[Condominio] QUESITO
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Dom 2 Lug 2006 13:47:13 CEST
Attenzione, la resistenza ad un procedimento giudiziario è un atto
\"soggettivo\" cioè legato alla \"persona\".
Infatti è la persona stessa che si costituisce, non certo i muri del suo
alloggio.
In questo caso saranno le \"persone\" che si sono costituite con atto
formale o tramite mandato concesso all\'amministratore che dovranno
soppostare le spese di soccombenza, non certo altre persone subentrate nella
proprietà dell\'unità immobiliare.
L\'unico modo per far subentrare gli attuali proprietari sarebbe quello
previsto dall\'ultimo comma del 1132, ma non è questo il caso in quanto i
ricorrenti non hanno tratto beneficio per le unità immobiliari, beneficio
che sarebbe passato insieme al bene ai nuovi proprietari.
Sarebbe opportuno documentarsi prima di fornire \"pareri personali\".
(vedi precise sentenze in merito)
Saluti Beppe
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l\'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o
di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all\'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L\'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se l\'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente
Se i condomini che hanno venduto casa non fecero appello all\'art 1132
dovranno pagare i nuovi proprietari.
Ciao
Luigi
Le spese legali che in una causa promossa da 2 condomini relativa all\'uso
delle parti comuni e che ha visto soccombere il condominio, chi le paga se
oltre la metà dei proprietari che hanno firmato il mandato per resistere
hanno venduto il loro immobile?
Paolo
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