Il riparto delle spese
Generalità
Gli articoli 1101 e 1104 C.c., relativi alla comunione,
stabiliscono che la ripartizione delle spese si determina
unicamente in proporzione delle quote.
Il sistema dettato dall'art. 1123 per il condominio è più
articolato, in quanto, se il primo comma stabilisce un criterio
analogo a quello della comunione, il secondo comma dà rilievo
proprio al reale servizio ed uso, in rapporto alle singole quote.
Il criterio dell'effettiva destinazione costituisce il contenuto
principale della norma, mentre lasserzione, di cui al primo
comma, vale ad stabilire una presunzione di parità tra valore
delle quote ed uso.
La ripartizione delle spese nell'ambito condominiale è
disciplinata dagli articoli 1123-1124-1125 e 1126 C.c. La materia
disciplina le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle parti comuni e per la gestione dei servizi comuni.
Restano escluse le spese che si riferiscono unicamente alle unità
immobiliari di proprietà esclusiva.
Soggetti obbligati
L'obbligato al pagamento si identifica in colui che
partecipa, a qualsiasi titolo, al rapporto condominiale.
L'art. 63 disp. att. C.c. dispone, per quanto riguarda il
successore a titolo particolare, che chi subentra nei diritti di
un condomino è obbligato, solidalmente con questi, al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente.
I rapporti tra conduttore e locatore restano un fatto interno,
non rilevante nei confronti del condominio, per il quale,
obbligato resta sempre il proprietario.
Natura dell'obbligazione
L'obbligazione prevista dall'art. 1123 C.c. si qualifica
come obbligazione propter rem, poiché l'obbligo di ciascun
condomino deriva dalla sua partecipazione al condominio e dalla
titolarità del diritto reale sull'immobile.
Momento in cui l'obbligazione sorge
L'obbligo sorge nel momento in cui la ripartizione della
spesa viene approvata dall'assemblea.
L'obbligo, nel caso di successione nel diritto, nasce nel momento
in cui viene acquisita la qualità di condomino. Per tale
acquisizione, è sufficiente la redazione di una scrittura
privata, non occorrendo né l'atto pubblico, né la trascrizione.
È necessario altresì che del trasferimento della proprietà
venga avvertito, in qualsiasi modo idoneo, il condominio.
Convenzioni in deroga
La derogabilità dell'art. 1123 ha origine da quanto
previsto dall'art. 1138 ed è esplicitamente stabilita dal primo
comma dell'art. 1123 stesso. Tale derogabilità concerne sia il
criterio di proporzione tra quote e spese, sia la regola di
ripartizione in rapporto all'uso (di cui al secondo comma).
La convenzione che determina la deroga deve consistere in un atto
sottoscritto da tutti i condomini interessati. Essa può essere
contenuta in una delibera assembleare approvata da tutti i
condomini
In mancanza dell'unanimità, la delibera assembleare che
introduca deroghe ai criteri di ripartizione delle spese,
incidendo sui diritti individuali del singolo condomino, è
inefficace nei confronti del dissenziente, per nullità radicale
deducibile senza limitazioni di tempo.
Cose destinate a servire i condomini in
misura diversa (secondo comma dell'art. 1123 C.c.)
L'espressione «in misura diversa» non si riferisce
alla diversità delle quote, ma alla possibilità che uso e
godimento siano diversi, per i singoli condomini, a prescindere
dall'entità delle quote, a causa di fatti evidenti in base alla
struttura del bene ed alla destinazione di esso, quale risulta
dallo stato dei luoghi.
In tali situazioni, vale a dire allorché la misura della
possibilità d'uso sia diversa, il criterio di legge per la
ripartizione delle spese è quello di cui al secondo comma dell'art.
1123.
Il secondo comma dell'art. 1123 non comporta solo la possibilità
di una diversa misura di contribuzione, ma anche quella del
totale esonero di uno o più condomini dalle spese per un
particolare uso o servizio, quando essi ne siano totalmente
esclusi.
Pluralità di cose, opere ed impianti (terzo
comma dell'art. 1123 C.c.)
Il terzo comma dell'art. 1123 C.c. sviluppa il principio
stabilito dal comma precedente, prevedendo l'ipotesi di opere o
impianti destinati a servire, non i singoli condomini in modo
differente, ma parti autonome dell'edificio in modo esclusivo.
L'elencazione del codice non deve considerarsi tassativa, bensì
esemplificativa, con la conseguenza che la relativa disciplina si
applicherà tutte le volte che un bene o servizio siano destinati
a servire solo una parte del condominio
Manutenzione e ricostruzione delle scale
(art. 1124 C.c.)
La norma in esame è derogabile
La disposizione dell'art. 1124 C.c. è conseguenza del principio
dell'art. 1123/2, in quanto tiene conto del differente uso del
bene comune da parte dei condomini proprietari dei diversi piani.
Essa contempera tale principio con la circostanza che la scala,
nella sua interezza, appartiene a tutti i condomini e vuole
evitare le conseguenze non eque dell'integrale riferimento alla
destinazione, che si verificavano, in danno dei proprietari dei
piani più alti.
L'art. 1124, nel prevedere una formula fissa (metà in ragione
del valore e metà in misura proporzionale all'altezza), adotta
una soluzione idonea a risolvere il problema della difficoltà di
calcolare, in concreto, la differente utilità per i proprietari
dei piani.
Soffitti e solai (art. 1125 C.c.)
L'art. 1125 C.c. stabilisce che le spese per la
manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute
in parti uguali dai proprietari l'uno all'altro sovrastanti. Tale
norma determina una presunzione assoluta di comunione delle opere
che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà.
Nel concetto di volte, soffitti e solai rientra tutto ciò che
divide orizzontalmente le due proprietà e si trova stabilmente
tra esse, con funzione di sostegno e copertura. Restano escluse
quelle parti che adempiono a funzioni meramente estetiche o
ornamentali
L'art. 1125 C.c., secondo il quale le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono
sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro
sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia privata,
sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad un
accordo sul loro rispettivo diritto e determinare
convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.
Lastrici solari di uso esclusivo (art.
1126 C.c.)
L'art. 1126 prevede l'ipotesi che il lastrico solare non
sia utilizzato da tutti i condomini, bensì sia nella
disponibilità solo di uno o alcuni di essi.
Per tale situazione viene previsto un criterio di ripartizione
delle spese che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1123,
pone le somma necessarie a carico, per un terzo dei condomini che
hanno in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a seconda
dei casi, tutti i condomini, oppure coloro cui il lastrico
fornisce copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il carattere comune
del lastrico solare, collegato alla funzione di copertura dell'edificio,
non può venir meno.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 C.c., all'ipotesi di
lastrici solari di uso esclusivo deve essere equiparata quella di
lastrici in proprietà esclusiva.
Poiché l'art. 1126 non è richiamato dall'art. 1138 C.c., esso
può essere derogato dal regolamento di condominio, che può
stabilire di ripartire le spese in proporzione del valore
millesimale degli appartamenti.
Conclusioni - Carente prestazione del
servizio comune.
In deroga alla volontà del promotore di questo manuale
(di evitare unelencazione di sentenze) ritengo fondamentale
riportare una massima di sentenza della Cassazione a Sezione
Unite in cui si evince che l'obbligo di contribuire alle spese
comuni sussiste anche nel caso di carente prestazione del
servizio comune.'interesse comune e alle innovazioni deliberate
dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle
parti comuni dell'edificio (art. 1123 comma 1 c.c.); 'impianto
centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non
può giustificare un esonero dal , neanche per le sole spese di
esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è titolare,
nei confronti del condominio, di un diritto di natura , quindi,
non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la
mancata o insufficiente erogazione del servizio.( Cass. Sezioni
Unite n. / 96 )»