[Condominio] R: R: R: R: Vecchi proprietari ammessi all'assemblea?

angelo carliang a carliimmobiliare.191.it
Mer 20 Dic 2006 18:51:04 CET


Ciao Christian, ho trovato questa

Ciao

Angelo



Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Dissenso dei condomini rispetto alle liti 

L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, così come delineate dall'art. 1130 c.c. Pertanto poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante all'amministratore nell'ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni (ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pretese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, non può considerarsi esorbitante dalle dette attribuzioni la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie (in forma specifica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell'edificio. Ne deriva, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica decisione dell'assemblea.


*Cass. civ., sez. II, 2 marzo 1998, n. 2259 Ric. Guarini - c. Rosamilia. (Cc, art. 1130; cc, art. 1132; cc, art. 1133) (1), in Arch. loc. e cond. 1999, 436. [RV513192]

  ----- Original Message ----- 
  From: northwind1958 a tiscali.it 
  To: 'L'assemblea dei condmmini di Condominio.com' 
  Sent: Wednesday, December 20, 2006 5:15 PM
  Subject: [Condominio] R: R: R: R: Vecchi proprietari ammessi all'assemblea?


  Ciao Beppe, Ciao Mario,

  Ognuno ha le sue opinioni, e in tema condominiale ove spesso il CC é carente, le tesi sui differenti argomenti sono innumerevoli. Anche quanto pubblicato dalla giurisprudenza, nella nostra bella Italia, ha un valore molto relativo, in quanto il nostro ordinamento non é di tipo anglosassone ove la giurisprudenza di ultimo grado diventa legge. Anche una sentenza della Cassazione a Sezioni Riunite in Italia non ha nessun valore di legge, il diritto alla legiferazione in Italia é di esclusiva pertinenza del Parlamento. Tant é vero che spesso e volentieri la Cassazione si contraddice (addirittura esistono sentenze in netto contrasto emesse da due sezioni diverse della Cassazione per lo stesso oggetto addirittura nel medesimo giorno.)

  Ciò premesso, le affermazioni di Beppe, normalmente molto precise, mi hanno lasciato alquanto perplesse e ciò in quanto:

  1)intanto per quanto riguarda la questione esiste un articolo ben preciso del Codice Civile che la disciplina, Libro Terzo, Titolo VII, Capo II.art. 1132: Dissenso dei condòmini rispetto alle liti. Tale articolo in tutti i tre paragrafi abbastanza dettagliati e precisi, non fà nessun riferimento a quanto affermato da Beppe.

  2) il condominio é un mero ente di gestione senza personalità giuridica, e quindi in caso di lite i condòmini sono considerati "Terzi Fra Di Loro" , tant'é vero che la titolarità della legittimazione sia attiva che passiva é sia dell'amministratore ma anche di ogni singolo condòmino ( vedi innumerevoli sentenze di tutti i gradi)

  Questi due punti da solo già basterebbero a confutare una qualsiasi sentenza in quanto in palese contrasto con il Codice Civile (e peraltro ricordiamoci anche che la Cassazione NON esprime sentenze di Merito, ma solo di Forma). 

  3) ciò non di meno mi sono messo di buona lena a cercare una sentenza che riportasse quanto affermato da Beppe, ma pur passando in rassegna il Corrado Sforza Fogliani (2003, 2004 e 2005, il Tamborrino, la Tribuna, il CD del Sole 24Ore, la banca dati Altalex oltre ad una ricerca con Google non ho trovato nemmeno una sentenza che riporti quanto affermato da Beppe (il che comunque non vuol dire un gran che perché non tutte le sentenze vengono sempre pubblicate da tutti, anche se pare strano che nessuno dei maggiori esperti del campo, non riporti nemmeno un'unica sentenza del genere)

   

  Beppe, mi farebbe piacere quindi avere le sentenze di cui parli, perché io non ho trovato nulla, ho forti perplessità su quanto affermi (perché in netto contrasto con il Codice Civile e anche con l'interpretazione e la forma dell'ente condominio, inoltre conoscendo Mario (che é avvocato specializzato in questioni condominiali da oltre trent'anni) mi sembra strano che neanche lui non ne abbia mai sentito parlare), ma riconosco anche che non si smette mai d'imparare qualcosa di nuovo.

  Quindi Beppe, fà uno sforzo e recupera le sentenze di cui parli, che sono proprio curioso di leggere le motivazioni adottate. 

   

   

  Saluti

  Christian 

   

  -----Messaggio originale-----
  Da: condominio-bounces a condominio.com [mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Beppe
  Inviato: mercoledì 20 dicembre 2006 15.00
  A: L'assemblea dei condmmini di Condominio.com
  Oggetto: Re: [Condominio] R: R: R: Vecchi proprietari ammessi all'assemblea?

   

  Un condòmino non può dissociarsi dalla lite quando la controparte sia

  esso stesso un partecipante alla comunione.

   

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