Senato - Disegno di legge 3005
DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE ALBO AMMINISTRATORI IMMOBILIARI
Art. 1. (Istituzione dei collegi circoscrizionali e del collegio nazionale degli amministratori immobiliari)
1. É istituito in ogni circoscrizione di tribunale il
collegio degli amministratori immobiliari.
2. É istituito in Roma il collegio nazionale dei collegi degli
amministratori immobiliari.
3. La vigilanza sui collegi di cui ai commi 1 e 2 é esercitata
dal Ministro di grazia e giustizia.
Art. 2. (Istituzione dell'albo circoscrizionale)
1. Presso ogni collegio circoscrizionale é istituito un
albo professionale degli amministratori immobiliari, al quale
sono iscritti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 dell'articolo 5, hanno presentato la relativa
richiesta e sono residenti in uno dei comuni compresi nella
circoscrizione del tribunale.
Art. 3. (Ambito
territoriale dell'attività degli iscritti agli albi
circoscrizionali)
1. Gli iscritti agli albi circoscrizionali di cui
all'articolo 2 possono esercitare la loro attività su tutto il
territorio nazionale.
Art. 4. (Attività
professionale)
1. L'attività di amministratore immobiliare é riservata ai
soggetti iscritti ad uno degli albi circoscrizionali di cui
all'articolo 2.
2. Puó comunque essere nominato amministratore uno dei condomini
proprietario o inquilino, dello stabile da amministrare, anche se
non iscritto ad uno dei predetti albi.
3. Il condomino, proprietario o inquilino, che esercita la
funzione di amministratore di condominio, deve depositare il
verbale di nomina presso il collegio per essere iscritto in
apposito elenco aggiuntivo all'albo, la sua iscrizione decade
automaticamente nell'anno successivo alla perdita della qualità
di condomino dello stabile amministrato o in seguito ad altra
nomina.
4. L'iscrizione ad uno degli albi circoscrizionali non é
richiesta per svolgere le funzioni di curatore speciale ai sensi
dell'articolo 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie.
5. Possono iscriversi all'albo professionale degli amministratori
immobiliari senza sottoporsi ad esame di abilitazione coloro che
sono iscritti in altri albi, ordini o collegi professionali.
Art. 5. (Requisiti per
l'iscrizione all'albo Circoscrizionale)
1. Possono chiedere l'iscrizione ad uno degli albi
circoscrizionali di cui all'articolo 2 coloro che:
a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
b) siano cittadini italiani o di altro Stato
appartenente alla Unione europea;
c) godano dei diritti civili;
d) abbiano conseguito il diploma di istruzione
secondaria superiore;
e) abbiano superato l'esame di abilitazione di cui
all'articolo 7;
f) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile,
né siano sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di
cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) , e non si
trovino nella condizione di cui alla lettera b) del
medesimo comma.
2. L'iscrizione all'albo circoscrizionale é deliberata dal
consiglio del relativo collegio entro trenta giorni dalla
richiesta. Detto termine puó essere interrotto per una sola
volta con comunicazione motivata. La decisione del consiglio deve
comunque essere notificata all'interessato.
3. Le iscrizioni agli albi circoscrizionali non sono limitate nel
numero.
4. All'atto della domanda di iscrizione all'albo circoscrizionale
il richiedente deve depositare presso il collegio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) i certificati dei carichi penali pendenti;
c) il certificato di residenza;
d) il diploma, attestante il titolo di studio posseduto;
e) il certificato attestante il superamento dell'esame
di abilitazione di cui all'articolo 7. Le eventuali dichiarazioni
sostitutive dovranno in ogni caso essere integrate con la
documentazione originale o conforme entro e non oltre trenta
giorni dalla notifica di accettazione dell'iscrizione, pena la
decadenza della stessa;
f) la ricevuta di apposito versamento quale contributo
alle spese generali di lire 100.000 sul conto corrente del
competente collegio. Tali versamenti come le sanzioni, previste
dall'articolo 13, comma 7, verranno aggiornati annualmente in
base all'indice inflattivo ISTAT.
5. Per gli iscritti in altri ordini e collegi professionali é
sufficiente depositare, oltre la ricevuta del versamento previsto
alla lettera f) del comma 4, la dichiarazione in car ta
semplice di iscrizione rilasciata dal collegio o dall'ordine
professionale di appartenenza.
6. All'atto dell'iscrizione all'albo circoscrizionale viene
formato un fascicolo personale, nel quale sono inseriti i
documenti depositati ai sensi del comma 4, nonché ogni altro
documento che si riferisce all'attività dell'iscritto oltre la
ricevuta del versamento previsto alla lettera f) del
comma 4.
Art. 6. (Nomina ad
amministratore)
1. L'iscritto ad uno degli albi circoscrizionali di cui
all'articolo 2 deve depositare presso il relativo collegio copia
autentica della delibera dell'assemblea condominiale con la quale
é nominato amministratore. Della suddetta copia si fa menzione
nel fascicolo personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 e viene
conservata nel fascicolo del condominio assieme alle altre
delibere, ai consuntivi e ai preventivi approvati.
2. Contestualmente al deposito della delibera dell'assemblea
condominiale di nomina ad amministratore l'iscritto dovrà
depositare, a garanzia, apposita fideiussione bancaria e
assicurativa pari al 30 per cento del bilancio del condominio
amministrato. Il mancato deposito della fideiussione comporta
l'automatica cancellazione dall'albo.
3. Qualora si tratti di un nuovo condominio la fideiussione
verrà calcolata in misura di lire 1.000.000 per ogni condomino e
verrà adeguata entro giorni trenta dall'approvazione del primo
consuntivo a cura e spese dell'interessato.
4. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà coprire
l'intero periodo del mandato di amministratore ed essere
sottoscritto a beneficio del collegio.
5. Per gli inquilini o proprietari chiamati a svolgere attività
di amministratore del condominio le polizze saranno depositate a
cura e a spese del condominio stesso al momento della
comunicazione dell'avvenuta nomina, ai fini della istituzione
dell'apposito elenco previsto all'articolo 4, comma 3.
6. Le singole fideiussioni potranno essere incassate a cura del
consiglio del collegio per risarcire in tutto ed in ogni caso
sino alla copertura delle fideiussioni stesse, eventuali danni
causati dall'amministratore al condominio interessato. Eventuali
eccedenze dell'incasso della fideiussione rispetto al danno
verranno introitate dal collegio nel fondo speciale previsto dal
comma 14 dell'articolo 13.
Art. 7. (Esame di
abilitazione)
1. L'iscrizione ad uno degli albi circoscrizionali di cui
all'articolo 2 é subordinata al superamento di un esame di
abilitazione.
2. L'esame di cui al comma l é indetto, con cadenza almeno
biennale, dal Ministro di grazia e giustizia e consta di una
prova scritta e di due prove orali. Il suddetto esame ha luogo
presso ogni sede di tribunale.
3. Le commissioni d'esame, una per ogni collegio, sono nominate
annualmente dal consiglio. Delle commissioni fa parte un
rappresentante delle organizzazioni della proprietà edilizia
individuato a turnazione tra le organizzazioni piú
rappresentative del territorio. Le commissioni sono composte da
cinque membri.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con
proprio decreto, le materie ed i programmi di esame.
5. Coloro che sono già iscritti in ordini o collegi
professionali che chiedano l'iscrizione all'albo degli
amministratori immobiliari sono automaticamente iscritti senza
sostenere alcuna abilitazione purché depositino la
certificazione di cui alle lettere a) , b) e c)
dell'articolo 5, comma 4.
Art. 8. (Costituzione
del collegio nazionale)
1. Il collegio nazionale degli amministratori immobiliari é
composto dai presidenti dei collegi circoscrizionali.
2. Il collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge, con
votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei propri componenti
il consiglio direttivo nazionale formato da undici membri.
3. Il consiglio direttivo nazionale nella sua prima seduta
procede alla nomina del presidente, di un vice presidente, di un
segretario e di un tesoriere.
4. I componenti del consiglio direttivo nazionale rimangono in
carica tre anni e non possono essere rieletti per piú di una
volta, se non sia trascorso un periodo di almeno tre anni dalla
data di cessazione dalla carica.
Art. 9. (Funzioni
del consiglio direttivo nazionale)
1. Il consiglio direttivo nazionale degli amministratori
immobiliari:
a) ha la rappresentanza generale degli iscritti;
b) é organo di seconda istanza rispetto alle decisioni
dei consigli dei collegi circoscrizionali relative a procedimenti
disciplinari e alla tenuta degli albi;
c) propone al Ministro di grazia e giustizia le tariffe
dei compensi spettanti agli amministratori;
d) approva l'ammontare del contributo annuale fissato
dai consigli dei collegi ed i diritti di segreteria per il
deposito dei verbali di assemblea o per altri servizi prestati.
2. Il consiglio direttivo nazionale puó dotarsi di idonei
strumenti per l'informazione degli iscritti agli albi
circoscrizionali.
Art. 10. (Costituzione
del consiglio del collegio circoscrizionale)
1. Il consiglio del collegio circoscrizionale degli
amministratori immobiliari é composto da nove membri, eletti
dagli iscritti al relativo albo a scrutinio segreto e con voto
limitato.
2. Il consiglio del collegio circoscrizionale rimane in carica
tre anni.
3. Il consiglio del collegio circoscrizionale elegge tra i suoi
componenti un presidente ed un segretario.
4. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni
sono svolte dal consigliere piú anziano per iscrizione all'albo
circoscrizionale e, nel caso di pari anzianità di iscrizione,
dal consigliere piú anziano per età.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con
proprio decreto, le modalità di elezione del consiglio del
collegio circoscrizionale.
Art. 11. (Funzioni del
consiglio del collegio circoscrizionale)
1. Il consiglio del collegio circoscrizionale degli
amministratori immobiliari:
a) provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2;
b) fissa il contributo annuale, da sottoporre
all'approvazione del consiglio direttivo nazionale, che gli
iscritti all'albo debbono versare al collegio circoscrizionale,
in modo da assicurare il finanziamento dei costi relativi alle
funzioni svolte dal collegio circoscrizionale stesso e, per la
quota spettante, dal collegio nazionale, nonché il finanziamento
dei costi derivanti dallo svolgimento degli esami di
abilitazione;
c) esercita le funzioni in materia disciplinare ad esso
attribuite dalla presente legge.
Art.12. (Compensi
degli amministratori immobiliari)
1. I compensi spettanti agli amministratori immobiliari sono
determinati dal Ministro di grazia e giustizia, con proprio
decreto, su proposta del consiglio direttivo nazionale, sentite
le organizzazioni della proprietà edilizia.
2. In relazione a particolari condizioni sociali ed ambientali,
il consiglio del collegio circoscrizionale puó disporre in via
generale, nell'ambito della circoscrizione di tribunale, la
riduzione fino al 30 per cento dei compensi di cui al comma 1.
3. Il consiglio del collegio circoscrizionale esprime, se
richiesto da un amministratore o da un condominio, parere di
congruità sulle parcelle presentate dagli iscritti, sentito il
condominio interessato. Se richiesto, effettua altresí opera di
conciliazione nelle controversie tra gli iscritti ed i condomini.
4. La parcella dell'amministratore, corredata dal parere di
congruità emesso dal consiglio del collegio circoscrizionale, ed
il verbale della conciliazione di cui al comma 3 sono titoli
idonei per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento, ai sensi
degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.13. (Procedimento
e sanzioni disciplinari)
1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti
all'albo di cui all'articolo 2 é promossa dal presidente del
consiglio del collegio circoscrizionale.
2. All'interessato devono essere immediatamente comunicato per
iscritto l'inizio dell'azione disciplinare nonché gli addebiti.
Egli deve essere sentito dal presidente e dal consiglio del
collegio circoscrizionale e puó farsi assistere da un difensore
di fiducia.
3. Il procedimento disciplinare é sospeso nell'ipotesi di
contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti anche
in parte coincidenti. Il procedimento disciplinare non viene
sospeso a seguito del provvedimento di revoca dell'amministratore
di cui all'articolo 1129 del codice civile.
4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del
collegio circoscrizionale al cui albo é iscritto
l'amministratore; la loro determinazione non puó essere delegata
ai singoli membri del consiglio medesimo.
5. Contro le decisioni del consiglio del collegio
circoscrizionale in materia disciplinare é sempre ammesso
ricorso, anche per ragioni di merito, al consiglio direttivo
nazionale. Il ricorso é proposto, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione
all'interessato. Per il procedimento dinanzi al consiglio
direttivo nazionale si osservano le disposizioni di cui al comma
2.
6. Le decisioni del consiglio direttivo nazionale sono
appellabili dinanzi alla Corte di cassazione.
7. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonizione scritta con una penale di lire
1.000.000;
b) la censura con una penale di lire 2.000.000;
c) la sospensione dall'esercizio professionale da un
minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi con una
penale variabile secondo l'entità della sospensione, da lire
3.000.000 a lire 18.000.000;
d) la radiazione dall'albo con l'incasso di tutte le
polizze di garanzia.
8. L'ammonizione scritta é comminata nell'ipotesi di mancanze
lievi, di negligenza nel proprio operato e di non gravi
inesattezze nella contabilità condominiale.
9. La censura é comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi, di
colpevole inazione, di gravi inesattezze nella contabilità
condominiale, di mancato rendiconto e di cumulo di tre
ammonizioni. Essa dà titolo alla non rinnovabilità della
nomina, allo scadere del mandato annuale, presso i condomini nei
cui confronti sono state commesse le infrazioni.
10. La sospensione é comminata, oltre che nei casi di
sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice
penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni.
11. La radiazione dall'albo é comminata:
a) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato, con
sentenza definitiva, per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro
l'economia pubblica, contro il patrimonio e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel
massimo a cinque anni;
b) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato con
sentenza definitiva all'interdizione dai pubblici uffici, per un
periodo superiore a tre anni.
12. La condanna con sentenza irrevocabile per reati non indicati
dalla lettera a) del comma 11, puó dar luogo all'applicazione di
una delle sanzioni di cui alle lettere a) , b)
e c) del comma 7.
13. A seguito dell'irrogazione della sanzione della radiazione,
la reiscrizione all'albo puó essere richiesta dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui la radiazione
stessa é divenuta definitiva. Sulla domanda di reiscrizione
decide il consiglio del collegio circoscrizionale, sentito
l'interessato. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda
di reiscrizione, l'interessato puó presentare ricorso al
consiglio direttivo nazionale, nel termine di quindici giorni
dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.
14. Le entrate derivanti dalle penali, di cui al comma 7,
costituiscono un fondo speciale per la istituzione di una
apposita assicurazione integrativa a garanzia dell'operato degli
iscritti all'albo. Tale assicurazione verrà adeguata annualmente
dal consiglio dell'ordine in base alla disponibilità prioritaria
acquisita.
Art.14. (Sospensione
cautelare)
1. In pendenza di un procedimento penale, che comporti la
radiazione dall'albo cosí come previsto dall'articolo 13, comma
11, lettere a) e b) , o disciplinare nei
confronti di un iscritto all'albo circoscrizionale di cui
all'articolo 2, il consiglio del collegio circoscrizionale puó
deliberarne la sospensione cautelare, sentito in ogni caso
l'interessato.
2. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare,
l'interessato puó proporre ricorso al consiglio nazionale entro
il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione del
suddetto provvedimento.
3. La sospensione cautelare cessa alla conclusione del
procedimento disciplinare. Qualora l'interessato sia sottoposto a
procedimento penale, la sospensione cautelare deve essere
comunque revocata, anche in pendenza del procedimento
disciplinare, entro due anni dalla data in cui la sentenza é
divenuta irrevocabile.
4. Nel procedimento per l'applicazione della sospensione
cautelare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 13.
Art.15. (Norme
transitorie relative all'istituzione dei collegi)
1. In ogni circoscrizione di tribunale é costituito un
consiglio direttivo provvisorio istituito dal Ministro di grazia
e giustizia su proposta del presidente di ciascun tribunale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I presidenti dei consigli provvisori di cui al comma 1
provvedono agli adempimenti necessari per l'insediamento del
consiglio direttivo nazionale. I consigli provvisori dei collegi
provvedono ad iscrivere agli albi coloro che ne fanno richiesta
ai sensi dell'articolo 5. I suddetti collegi provvisori rimangono
in carica fino all'insediamento dei collegi di cui all'articolo 1
e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. I componenti dei consigli provvisori di cui ai commi 1 e 2
sono nominati tra coloro che esercitano la professione di
amministratore immobiliare che abbiano presentato denuncia
fiscale per tale attività o siano iscritti agli albi
professionali, degli avvocati e procuratori, dei dottori
commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,
dei ragionieri, dei periti industriali.
Art.16. (Norme
transitorie relative allo svolgimento delle funzioni di
amministratore immobiliare)
1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 si
applica trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con proprio
decreto, la data della prima sessione dell'esame di abilitazione
di cui all'articolo 7, nonché quella della sessione speciale di
cui al comma 3 del presente articolo, che deve avere luogo entro
i sei mesi successivi.
3. É indetta in ogni circoscrizione di tribunale una sessione
speciale dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 7, che
prevede il superamento di un colloquio orale. Due successive
sessioni speciali possono aver luogo entro sei mesi dalla data di
conclusione della prima. Con il medesimo decreto di cui al comma
2, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le materie e i
programmi oggetto del colloquio, nonché i criteri di nomina e
gli emolumenti dei componenti della commissione esaminatrice.
4. Alle sessioni speciali, di cui al comma 3, sono ammessi coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino essere amministratori immobiliari in carica da almeno
trentasei mesi e che amministri no almeno cinque condomini, ivi
compresi coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge
siano sprovvisti del requisito di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'articolo 5.
Art.17. (Regolamento di esecuzione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge é emanato un regolamento per
disciplinarne l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a) , della legge 23 agosto 1988, n. 400.