Le Tabelle Millesimali
In Generale:
Le tabelle millesimali sono previste e disciplinate
dagli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, i quali stabiliscono che il regolamento di condominio
precisi il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di
esso e che tali valori siano espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento stesso.
Le tabelle devono ragguagliare, ponendoli su di un'unica base, i
valori delle proprietà esclusive, consentendo di ripartire le
spese tra i condomini in modo unitario. Oltre la tabella che
attiene alla proprietà generale e che viene normalmente indicata
con la lettera «A», esistono ulteriori tabelle, che vengono
predisposte per ripartire, sulla base dei criteri di legge, le
spese di singoli servizi.
Come si calcolano:
La determinazione dei valori è un'operazione tecnica,
che deve essere compiuta misurando la superficie reale di ogni
unità immobiliare e ragguagliandola, in millesimi, al volume
totale dell'edificio. Restano escluse dal calcolo parti esterne
al fabbricato e non edificate [es. i giardini]. Nell'accertamento
dei valori non si tiene conto dello stato di manutenzione di
ciascun piano o porzione di piano.
Il calcolo, di solito, viene fatto moltiplicando la superficie
reale dell'appartamento per dei coefficienti di riduzione (o in
qualche caso di aumento) che modificano i metri quadri in
funzione dell'effettivo utilizzo della superficie dell'appartamento.
Questi coefficienti di solito vanno da 0,20 a 1,20 e sono scelti
dal tecnico sulla base della sua esperienza o rifacendosi a delle
tabelle, in particolare alla circolare ministeriale n. 12480 del
26/3/1966 (che aggiorna e sostituisce la precedente n. 9400 del 1/7/1926).
I Criteri utilizzati, di solito, sono i seguenti:
- Coefficiente di destinazione
- Coefficiente di piano
- Coefficiente di orientamento
- Coefficiente di prospetto
- Coefficiente di luminosità
A scopo esemplificativo, siamo un esempio dei coefficienti, utilizzando quello di destinazione:
| Camere | 1,00 |
| Servizi (Cucina, bagno, ripostigli) | 0,90 |
| Corridoi, disimpegni | 0,80 |
| Logge racchiuse da tre pareti | 0,50 |
| Cantine e soffitte | 0,45 |
| Balconi scoperti | 0,30 |
| Balconi scoperti | 0,25 |
| Terrazze a livello | 0,22 |
| Giardini | 0,15 |
Da quanto esposto appare evidente che due
appartamenti, anche se posti nello stesso stabile e della stessa
superficie, difficilmente avrannovalori millesimali uguali:
bisognerà valutare il taglio dell'appartamento, la posizione, l'orientamento
e tutti gli altri fattori.
Le tabelle millesimali costituiscono la base per qualsiasi
ripartizione di spesa, all'interno del condominio. Esse servono,
inoltre, per determinare la validità delle assemblee e per
calcolare le maggioranze. Per la validità delle tabelle,
approvate in assemblea, non è sufficiente l'approvazione unanime
dei presenti all'assemblea, essendo necessaria l'unanimità di
tutti i partecipanti al condominio. Gli assenti potranno proporre
impugnativa.
Quando le tabelle millesimali vengono predisposte dal costruttore-venditore
e la loro approvazione risulta dagli atti di compravendita dei
singoli appartamenti, l'efficacia vincolante di esse si basa su
tale approvazione e non può essere contestata fino ad eventuale
ricorso alla procedura di cui all'art. 69 disp. att. C.C.
Modificare/Correggere le tabelle:
L'affermazione più comune, a proposito delle tabelle
millesimali, e': "Sono sbagliate!". Speriamo che quanto
scritto sopra vi abbia dato un minimo di infarinatura sull'argomento,
e adesso vediamo cosa prevede la Legge.
L'art. 69 disp. att. C.C. prevede la possibilità di rivedere o
modificare i valori risultanti dalle tabelle, solo nell'ipotesi
di errore o di modifiche dello stato di fatto.
La revisione in conseguenza di errore si riferisce, non solo agli
errori di calcolo, ma ad ogni ipotesi di errore. Pertanto, la
revisione si riferisce solo alle tabelle determinate
contrattualmente e non a quelle definite con sentenza, per le
quali saranno applicabili i rimedi previsti per le impugnazioni
processuali.
Nell'ipotesi di modifiche di una parte dell'edificio (ad esempio:
innovazioni, ristrutturazioni di vasta portata o sopraelevazioni
di nuovi piani) le tabelle vanno rifatte quando "e'
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano". Ed ecco
qui la domanda piu' comune: "Nel caso di realizzazione di
una veranda, il condomino che la realizza deve pagare di più?".
La risposta, secondo quanto detto dall'art. 69 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, spetta soltanto al giudice.
Infatti e' solo Lui che può valutare se c'e' un'alterazione
sostanziale nei rapporti di superficie, aiutandosi di solito con
un tecnico. Ma certamente pochi metri quadrati spesso non sono
talmente significativi da giustificare una revisione.
Far fare le tabelle dal Tribunale
Per la formazione giudiziale delle tabelle, è necessaria la proposizione di una domanda specifica. La domanda giudiziale può essere proposta anche dopo che, tra i condomini, sia intervenuto l'accordo di ripartire le spese condominiali. La decisione finale, all'esito del giudizio, ha effetto di giudicato.