[Condominio] QUESITO
paolo
paolomare a excite.it
Dom 2 Lug 2006 14:18:18 CEST
Nell'assemblea straordinaria del 2000 : " 3° punto all'O.d.G. - Il condominio XXXXXX nomina l'Avv. xxxxxxxxxxx con studio in ......... quale legale di fiducia per resistere alla causa radicata dai sig.ri ------------ e ------------------ avanti al tribunale di rrrrrrrrrrrrrr avente ad ogggetto l'impugnazione della delibera assembleare dell ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "
Quì seguono le firme dei condomini resistenti sul mandato dell'Avvocato, ed il Giudice ha condannato il CONDOMINIO XXXXXX.
Ora siamo nel 2006 e metà dei condomini che hanno firmato il mandato non ci sono più, chi ha acquistato i loro appartamenti al momento dell'acquisto non sapeva nulla della causa, dopo essendo stati informati dall'amministratore non hanno mai dato segni di distinguo in merito alle scelte fatte dai loro venditori.
Negli atti di compravendita nulla emerge in relazione alla causa e quindi a quell'uso esclusivo che i riccorrenti rivendicavano all'inizio della causa su alcune parti comuni.
Secondo mè (questa è mia oppinione personale che non è dimostrabile) chi ha acquistato gli immobili con sopra la causa non sapevano nulla all'atto dell'acquisto, ma dopo che sono venuti a sapere del fattaccio non hanno preso le distanze dagli iniziali resistenti in quanto a loro faceva comodo così.
Paolo.
From: Condominio
To: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Sent: Sunday, July 02, 2006 1:47 PM
Subject: Re: [Condominio] QUESITO
Attenzione, la resistenza ad un procedimento giudiziario è un atto "soggettivo" cioè legato alla "persona".
Infatti è la persona stessa che si costituisce, non certo i muri del suo alloggio.
In questo caso saranno le "persone" che si sono costituite con atto formale o tramite mandato concesso all'amministratore che dovranno soppostare le spese di soccombenza, non certo altre persone subentrate nella proprietà dell'unità immobiliare.
L'unico modo per far subentrare gli attuali proprietari sarebbe quello previsto dall'ultimo comma del 1132, ma non è questo il caso in quanto i ricorrenti non hanno tratto beneficio per le unità immobiliari, beneficio che sarebbe passato insieme al bene ai nuovi proprietari.
Sarebbe opportuno documentarsi prima di fornire "pareri personali".
(vedi precise sentenze in merito)
Saluti Beppe
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente
Se i condomini che hanno venduto casa non fecero appello all'art 1132 dovranno pagare i nuovi proprietari.
Ciao
Luigi
Le spese legali che in una causa promossa da 2 condomini relativa all'uso delle parti comuni e che ha visto soccombere il condominio, chi le paga se oltre la metà dei proprietari che hanno firmato il mandato per resistere hanno venduto il loro immobile?
Paolo
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