L'assemblea è l'organo di rappresentanza del condominio, composta da tutti i condòmini titolari di un diritto di proprietà delle unità immobiliari che compongono l'edificio, a cui fanno capo la maggior parte dei diritti e doveri inerenti la vita condominiale.
L'assemblea è classificabile come l'organo decisionale del condominio, ovvero è l'unico organo del condominio che ha il potere di prendere tutte le decisioni in merito alla vita stessa del condominio e dei sui partecipanti. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Molti condòmini, però, non conoscono a fondo il significato dei termini ordinaria e straordinaria, pensando che la prima possa decidere solo su opere di ordinaria manutenzione e la seconda solo su opere di straordinaria manutenzione. Invece non è affatto così. L'assemblea si definisce ordinaria quando è la prima assemblea che viene convocata nel periodo di gestione annuale e può trattare qualsiasi argomento sia di ordinaria che straordinaria amministrazione. Tutte le altre assemblee, oltre alla prima (c.d. ordinaria), vengono chiamate straordinarie e anche queste possono trattare qualunque argomento, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
La sua Convocazione:
l'assemblea dovrebbe essere convocata ogni anno per la
rendicontazione dell'operato dell'amministratore e deve essere
convocata tutte le volte che l'amministratore lo ritiene
opportuno e/o dietro richiesta di almeno due condòmini che
rappresentino almeno 1/6 dei millesimi di proprietà lo
richiedano.
La convocazione può essere fatta esclusivamente dall'amministratore,
fatto salvo i casi in cui l'amministratore non provveda quando
almeno due condòmini rappresentati almeno 1/6 del valore dell'edificio
glielo richiedano o quando l'amministratore non esiste. Solo in
tal caso l'asemblea può essere convocata da qualsiasi condòmino.
Il presupposto per la valida costituzione dell'assemblea è l'avvenuto
invito di tutti i condòmini indistintamente mediante
raccomandata, o qualunque altro strumento comprovante l'avvenuta
comunicazione, inviata almeno cinque giorni prima della data
fissata.
Lo svolgimento:
tutte le volte che l'assemblea si riunisce, e' opportuno (ma
secondo certa giurisprudenza non obbligatorio) che venga nominato
una persona fra i presenti che svolga la carica di presidente
dell'assemblea, il quale dovrà eleggere un'altra persona che
svolga la funzione di segretario.
Il presidente ha il compito di verificare tutte le ricevute degli
inviti, la validità delle eventuali deleghe, la presenza del
numero legale e di coordinare la discussione dell'ordine del
giorno.
Il segretario ha la funzione di scrivere a verbale tutto ciò che
viene deliberato dall'assemblea. La carica di presidente di
solito viene affidata ad un condomino, mentre può essere eletto
a segretario. Solitamente, per questioni puramente di calligrafia
viene eletto a segretario lo stesso amministratore.
Il verbale redatto e firmato dal presidente, dal segretario ed
eventualmente da qualche condòmino deve obbligatoriamente essere
inviato a tutti i condomini assenti. in quanto i termini di
impugnabilità delle delibere assembleari decorrono, per questi
ultimi, dalla data di ricezione della copia del verbale. Comunque
e' una buona abitudine ed indice di professionalità inviare
copia del verbale - informalmente - anche ai presenti
Sul libro verbali deve essere trascritto, a cura del segretario o
dell'amministratore, quanto segue :
La sua validità:
in prima convocazione l'assemblea s'intende validamente
costituita con l'intervento di almeno due terzi dei condòmini,
che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà
del valore dell'edificio.
Qualora , in prima convocazione, non venga raggiunto il numero
legale, l'assemblea dovrà riunirsi in seconda convocazione in un
giorno successivo a quello della prima e comunque entro e non
oltre il decimo giorno.
In seconda convocazione è valida ogni delibera che abbia
riportato un numero di voti favorevoli che rappresenti almeno un
terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore dell'edificio.
Fanno comunque eccezione le seguenti tipologie di delibere :
I suoi poteri:
le attribuzioni ed i poteri dell'assemblea sono regolati dal
codice civile. L'assemblea non può deliberare in violazione
delle leggi, non può deliberare modifiche al regolamento o
innovazioni che siano lesive dei diritti acquisiti anche di un
solo condòmino.
Essa non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine
del giorno, a meno che non vi sia la presenza totale dei condòmini
rappresentanti il totale valore dell'edificio.
Le delibere prese in conformità alla legge e alle relative
maggioranze necessarie sono vincolanti per tutti i condòmini,
nessuno escluso, compresi gli assenti, gli astenuti e i
dissenzienti in minoranza, fatto eccezione per le delibere
concernenti le innovazioni voluttuarie e gravose e suscettibili
di utilizzo separato, per le quali la minoranza dissenziente può
essere esonerata dalla partecipazione alle spese.
L'impugnazione delle delibere:
ogni condòmino assente o dissenziente può presentare ricorso
all'autorità giudiziaria contro tutte quelle delibere contrarie
alla legge, al regolamento o comunque lesive del diritto anche di
un solo condòmino.
Il ricorso deve essere proposto dai presenti, dissenzienti, entro
30 giorni dalla data della delibera, e dagli assenti, entro 30
giorni dal ricevimento della copia del verbale.
Il ricorso deve essere presentato al tribunale competente, nei
termini e modi prescritti dallo stesso.
La separazione delle responsabilità :
quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una causa o di
resistere in giudizio, i condòmini dissenzienti possono separare
la propria responsabilità in ordine alle spese e alle
conseguenze della causa, per il caso di soccombenza. Tale volontà
va notificata con atto di significazione a mezzo ufficiale
giudiziario all'amministratore del condominio entro 30 giorni
dalla delibera, per i presenti dissenzienti, o entro 30 giorni
dalla data di ricevuta della copia del verbale per gli assenti.
Se la causa ha esito favorevole al condominio, e ne derivino dei
vantaggi al dissenziente, questi deve concorrere, pro quota, a
rifondere quella parte di spesa della causa che non sia stato
possibile farsi pagare dalla parte avversaria soccombente.
Conclusioni :
L'assemblea, come avete avuto modo di leggere, è l'unico organo
che può deliberare e decidere su tutte le questioni inerenti la
vita comune in condominio. Nessuno, nemmeno l'amministratore può
prendere decisioni se non interpellando l'assemblea.
Tutto ciò predetto fa salvo comunque una diversa volontà
espressa nel regolamento di condominio eventualmente esistente
nel vostro condominio, che comunque non può menomare i diritti
di ciascun condòmino, quali risultano dagli atti di acquisto e
dalle convenzioni, e in nessun caso può derogare alle
disposizioni di cui agli articoli : 1118 secondo comma, 1119,
1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 e alle disposizioni di
attuazione del codice civile 72 e 155.