Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale edilizia statale e
sovvenzionata – div. XVI-bis: Norme per i collaudi
dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo
statale
e per la ripartizione delle spese fra i singoli soci.
26 MARZO 1966 N.
12480 –
Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale edilizia statale e
sovvenzionata – div. XVI-bis: Norme per i collaudi
dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo
statale
e per la ripartizione delle spese fra i singoli
soci.
Allo scopo di evitare
che
i collaudatori dei fabbricati realizzati con l’intervento dello Stato da
cooperative edilizie, nel procedere al riparto del costo delle costruzioni
fra
i diversi assegnatari degli appartamenti adottassero criteri disparati,
questo
Ministero con circolare 1° luglio 1926 n. 9400 (§1122) diramò opportune
istruzioni per precisare i criteri di massima che i collaudatori dovevano
tenere presenti nell’espletamento dell’incarico.
Peraltro le nuove esigenze determinate dal
progresso
della tecnica edilizia ed i nuovi orientamenti di valutazione e di
preferenze
da parte dei soci assegnatari, inducono ora a rielaborare i criteri
suggeriti
con la sopracitata circolare, e ad emanare una
nuova completa normativa della
materia.
Tenuto
anche conto di quanto osservato in sede consultiva dalla Commissione
Centrale
di Vigilanza per l’edilizia economica e popolare, si provvede dunque a
precisare, in particolare, i criteri di ammissibilità delle spese ai
benefici
di legge, le componenti dell’importo netto da ripartire, i criteri
fondamentali
di determinazione del costo-valore degli alloggi.
Sembra tuttavia opportuno premettere alcune
considerazioni di carattere generale, per meglio configurare la funzione del
collaudatore per quanto concerne sia il collaudo delle opere eseguite sia il
riparto della spesa sostenuta.
Secondo i
principi generali, valevoli in materia di opere pubbliche, ai quali si
ispirano
le specifiche disposizioni riguardanti i lavori degli enti costruttori di
case
economiche e popolari il compimento delle opere costruite deve essere
riconosciuto “regolare” mediante il collaudo, che va eseguito da persona,
rivestita di particolari requisiti, nominata nei modi di legge
(2).
Il collaudatore, incaricato di accertare tale
regolarità attraverso la rispondenza dell’opera alle previsioni del progetto
ed
alle buone regole della tecnica, svolge, in questo campo, una funzione di
controllo nell’interesse preminente dello Stato, tenuto conto che lo Stato
assume, tra i suoi fini, come si desume dal t.u. 28 aprile 1938 n. 1165,
quello
di promuovere l’edilizia popolare ed economica ed all’uopo agevolare la
realizzazione di programmi costruttivi col sistema del concorso o del
contributo nella spesa o con altre modalità, e di conseguenza, si riserva il
potere di vigilare e verificare che le relative costruzioni siano
eseguite col rispetto delle regole tecniche e
delle altre norme idonee a garantire il raggiungimento delle finalità
predette.
* * *
Prima di procedere alla
ripartizione della spesa, il collaudatore dovrà tener presente che, qualora
si
tratti di più edifici costruiti dalla stessa cooperativa in uno stesso
appezzamento di terreno ed in esecuzione di un unico programma costruttivo,
la
spesa da ripartire è quella complessiva, come se detti edifici costituiscano
un
unico fabbricato
(senza,
cioè, far gravare soltanto su un gruppo di soci le eventuali maggiori spese
sostenute – necessariamente – per fondazioni o sistemazioni speciali del
loro
edificio).
Dovranno
quindi essere esattamente stabilite le aree di uso comune, quelle assegnate
in
proprietà e quelle assegnate in uso, elementi che devono risultare in
maniera
esatta dai verbali di assegnazione ai singoli soci. E’ evidente infatti che soltanto le proprietà concorrono nelle quote
millesimali tra i soci.
La ripartizione, inoltre dovrà essere effettuata
sulla base delle caratteristiche distributive e di rifinitura previste nel
progetto o nelle varianti approvate, mentre le modifiche di qualsiasi
genere,
sia distributive che di qualità di materiali impiegati, introdotte dal
singolo
socio, non dovranno essere computate, rimanendo così l’eventuale maggiore
onere
ad esclusivo carico del socio stesso. In altre parole è compito del
collaudatore procedere alla ripartizione della spesa limitando
l’accertamento
della stessa e la determinazione delle quote millesimali esclusivamente
all’ammontare ammissibile ai benefici di legge (mutuo e contributo). Il che
chiarisce come ogni onere relativo a patti e condizioni direttamente intervenute tra impresa
e
singoli soci debba rimanere estraneo all’accertamento di specifica
competenza
del collaudatore sia per quanto concerne il rapporto
cooperativa-Stato sia per quanto attiene al rapporto
Cooperativa-Impresa.
Si è sottolineato quanto precede non per escludere
la evenienza che il collaudatore valuti – soprattutto a
richiesta della Cooperativa – anche le eventuali modifiche apportate ad ogni
singolo alloggio su domanda del rispettivo assegnatario (caratteristiche
distributive, materiali, rifiniture), ma ai fini della esatta determinazione
di
quelle quote millesimali la cui rilevanza appare evidente considerando che
in
base ad esse dovranno far carico ai soci, proporzionalmente, le spese
condominiali, in conformità e con le eccezioni previste dalle disposizioni
di
cui al Capo 4° del titolo XII del t.u. 28 aprile 1938 n.
1165.
In conclusione, l’importo netto complessivo della
spesa da ripartire tra i singoli assegnatari deve essere determinato
rispettando i seguenti criteri:
le opere le quali, ai sensi delle vigenti
disposizioni,
siano ritenute non necessarie ed aventi carattere di lusso debbono essere
escluse per intero dal contributo e dal mutuo;
le opere necessarie, ma eseguite con criteri di
lusso,
debbono essere escluse dal contributo e dal mutuo per la differenza tra il
loro
importo e quello delle opere ordinarie corrispondenti;
le opere ammissibili al contributo ed al mutuo ma
differenti da quelle della generalità dei soci debbono essere addebitate
direttamente ai rispettivi soci, prima di stabilire il riparto secondo i
criteri che seguono.
* * *
Il collaudatore,
impostando
il calcolo millesimale sulla base delle superfici
reali, accertate per sua diretta constatazione, dovrà pervenire alla
determinazione del costo-valore degli alloggi in base alla valutazione delle
caratteristiche di ogni ambiente singolarmente
considerato.
Si
parla
di costo-valore in quanto la ripartizione va effettuata non solo in funzione
del costo di costruzione, ma anche tenendo conto, in maniera relativa tra
gli
appartamenti, del valore effettivo che ad ognuno di essi
compete.
Dette
caratteristiche possono distinguersi come segue:
caratteristiche che derivano da proprietà intrinseche:
destinazione;
caratteristiche che derivano da condizioni relative all’esterno o
da
fattori totalmente esterni: altezza di piano, orientamento,
prospetto;
caratteristiche che derivano sia da proprietà intrinseche sia da
condizioni esterne: luminosità.
Oltre alle predette che,
ripetesi, vanno riferite ad ogni singolo ambiente, può,
in
taluni eccezionali casi, risultare opportuno considerare una caratteristica
intrinseca dell’alloggio valutato nella sua unità: la funzionalità globale
dell’appartamento.
All’atto
pratico, gli accennati criteri di valutazione si traducono nell’applicazione
di
determinati coefficienti riduttori (minori cioè dell’unità) i quali riferiti
alla superficie dei singoli ambienti, ne diminuiscono l’entità,
trasformandola
da superficie reale in superficie virtuale.
Detti
coefficienti sono i seguenti e devono essere tutti applicati
poiché, dato il meccanismo del sistema, la mancata considerazione di
taluno di essi equivale ad attribuire al coefficiente riduttore omesso il
valore massimo unitario:
coefficiente di destinazione,
coefficiente di piano,
coefficiente di orientamento,
coefficiente di prospetto,
coefficiente di luminosità,
coefficiente di (eventuale) funzionalità globale
dell’alloggio.
Nel redigere il
riparto di spesa, la prima operazione da compiere è il calcolo della
consistenza della superficie di ogni singolo vano quale risulta
moltiplicando
la superficie reale per il coefficiente riduttore di
destinazione.
Successivamente,
la superficie del vano così determinata deve essere ulteriormente ridotta
con
l’applicazione dei coefficienti di orientamento, prospetto e
luminosità.
Si
sommano quindi – per ogni alloggio – le superfici di tutti i vani come sopra
ottenute e la superficie complessiva risultante si moltiplica per il
coefficiente riduttore di piano: si perviene in tal modo alla determinazione
della superficie virtuale totale di ciascun
appartamento.
La
quota millesimale afferente ad ogni appartamento risulta dal
rapporto tra la superficie virtuale dell’appartamento stesso e la somma
delle
superfici virtuali di tutti gli alloggi, con esclusione, dell’appartamento
del
portiere (ove esista) e di ogni altra area comune.
Ciò
premesso, allo scopo di raggiungere uniformità ed obiettività di criteri, si
forniscono e si illustrano i valori indicativi medi per ognuno dei
coefficienti
sopraindicati.
Coefficiente di
destinazione. – ha
il
fine di stabilire una valutazione degli spazi costituenti l’alloggio in
relazione alla misura della loro utilità. E’ chiaro che la percentuale di
spazio destinata ad accessori (intendendo per accessori tutti i vani ad
eccezione delle stanze vere e proprie) in relazione alla utilizzazione, non
può
avere , nella valutazione, lo stesso peso della
percentuale di spazio destinata a stanze.
Per
due
appartamenti di egual numero di stanze, e, quindi,
presumibilmente, di superficie totale pressoché eguale, lo spazio destinato
ad
accessori in più o in meno, rispettivamente, non può offrire vantaggi o
svantaggi, valutabili in misura eguale alla maggiore o minore superficie,
come
è giusto per la maggiore o minore superficie delle stanze; detti vantaggi o
svantaggi debbono essere valutati in misura proporzionale alla maggiore o
minore
superficie
dello spazio destinato ad accessori, con l’applicazione di un coefficiente
minore dell’unità.
Per
due
appartamenti di diverso numero di stanze, e quindi, di diversa superficie,
normalmente lo spazio destinato ad accessori (nel caso
prima
specificato) costituisce una percentuale maggiore, rispetto alla
totale
superficie, nell’alloggio più piccolo, mentre l’utilità di detto spazio è
proporzionalmente maggiore nell’alloggio più grande, in quanto serve maggior
numero di stanze.
Quindi,
se la detta superficie di accessori fosse valutata in maniera eguale alla
superficie delle stanze, la stima sarebbe a discapito degli alloggi più
piccoli.
Per il
coefficiente di destinazione si indicano i seguenti
valori:
- camere ……………………………..………………..……
1,00
- servizi (cucina, bagno, latrina,
ripostiglio) ……..……..
0,90
- corridoi, disimpegni …………………………….………. 0,80
- logge racchiuse tra tre pareti ………………..…………
0,50¸0,35
- cantine e soffitte (di
sgombero) …………..……………
0,45¸0,30
- balconi coperti ……………………………….………….
0,30
- balconi scoperti ……………………………….………… 0,25
- terrazzo a livello …………………………….…………..
0,22
- giardini ed aree di rispetto ……………………………..
0,15¸0,10
E’ peraltro da
tenere presente che per le terrazze a livello, i giardini e le aree di
rispetto, i valori del coefficiente sono solo indicativi influendo nella
valutazione, in modo sostanziale, l’entità dell’estensione di dette
superfici
sia rispetto alla superficie dell’alloggio, sia rispetto all’effettivo grado
di
utilizzazione e di godimento.
Inoltre, il valore del coefficiente
di
destinazione potrà essere opportunamente ridotto in caso di particolari
servitù
dell’ambiente da valutare.
Coefficiente
di
piano. – Deve tener conto di tutte le condizioni che
caratterizzano un appartamento o un ambiente per il fatto di trovarsi ad
una altezza minore o maggiore relativamente ad altri e,
deve, quindi, considerare ogni aspetto, positivo o negativo, che deriva da
questo fatto: comodità di accesso, onerosità di spese per eventuale
ascensore,
appetibilità commerciale, luminosità, rumorosità, panoramicità, soggezione
ai
venti, onerosità di trasporti (masserizie ecc.). Taluni di questi aspetti
non
sono univocamente legati alla sola altezza del piano, e, pertanto, per essi, con questo coefficiente si considera la sola quota
parte relativa.
Nella determinazione di
questo coefficiente, è anzitutto necessario rilevare la sostanziale
differenza
tra i casi, che normalmente si verificano, di fabbricati dotati di ascensori
e
i casi, meno frequenti, ma pure possibili, di fabbricati senza
ascensore.
Valutando globalmente la misura dei vantaggi che
ad
un dato appartamento derivano con l’aumentare dell’altezza e la misura
corrispondente degli svantaggi, non sembra che la condizione di
optimum possa spettare al primo piano, quanto piuttosto al
secondo
e non solo a questo: ciò sempre tenendo presente, come già detto, “tutte” le
condizioni che caratterizzano un certo ambiente per il fatto di trovarsi ad
un
certo piano.
Per il caso di fabbricati con ascensore si
adotteranno i valori seguenti.
Indicato con ps il piano scantinato, pt il piano terreno, pr
l’eventuale
piano rialzato, p1 il primo piano, si indicano i piani
sovrastanti con indici variabili da
ps :
0,75
pt :
0,85
pr :
0,90
p1 :
0,95
da
p2 a pn-2 :
1,00
pn-1 : 1,00 con detrazioni
eventuali
pn : 1,00 con detrazioni
eventuali.
Le detrazioni eventuali possono essere per
ambienti sotto terrazzo: 0,03; sotto tetto: 0,02 e per particolari servitù
(lavatoi, cabine) : 0,02.
Nel caso, invece, di fabbricato privo di
ascensore,
evidentemente, la misura degli svantaggi aumenta rispetto a quella dei
vantaggi
in proporzione diretta all’altezza del piano, e, pertanto, i valori
precedenti,
in questo caso, devono subire alcune modifiche.
Fermi restando i valori stabiliti per ps, pt, pr si ritiene equo assegnare il
coefficiente
Anche in questo caso potranno operarsi nella
stessa
misura le detrazioni suaccennate. I valori del coefficiente di piano così
stimati
valgono nel caso normalmente ricorrente di fabbricati ad un non elevato
numero
di piani. Dovendo considerare eccezionalmente un fabbricato di tipo
intensivo
occorrerà stabilire una variabilità del coefficiente deducibile dai valori
di
appetibilità commerciale.
Coefficiente di
orientamento. – Deve tener conto di tutti i
vantaggi
che ad un dato ambiente derivano dalla sua posizione rispetto ai punti
cardinali, valutando gli effetti per la parte di competenza (quindi,
quantità
di sole, di luce, di calore, esposizione ai venti dominanti) connessi ad un
dato orientamento, indipendentemente da altre condizioni caratteristiche del
vano considerato.
La variazione del coefficiente deve essere
continua
lungo tutto l’arco N-E-S-W pur non essendo
proporzionale all’angolo di rotazione. I valori da adottare
sono:
quadrante SE-SO : 1,00¸0,97
quadrante
ì NE-SE
í :
0,97¸0,90
î
NO-SW
quadrante NO-NE : 0,90¸0,80
per ambiente senza finestra, interni agli alloggi: 0,75.
Coefficiente
di prospetto. – Si riferisce alla caratteristica
relativa ai particolari maggiori o minori benefici che derivano ad un
alloggio
o ambiente rispetto ad altri dall’apertura su una facciata piuttosto che su
di
un'altra dell’edificio: è chiaro che i maggiori o minori benefici sono
condizionati dall’esterno in quanto l’affaccio può essere su strada, su
distacco, su cortile mentre la visuale può essere
più
o meno libera e panoramica. E’ da tener presente che i vantaggi connessi a
quest’ultimo aspetto in relazione alla maggiore altezza della quota
stradale,
sono già stati considerati nella stima del coefficiente di
piano.
Nella stima del coefficiente in esame
il
collaudatore dovrà porre particolare attenzione essendo evidente che i
maggiori
o minori benefici devono riferirsi ad un assetto edilizio stabile già
realizzato o da realizzare sulla base di precisi vincoli
urbanistici.
Seguono i valori da adottare per il
coefficiente di
prospetto:
- su giardini, vedute panoramiche,
strade
……………………………
1,00¸0,95
- su zone di rispetto …………………………..………….………………
0,90¸0,85
- su cortili
………………..………………………………..………………
0,85
- su chiostrine …………..………………………………..………………
0,80
- locali senza finestre e cantinati …..……..…………..………………
0,75
Coefficiente
di
luminosità. – Considera la quantità di luce che
penetra nei vari ambienti in relazione alla loro
superficie.
La misura della luminosità dipende
sia
dall’altezza del piano, sia dall’orientamento, sia dal rapporto tra la
superficie illuminante (apertura delle finestre) e quella illuminata
(ampiezza
del rispettivo vano).
Tuttavia, dato che gli effetti di
maggiore o minore luminosità derivante dai primi due fattori sono già stati
considerati
nei coefficienti di piano e di orientamento, nella valutazione del
coefficiente
di luminosità si deve tener conto soltanto del rapporto tra superficie
illuminante e superficie illuminata.
Appare peraltro opportuno che il coefficiente, pur
in
relazione con il detto rapporto, non coincida con esso
al fine di non creare eccessive sproporzionate differenze di
valutazione.
Pertanto, con riferimento ai valori
normalmente in uso per il sopraccennato rapporto di luminosità e salve le
eccezioni dovute a casi particolari, da valutarsi dal collaudatore, si
ritiene
che i valori da attribuire al coefficiente di luminosità in relazione al
rapporto tra superficie delle finestre e superficie degli ambienti siano i
seguenti:
indicando con K=Sf/Sa detto
rapporto:
per
K= 1/6 o maggiore
l=1,000
per
K=1/7
l=0,965
per
K=1/8
l=0,940
per
K=1/9
l=0,920
per
K=1/10
l=0,900
per
spazi
aperti
l=1,000
Coefficiente di
funzionalità
globale dell’alloggio. – In generale deve presumersi che
trattandosi di riparti di spesa relativi a fabbricati i cui prospetti sono
stati regolarmente approvati, gli standards minimi
sia degli alloggi nella loro unità sia dei vani relativi, vengano
rispettati.
Potrebbe, comunque, eccezionalmente, verificarsi
il
caso particolare in cui gli standards medesimi non
fossero osservati e di ciò deve essere tenuto conto.
E’ possibile, ad esempio, che si verifichino
anomalie fra percentuale di superficie utile di stanze e percentuale di
superficie di disimpegni, nonché differenze di criteri distributivi, tali da
determinare gradi diversi di funzionalità.
In tali casi, e quindi, non in linea generale, è
necessario introdurre uno specifico coefficiente di funzionalità globale
dell’appartamento, da valutarsi dal collaudatore entro limiti comparativi
compresi tra 1,00 e 0,90 e da applicarsi alla sommatoria delle superfici
virtuali di tutti gli ambienti costituenti l’alloggio, determinate in base
agli
altri coefficienti caratteristici.
A conclusione dell’esposizione dei criteri di
valutazione da seguire per la determinazione delle quote millesimali tra i
soci, è opportuno aggiungere una considerazione di carattere specifico
attinente alla particolare situazione che può, sia pure eccezionalmente,
presentarsi allorché il divario tra le altezze nette dei piani superi il
valore
di
* * *
Il riparto di spesa dovrà essere
compilato
e comunicato con la maggiore urgenza alla Cooperativa tramite il
Provveditorato
alle Opere Pubbliche – per gli adempimenti di cui all’art.84
del t.u. 28 aprile 1938 n.1165 - e comunque immediatamente dopo le
risultanze del collaudo.
* * *
I nuovi criteri non si applicano ai
collaudi (od ai riparti di spesa) già affidati al collaudatore o già
compiuti
alla data della presente, nonché a quelli rinnovati dopo tale data in
sostituzione di altri effettuati in applicazione della precedente
normativa.
E’ abrogata la circolare 1° luglio
1926
n.94.
* * *
I competenti Uffici, cui si invia la
presente circolare, nell’affidare gli incarichi di collaudo richiameranno la
particolare attenzione dei collaudatori sull’obbligo di attenersi alle norme
in
essa contenute.
(2) Attualmente e fino al dicembre 1996 la nomina
del
collaudatore è di competenza del Provveditore regionale alle opere pubbliche
qualunque sia l’importo delle opere da collaudare, in virtù dell’art.14 d.l. 15 marzo 1965 n.124,
convertito nella legge 13 maggio 1965 n.431, la
cui
validità è stata appunto prorogata al 31 dicembre 1966 con legge 23 dicembre
1965 n.1419.[Nota del testo].