venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire
cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresi' un ulteriore cinque
per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
(3) Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10
e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi
compresa la cecita', ovvero quelle relative alla deambulazione e alla
mobilita', coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' i condomini ove risiedano le suddette categorie di
beneficiari.
(4) Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole, mezzi necessari per la
deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle parole, mezzi necessari
per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento. La presente
disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
Art. 10
(1) E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo
speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
(2). Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli
affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione
del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le
regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
(3). I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilita' attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
(4). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficolta' di deambulazione dalle competenti unita' sanitarie
locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione
delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi
restano valide per gli anni successivi.
(5). I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione
delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11
(1) Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui
e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della
spesa prevista entro il 1deg. marzo di ciascun anno.
(2) Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
(3) Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
(4) Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
(5) La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei
lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12
(1) Il Fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento.Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi
volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici per lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
(2) Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
(3) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[Main] [Le Leggi] [Prodotti] [Corsi] [Manifestazioni][Libri] [Associazioni]