[Condominio] QUESITO
Luigi
luigi.condominio a gmail.com
Dom 2 Lug 2006 11:54:06 CEST
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o
di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente
Se i condomini che hanno venduto casa non fecero appello all'art 1132
dovranno pagare i nuovi proprietari.
Ciao
Luigi
_____
From: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] On Behalf Of paolo
Sent: Sunday, July 02, 2006 11:01 AM
To: condominio a condominio.com
Subject: [Condominio] QUESITO
Le spese legali che in una causa promossa da 2 condomini relativa all'uso
delle parti comuni e che ha visto soccombere il condominio, chi le paga se
oltre la metà dei proprietari che hanno firmato il mandato per resistere
hanno venduto il loro immobile?
Paolo
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: http://www.condominio.com/pipermail/condominio/attachments/20060702/a33fc5a6/attachment.html
Maggiori informazioni sulla lista
Condominio