[Condominio] sentenza.
Studio Liccardi
studio.liccardi a virgilio.it
Lun 3 Lug 2006 19:15:16 CEST
Leonardo Gadotti ha scritto:
> *DOMANDA
> riguarda anche i nuovi proprietari di appartamenti acquistati ad un
> asta fallimentare?
> *
>
> *
> *
> *Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi
> condominiali precedenti. */Cassazione civile Sentenza 18/08/2005,
> n. 16975)
> /L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio
> precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un
> condomino di versare, in solido con il dante causa, i contributi
> da costui dovuti al condominio, è una norma speciale rispetto a
> quella posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104,
> ultimo comma, cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza
> alcun limite di tempo, in solido con il cedente, a pagare i
> contributi dovuti dal cedente e non versati.
> Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione
> dell’art. 63, co. 2°, disp. Att. cod. civ. poiché il rinvio
> operato dall’art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in
> generale vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo
> per quanto non sia espressametne previsto dalle norme sul condominio.
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Mi associo alla domanda di Leonardo...
La sentenza vale anche per appartamenti acquistati ad asta fallimentare?
Si tenga presente che il Condominio non ha fatto in tempo ad inserirsi
fra i creditori...
Anticipatamente grazie per i Vs. commenti.
Felice
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