[Condominio] sentenza.
Studio Liccardi
studio.liccardi a virgilio.it
Lun 3 Lug 2006 13:53:10 CEST
L.A. Brambilla ha scritto:
> *Spero possa interessare, trovo in rete e rimando. L.*
>
> *Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi
> condominiali precedenti. */Cassazione civile Sentenza 18/08/2005, n.
> 16975)/
> L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio
> precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un
> condomino di versare, in solido con il dante causa, i contributi da
> costui dovuti al condominio, è una norma speciale rispetto a quella
> posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104, ultimo comma,
> cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di
> tempo, in solido con il cedente, a pagare i contributi dovuti dal
> cedente e non versati.
> Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione
> dell’art. 63, co. 2°, disp. Att. cod. civ. poiché il rinvio operato
> dall’art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in generale vale,
> per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto non sia
> espressametne previsto dalle norme sul condominio.
>
>------------------------------------------------------------------------
>
Grazie,
Felice
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