IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in
particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della
citata direttiva 98/83/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1
febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della
direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti
idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di
distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna
ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento
del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo
e";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e nelle confezioni in fase di
commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";
d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver
adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera
che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";
e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore"
sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";
f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio
che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna
rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a
tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore
adotti misure
appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di
parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore,
ciascuno per quanto di competenza,
provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e
consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.";
g) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano
spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";
h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono
controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare per la
verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere
concordati con l'azienda unita' sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di
analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di
servizi idrici.";
i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di
tutela delle acque" sono soppresse;
j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanita'"
sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal Ministro della
salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";
k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive
modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori
secondo il rispettivo ordinamento.";
l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono
sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";
m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Provvedimenti e
limitazioni d'uso). - 1. Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate
al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma
dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale
interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le
valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali
provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita'
del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per
la salute umana nonche' dei
rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da
una limitazione di uso delle acque erogate.
2. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito,
individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi
gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle
acque erogate.
3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in
presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono
determinare un rischio per la salute umana.
4. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il
gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno
per quanto di propria competenza.";
n) all'articolo 11, comma 1, la linea: "1. Sono di competenza statale le
funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di
competenza statale la determinazione di principi fondamentali
concernenti:";
o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono
soppresse;
p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' per il confezionamento di acque per
equipaggiamenti di emergenza;";
q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche
predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari
adempimenti di competenza e";
s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano"
sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";
t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle
note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I,
parte B."
u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite
dalle seguenti "comma 3,";
w) all'articolo 19 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro
30987.";
x) all'articolo 19 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti
costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";
y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma
quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di
procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di
competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli
articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";
z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme
tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del
presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in
materia.";
aa) l'allegato I, parte B, e' modificato come segue: nella colonna
"Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono
soppresse e sostituite con le seguenti:
"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)", la formula alla nota 5:
"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1"
è soppressa e sostituita con la seguente:
[nitrato] [nitrito]
" --------- + --------- minore o = a 1";
50 0.5(0.1)
bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota
"*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa
la parola: "minimo";
cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3,
le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti:
"Per le acque non frizzanti";
dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) e'
sostituito dal seguente:
"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a
giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la
ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di
riferimento:
Parametro Volume di riferimento
-- --
Alghe.................... 1L
Batteriofagi anti-E.coli. 100L
Nematodi a vita libera... 1L
Enterobatteri patogeni... 1L
Enterovirus.............. 100L
Funghi................... 100mL
Protozoi................. 100L
Pseudomonas aeruginosa... 250mL
Stafilococchi patogeni... 250mL
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo
8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque
destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi
anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi
patogeni.";
ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:
" Controllo di verifica -
Numero di campioni
all'anno (note 3 e 5) ";
il penultimo riquadro:
" 3 + ogni 10.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 1.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 3 + 1 ogni 10.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 10.000 ";
l'ultimo riquadro:
" 10 + ogni 25.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 10.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 10 + 1 ogni 25.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 25.000
";
ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole:
"limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite
di rivelabilita'";
gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la
voce:
" Limite di rilevazione in % del valore di parametro (Nota 3) "
è sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3) ";
nella prima colonna sostituire:
" Benzopirene " con: " Benzo(a)pirene ";
hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:
" Il limite di rilevamento è pari a: tre volte la deviazione standard
relativa, tra lotti di un campione naturale
oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco "
nel modo seguente:
" Il limite di rivelabilità è pari a: tre volte la deviazione standard
relativa all'interno
di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del
parametro;
oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un
bianco ";
ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di
rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli