IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge
30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo
1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
norme
per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.392,
recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione
degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini
previsti
da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.
558,
recante il regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina
in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la
domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese
per
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n.162,
recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione
del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante
proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni
diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n.
17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono
classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di
porte,
cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice
o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas
naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del
combustibile
nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonchè quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensidell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241[1] e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989[2] e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonchè del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto nè il rilascio dell'attestazione di collaudo, nè l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689[3], e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.[4]
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990[5], all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile[6], i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
[1] Il testo dell'articolo l9 della legge 7
agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente: «Art.
19.
(Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il
cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti
di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,
alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia,
alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le
reti
di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e
paesaggistico e
dell'ambiente, nonchè degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è
sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per
mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente
richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non
siano
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
siano
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2.
L'attività
oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni
dalla
data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà
comunicazione
all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso
di
accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel
termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,
adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro
un
termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. è fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente
di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei
provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti
sono
sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta
giorni,
scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data
comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di
legge
vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per
l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e
di
rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione
dei
commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. .»
[2] Il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione dell'articolo
12
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività
industriali.», è
il seguente: «Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella
progettazione,
nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i
fabbricanti
sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della
popolazione e
dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente
Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la
prevenzione
incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni
contenute nel: a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; b) regio decreto
12
maggio 1927, n. 824; c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; d) decreto del Presidente della
Repubblica 27
aprile 1955, n. 547; e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956,
n. 303; f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche,
integrazioni e decreti applicativi; g) decreto del Presidente della
Repubblica
29 luglio 1982, n. 577; h) legge 7 dicembre 1984, n. 818; i) decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277; l) decreto legislativo 19 settembre
1994,
n. 626. 2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle
successive modificazioni ed integrazioni nonchè ai decreti applicativi.
[3] Il testo dell'articolo 14 della legge 24
novembre1981, n.
689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.), è il seguente: «Art. 14.
(Contestazione e notificazione). - La violazione, quando è possibile,
deve
essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che
sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per
alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli
atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente
decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste
dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la
notificazione
non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i
residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non
siano
noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma
dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di
pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
[4] Il testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma
1, del
decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono i seguenti: «Art.
20.
(Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura).
-
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e
dagli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi
comprese
quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.».
«Art.
42. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60,
comma
10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4
giugno
1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte
in
cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie, nonchè tutte le disposizioni incompatibili con la
normativa
vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
[5] Il testo dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990,
n. 46,
recante «Norme per la sicurezza degli impianti» è il seguente: «Art. 8
(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento
del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente
legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1,
calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di
previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per
il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli
anni
seguenti.».
[6] Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, è
il
seguente: «Art. 1418. (Cause di nullità del contratto). - Il contratto è
nullo
quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei
requisiti
indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei
motivi
nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei
requisiti
stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri
casi
stabiliti dalla legge.».