[Condominio] sentenza.

Studio Liccardi studio.liccardi a virgilio.it
Lun 3 Lug 2006 13:53:10 CEST


L.A. Brambilla ha scritto:

> *Spero possa interessare, trovo in rete e rimando. L.*
>
> *Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi 
> condominiali precedenti. */Cassazione civile Sentenza 18/08/2005, n. 
> 16975)/
> L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio 
> precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un 
> condomino di versare, in solido con il dante causa, i contributi da 
> costui dovuti al condominio, è una norma speciale rispetto a quella 
> posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104, ultimo comma, 
> cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di 
> tempo, in solido con il cedente, a pagare i contributi dovuti dal 
> cedente e non versati.
> Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione 
> dell’art. 63, co. 2°, disp. Att. cod. civ. poiché il rinvio operato 
> dall’art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in generale vale, 
> per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto non sia 
> espressametne previsto dalle norme sul condominio.
>
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>

Grazie,
Felice


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