[Condominio] sentenza.

Studio Liccardi studio.liccardi a virgilio.it
Lun 3 Lug 2006 19:15:16 CEST


Leonardo Gadotti ha scritto:

> *DOMANDA
> riguarda anche i nuovi proprietari di appartamenti acquistati ad un 
> asta fallimentare?
> *
>
>     *
>     *
>     *Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi
>     condominiali precedenti. */Cassazione civile Sentenza 18/08/2005,
>     n. 16975)
>     /L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio
>     precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un
>     condomino di versare, in solido con il dante causa, i contributi
>     da costui dovuti al condominio, è una norma speciale rispetto a
>     quella posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104,
>     ultimo comma, cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza
>     alcun limite di tempo, in solido con il cedente, a pagare i
>     contributi dovuti dal cedente e non versati.
>     Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione
>     dell’art. 63, co. 2°, disp. Att. cod. civ. poiché il rinvio
>     operato dall’art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in
>     generale vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo
>     per quanto non sia espressametne previsto dalle norme sul condominio.
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>
>  
>

Mi associo alla domanda di Leonardo...
La sentenza vale anche per appartamenti acquistati ad asta fallimentare?
Si tenga presente che il Condominio non ha fatto in tempo ad inserirsi 
fra i creditori...
Anticipatamente grazie per i Vs. commenti.
Felice


Maggiori informazioni sulla lista Condominio