Art. 2. Istituzione degli elenchi provinciali degli amministratori immobiliari
(1) Presso ogni provincia è istituito un elenco professionale
degli amministratori immobiliari, al quale sono iscritti coloro
che, essendo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5, hanno
presentato la relativa richiesta e sono residente in uno dei comuni compresi
nella provincia.
Art. 3. Ambito territoriale dell'attività degli iscritti agli elenchi provinciali
(1)Gli iscritti all'elenco provinciale di cui all'art. 2 possono
esercitare la loro attività su tutto il territorio regionale.
Art. 4. Attività professionale
(1)L'attività di amministratore immobiliare è riservata ai
soggetti iscritti ad uno degli elenchi provinciali di cui all'art. 2.
Può comunque essere nominato amministratore uno dei condomini o degli
inquilini dello stabile amministrato, anche se non iscritto ad uno dei predetti
elenchi.
(2)L'iscrizione ad uno degli elenchi provinciali non è
richiesta per svolgere le funzioni di curatore speciale ai sensi dell'art. 65
delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile.
(3)Possono iscriversi all'elenco professionale degli amministratori
immobiliari senza sottoporsi ad esame di abilitazione coloro che sono iscritti
in altri albi di ordini o collegi professionali.
(4)I condomini e gli inquilini che esercitano l'attività di
amministratori di condomini debbono depositare il verbale di nomina presso
l'elenco provinciale per essere iscritti in apposita sezione.
Art. (5) Requisiti per l'iscrizione all'elenco provinciale
(1)Possono richiedere l'iscrizione ad uno degli albi circoscrizionali di
cui all'art. 2 coloro che:
a) hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
b) sono cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla
Unione europea;
c) hanno il godimento dei diritti civili;
d) hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore;
e) hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 7;
f) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile né sono
sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 13, comma
10, lettera a), e non si trovano nella condizione di cui alla lettera
b) del medesimo comma.
(2)L'iscrizione all'elenco provinciale è deliberata dal
collegio della relativa provincia.
(3)Le iscrizioni agli albi circoscrizionali non sono limitate nel
numero.
(4)All'atto dell'iscrizione all'elenco provinciale il richiedente
deve depositare presso il collegio della provincia di appartenenza:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) i certificati dei carichi penali pendenti;
c) il certificato di residenza;
d) il diploma, anche in copia autentica, attestante il titolo di studio
posseduto;
e) il certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione
di cui all'art. 7.
(5)Per gli iscritti in altri ordini e collegi professionali è
sufficiente depositare la dichiarazione di iscrizione rilasciata dal collegio o
dall'ordine professionale di appartenenza.
(6)All'atto dell'iscrizione all'albo circoscrizionale viene formato un
fascicolo personale, nel quale sono inseriti i documenti depositati ai sensi
del comma 4, nonché ogni altro documento che si riferisce
all'attività dell'iscritto.
Art. 6. Nomina degli amministratori
(1)L'iscritto ad uno degli elenchi provinciali di cui all'art. 2 deve
depositare presso il relativo collegio provinciale copia autentica della delibera
dell'assemblea condominiale con la quale è nominato amministratore.
Della suddetta copia si fa menzione nel fascicolo personale da cui al comma 6
dell'art. 5 e viene archiviata nel fascicolo del condominio assieme alle altre
delibere, ai consuntivi e ai preventivi approvati.
Art. 7. Esame di abilitazione
(1)L'iscrizione ad uno degli elenchi provinciali di cui all'art. 2
è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.
(2) L'esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno
biennale, dall'Assessore Regionale al Lavoro e consta di una prova scritta e di
due orali. Il suddetto esame ha luogo presso le sedi degli uffici provinciali del lavoro.
(3) Le commissioni d'esame, una per ogni provincia, sono nominate dal
consiglio del collegio provinciale. Delle commissioni fa parte un rappresentante delle organizzazioni
della proprietà edilizia e un rappresentante nominato dall'Assessore Regionale al Lavoro.
(4) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'Assessore Regionale al Lavoro stabilisce, con proprio decreto, le materie
e i programmi di esame.
(5) Coloro che sono già iscritti in ordini o collegi professionali
sono esentati dall'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione e sono
automaticamente iscritti a presentazione di domanda.
Art. 8. Costituzione del collegio Regionale
(1)Il collegio regionale degli amministratori immobiliari è
composto dai presidenti dei collegi provinciali.
(2)Il collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge, con
votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei propri componenti il consiglio
direttivo regionale formato da undici membri.
(3)La carica di componente del consiglio direttivo regionale è
incompatibile con quella di componente del consiglio provinciale.
(4)Il consiglio direttivo regionale, nella sua prima seduta, procede alla
nomina del presidente, di un vice presidente, di un segretario e di un
tesoriere.
(5)I componenti del consiglio direttivo nazionale durano in carica tre
anni e non possono essere rieletti per più di una volta, se non sia
trascorso un periodo di almeno tre anni dalla data di cessazione della
carica.
Art. 9. Funzioni del consiglio direttivo regionale
(1) Il consiglio direttivo regionale degli amministratori immobiliari:
a) ha la rappresentanza generale degli amministratori;
b) è organo di seconda istanza rispetto alle decisioni dei
collegi provinciali relative a procedimenti disciplinari e
alla tenuta degli elenchi;
c) propone all'Assessore regionale la Lavoro le tariffe dei compensi
spettanti agli amministratori;
d) approva l'ammontare dei contributo annuale fissato dai collegi provinciali
e i diritti di segreteria per il deposito dei verbali di assemblea o
per altri servizi prestanti.
(2) Il consiglio direttivo regionale può procedere alla
pubblicazione periodica di una rivista per l'informazione degli iscritti agli
elenchi provinciali.
Art. 10. Costituzione del consiglio del collegio provinciale
(1) Il consiglio del collegio provinciale degli amministratori
immobiliari è composto da cinque a unici membri, eletti dagli iscritti
al relativo elenco a scrutinio segreto con voto limitato.
(2) Il consiglio del collegio provinciale dura in carica tre anni.
(3) Il consiglio del collegio provinciale elegge nel suo seno un
presidente e un segretario e può delegare lo svolgimento di sue funzioni
a singoli componenti. In caso di impedimento del presidente, le relative
funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo
provinciale e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal
consigliere più anziano per età.
(4) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
l' Assessore Regionale al Lavoro stabilisce, con proprio decreto, le
modalità di elezione del consiglio del collegio provinciale.
Art. 11. Funzioni del consiglio del collegio provinciale
(1) Il consiglio del collegio provinciale degli amministratori
immobiliari:
a) provvede alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 2;
b) fissa il contributo annuale, da sottoporre all'approvazione del
consiglio direttivo regionale, che gli iscritti all'albo debbono versare al
collegio circoscrizionale, in modo da assicurare il finanziamento dei costi
relativi alle funzioni svolte dal collegio provinciale stesso e, per la
quota spettante, dal collegio regionale, nonché il finanziamento dei
costi derivanti dallo svolgimento degli esami di abilitazione;
c) esercita le funzioni in materia disciplinare ad esso attribuite dalla
presente legge.
Art. 12. Compensi degli amministratori immobiliari
(1) I compensi spettanti agli amministratori immobiliari sono determinati
dall' Assessore Regionale al Lavoro con proprio decreto, su proposta del
consiglio direttivo regionale, sentite le organizzazioni della proprietà
edilizia.
(2) In relazione a particolari condizioni sociali ed ambientali, il
consiglio del collegio provinciale può disporre in via generale,
nell'ambito della provincia, la riduzione fino al trenta per
cento dei compensi di cui al comma 1.
(3) Il consiglio del collegio provinciale esprime, se richiesto da
un amministratore o da un condominio, parere di congruità sulle parcelle
presentate dagli iscritti, sentito il condominio interessato.
Se richiesto effettua altresì opera di conciliazione nelle controversie
tra gli iscritti ed i condomini.
Art. 13. Procedimenti e sanzioni disciplinari
(1) L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo di cui
all'art. 2 è promossa dal presidente del consiglio del collegio
provinciale.
(2) All'interessato deve essere immediatamente comunicato per iscritto
l'inizio dell'azione disciplinare. Lo stesso deve essere sentito dal presidente
e dal consiglio del collegio provinciale e può farsi assistere da
un difensore di fiducia.
(3) Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di
contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti anche in parte
coincidenti. Il procedimento disciplinare non viene sospeso a seguito del
provvedimento di revoca dell'amministratore di cui all'art. 1129 del C.C..
(4) Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio provinciale
al cui elenco è iscritto l'amministratore; la loro determinazione non
può essere delegata ai singoli membri del consiglio medesimo.
(5) Contro le decisioni del consiglio del collegio provinciale in
materia disciplinare è sempre ammesso ricorso, anche per ragioni di
merito, al consiglio direttivo regionale. Il ricorso è proposto, e pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
decisione all'interessato. Per il procedimento dinanzi al consiglio direttivo
regionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.
(6) Le decisioni del consiglio direttivo nazionale sono appellabili.
(7) Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonizione scritta;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale da un minimo di due mesi
fino ad un massimo di dodici mesi;
d) la radiazione dall'elenco.
(8) L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di mancanze
lievi, di negligenza nel proprio operato e di non gravi inesattezze nella
contabilità condominiale.
(9) La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi, di
colpevole inazione, di gravi inesattezze nella contabilità condominiale,
di mancato rendiconto e di cumulo di tre ammonizioni. Essa dà titolato
alla non rinnovabilità della nomina, allo scadere del mandato annuale,
presso i condomini nei cui confronti sono state commesse le infrazioni.
(10) La sospensione è comminata, oltre che nei casi di sospensione
dell'esercizio professionale previsti dal codice penale, nel caso di
interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.
(11) La radiazione dall'albo è comminata:
a) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato con sentenza
irrevocabile per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, contro il
patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel
massimo a cinque anni;
b) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato con sentenza
irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni.
(12) La condanna con sentenza irrevocabile per reati non indicati dalla
lettera a) del comma 11 può dar luogo all'applicazione di una
delle sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma
7.
(13) A seguito dell'irrogazione della sanzione della radiazione, la
reiscrizione all'albo può essere richiesta dopo che siano trascorsi
almeno cinque anni dal momento in cui la radiazione stessa è divenuta
definitiva. Sulla domanda di reiscrizione decide il consiglio del collegio
circoscrizionale, sentito l'interessato. Avverso il provvedimento di rigetto
della domanda di reiscrizione, l'interessato può presentare ricorso al
consiglio direttivo regionale, nel termine di quindici giorni dalla data della
comunicazione del suddetto provvedimento.
Art. 14. Sospensione cautelare
(1) In pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti di
un iscritto all'elenco provinciale di cui all'art. 2, il consiglio del
collegio provinciale può deliberarne la sospensione cautelare,
sentito in ogni caso l'interessato.
(2) Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l'interessato
può proporre ricorso al consiglio regionale entro il termine di quindici
giorni dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.
(3) La sospensione cautelare cessa alla conclusione del procedimento
disciplinare. Qualora l'interessato sia sottoposto a procedimento penale, la
sospensione cautelare deve essere comunque revocata, anche in pendenza in
pendenza del procedimento disciplinare, entro due anni dalla data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile.
(4) Nel procedimento per l'applicazione della sospensione cautelare si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'art. 13.
Art. 15. Norme transitorie relative all'istituzione dei collegi
(1) In ogni provincia è costituito un consiglio
direttivo provvisorio istituito dal'Assessore Regionale al Lavoro entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) I presidenti dei consigli provvisori di cui al comma 1 provvedono
agli adempimenti necessari per l'insediamento del consiglio direttivo
regionale. I consigli provvisori dei collegi provvedono ad iscrivere agli albi
coloro che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 5 I suddetti collegi
provvisori durano in carica fino all'insediamento dei collegi di cui all'art. 1
e, comunque, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(3) I componenti dei consigli provvisori di cui i commi 1 e 2 sono
nominati tra coloro che esercitano la professione di amministratore immobiliare
e siano iscritti agli albi professionali, degli avvocati e procuratori, dei
dottori commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
ragionieri, dei periti industriali.
Art. 16. Norme transitorie relative allo svolgimento delle funzioni
di amministratore immobiliare
(1) La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 si
applica trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(2) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l' Assessore Regionale al Lavoro stabilisce, con proprio decreto, la data
della prima sessione dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7,
nonché quella della sessione speciale di cui al comma 3 del presente
articolo, che deve avere luogo entro i sei mesi successivi.
(3) È indetta in ogni circoscrizione di tribunale una sessione
speciale dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7, che prevede il
superamento di un colloquio orale. Due successive sessioni speciali possono
aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione della prima. Con il
medesimo decreto di cui al comma 2, l' Assessore Regionale al Lavoro
stabilisce le materie e i programmi oggetto del colloquio, nonché i
criteri di nomina dei componenti della commissione esaminatrice.
(4) Alle sessioni speciali di cui al comma 3 sono ammessi coloro che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino essere
amministratori immobiliari in carica da almeno trentasei mesi e che
amministrino almeno dieci condomini, ivi compresi coloro che al momento
dell'entrata in vigore della legge siano provvisti del requisito di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 5.
Art. 17. Regolamento di esecuzione
(1) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
è emanato un regolamento per disciplinarne l'esecuzione, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera a), della L. 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 18.
(1) La presente legge sara' pubblicata nella gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
(2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.