[Condominio] lavori straordinari

PACO pacoalonzi a tiscalinet.it
Ven 11 Ago 2006 09:45:08 CEST


L'assemblea decide....non l'amministratore....
Per quanto attine la domanda....volevo sapere l'entità dei lavori.....a secondo degli importi puà bastare anche 1/3
Ti allego l'articolo di riferiemnto
Ciao
Paco
 Codice civile 

Approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n.262 LIBRO TERZO. Della proprieta` - TITOLO SETTIMO. Della comunione - CAPO SECONDO. Del condominio negli edifici Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 04.04.1942

Articolo 1136
Assemblea - Costituzione - Costituzione dell'assemblea e validita` delle deliberazioni

Articolo 1136 - Costituzione dell`assemblea e validita` delle deliberazioni 
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
 
----- Original Message ----- 
From: <ritos a katamail.com>
To: <condominio a condominio.com>
Sent: Friday, August 11, 2006 9:29 AM
Subject: [Condominio] lavori straordinari


Abito in un piccolo condominio si 8 inquilini e ci sono da eseguire alcuni lavori che, per tipologia, sono stati inseriti nel capitolo lavori straordinari. Nell'ultima riunione non è stato raggiunto in numero legale (eravamo la maggioranza di condomini ma non avevamo la maggioranza di millesimi), a questo punto l'amministratore può decidere per conto suo vista che si tratta di lavori straordinari?
Grazie.

Riccardo

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