Art. 1. Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni
(1). L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli
ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme
di accessibilità e di sicurezza di cui alla L. 24 ottobre 1942,
n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal D.P.R.
24 dicembre 1951, n. 1767, nonché dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497,
dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587,
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, e dal D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268.
(2). Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare
la manutenzione, la visibilità e l'uso dei comandi e dei dispositivi
tecnologici, né possono comportare la riduzione delle prescritte
dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori
abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione può avvenire
su una sola parte dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
(3). Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono
essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi
contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo
della bacheca e della pubblicità non deve superare i due centimetri.
(4). L'installazione delle bacheche deve avvenire senza
manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore.
Art. 2. Procedure
(1). I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'uffico
al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto
pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonché il
responsabile del procedimento ai sensi del capo II della L.
7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresì la
documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il
quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che
non potrà in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
(2). La documentazione deve essere comunque finalizzata a
dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art. 1.
(3). Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta
si intende accolta.
Art. 3. Istituzione capitolo nei bilanci comunali.
(1). I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi dai
comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune,
con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi
nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale,
secondo le finalità stabilite dall' art. 3 della L. 14 luglio 1993,
n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento,
definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3.