[Condominio] R: R: R: Vecchi proprietari ammessi all'assemblea?
Beppe
condominio a fastmail.fm
Mer 20 Dic 2006 15:00:25 CET
Mario non ti sembri iiriguardosa la mia risposta.
Sai che quando io parlo non li faccio mai con parole "mie", io non
fornisco "mai" pareri "personali".
Io parlo solo con le parole del Codice o, come in queto caso dove il
Codice non sorregge, con le parole dei giudici.
Prima della mia risposta precedente mi sono letto un paio di sentenze di
Cassazione sull'argomento e ti garantisco che non lasciano dubbi di
interpretazione alcuna, insomma sono perfettamente motivate con
riferimenti precisi.
Un condòmino non può dissociarsi dalla lite quando la controparte sia
esso stesso un partecipante alla comunione.
.... strano, non ti avevo mandato il famoso "file sentenze", mi sembra
di averlo inviato ad un paio di amici della lista.
Ciao Beppe
> Scusami Beppe e non ti sembri irriguardoso il mio dire ma appena ho tempo
> debbo assolutamente verificare ciò che tu affermi .
>
> Infatti mi sembra strano che io non possa manifestare il mio dissenso
> rispetto alla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo per
> recupero
> di spese condominiali laddove so che il condòmino da ingiungere non ha
> ...
> più nulla da perdere perché contro di lui pendono ricorsi di fallimento
> ovvero che il suo immobile e pluripotecato non sussistendo a favore del
> Condomino al diritto di privilegio nella distribuzione della somma
> ricavata
> dalla vendita immobiliare .
>
> Saluti MarioT
>
>
> Mario ti ri-ricordo che non è ammesso il dissenso dalla lite quando la
> stessa coinvolge un condómino contro il condominio.
> L'estraniazione è ammessa solo quando la controparte è un terzo.
> Ecco perchè il problema è complesso.
> Ciao
> Beppe
>
>
>
> > Si concordo con te perché per liberarsi del peso economico della lite
> > avrebbero dovuto onerare gli acquirenti (odierni proprietari) .
> >
> > Inoltre costoro debbono avere la facoltà ( come gli altri condomini
> > interessati ) di poter esprimere la loro dissidenza rispetto alla lite in
> > fase di appello e se ciò dovessero fare da un lato sarebbero esenti dalle
> > spese del giudizio di secondo grado ma dall'altro non difendendosi
> > comunque
> > dovranno sopportare le spese del primo grado soprattutto se la Corte di
> > Appello dovesse in tutto o in parte accogliere il gravame proposto dalla
> > controparte .
> >
> > Resto convinto che alla assemblea condominiale da tenersi vadano invitati
> > anche gli attuali condomini che ritengono di essere estranei alla vicenda
> > processuale e l'assemblea , relativamente a questo oggetto, possa essere
> > "allargata" agli ex .
> >
> > Questa sarà anche la buona occasione per parlare di soldi e di parcelle
> > tenendo presente che fareste a chiedere al vostro avvocato una "parcella
> > preventiva" e ad accantonare l'intero importo di danaro in modo che fra
> > uno
> > o più anni non possiate avere il problema di altri ex proprietari che a
> > distanza di tempo potrebbero anche diventare ... nullatenenti ragion per
> > cui
> > da costoro ben difficilmente riuscirete ad avere la loro quota-spese e
> > più
> > quote mancano più dovranno pagare i condomini ... superstiti .
> >
> > Saluti MarioT
> >
> > Mario quindi concordi nell'affermare che i "vecchi" proprietari debbano
> > essere coinvolti nella decisione da prendere (oltretutto i nuovi si sono
> > gia estraniati in quanto non coinvolti e non coinvolgibili nel proseguio
> > della lite).
> > Sembra questo un problema secondario, ma quando poi si presenta, ognuno
> > la pensa a suo modo, il Codice non aiuta, la giurisprudenza è scarsa
> > ......
> > Ciao
> > Beppe
> >
> >
> > > Secondo il mio punto di vista non si può prescindere dal convocare
> quella
> > > che è ora l’assemblea dei condòmini in occasione della quale i
> > > proprietari
> > > che sono succeduti successivamente all’instaurazione del giudizio
> > > potranno
> > > ribadire (fecendolo mettere a verbale ) la loro “estraneità” alla lite
> al
> > > fine di non essere soccombenti in caso di riforma della sentenza di
> primo
> > > grado favorevole al condominio.
> > >
> > >
> > >
> > > Ovviamente gli ex proprietari dovranno essere informati della notifica
> > > dell’atto di appello affinché possano decidere se partecipare alla
> > > gestione
> > > della lite .
> > >
> > >
> > >
> > > Saluti MarioT
> >
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Beppe
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