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Gio 3 Ago 2006 16:48:11 CEST


Di seguito l'articolo modificato e licenziato dal Senato.
Saluti.
Felice


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


26-quinquies. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546,
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
“e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni“»;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del 
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni“»;
al comma 27, al primo periodo, le parole: «la causale del predetto 
versamento,» sono
soppresse; dopo le parole: «1º ottobre 2006» è aggiunto il seguente 
periodo: «I dati acquisiti ai
sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell’attività 
di accertamento effettuata
nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai 
fini della quantificazione della
somma liquidata»; all’ultimo periodo, dopo le parole: «delle 
trasmissioni» sono inserite le
seguenti: «mediante posta elettronica certificata»;
al comma 33, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle 
seguenti: «comma
32»;
il comma 34 è sostituito dal seguente:
«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, 
successivamente all’adozione di
un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione 
attestante l’assolvimento degli
adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e 
subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti 
contratti nell’ambito di attività
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti 
attività commerciale, e, in
ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta 
fermo quanto previsto
dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, e successive
modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità 
solidale per l’effettuazione
ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente»;
al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» sono 
inserite le seguenti:
«codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
«35-bis. Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le 
società di calcio
professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica 
all’Agenzia delle entrate copia dei
contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti 
professionisti, nonché dei
contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni 
calcistiche estere per le operazioni
effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia 
anche indirettamente con
analoghe società estere.
*35-ter. È prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi 
previste,
l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio 
relativa alle prestazioni di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, fatturate dal 1º
ottobre 2006.
35-quater. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il 
comma 121-bis è
inserito il seguente:
“121-ter. Per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la 
quota di cui al comma
121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione“».*
All’articolo 36:
al comma 1, le parole da: «sono soppresse» fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle
seguenti: «è soppressa la voce di cui al numero 123-bis»;
al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» sono inserite le seguenti: 
«testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al», dopo le 
parole: «n. 131 del» sono inserite
le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al» e dopo 
le parole: «n. 917» è inserito
il segno d’interpunzione: «,»;
al comma 3, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: 
«di cui al»;
al comma 4, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle 
seguenti: «comma 3»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, le parole:
“utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai 
titoli e agli strumenti finanziari di
cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti“ sono sostituite 
dalle seguenti: “utili
provenienti“»;
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