[Condominio] Installazione ascensore

Corrado Bagnaschi corrado_b64 a hotmail.com
Sab 15 Lug 2006 16:49:59 CEST


Claudio,

E' importante fare riferimento alla legge 13 del 9/1/89.
Prima dell'emissione di questa legge, la giurisprudenza riteneva che 
l'installazione di un ascensore in un immobile che ne fosse privo era da 
considerarsi "innovazione" rivolta al maggior rendimento dell'edificio e 
all'uso più comodo della cosa comune.
Era considerata innovazione di carattere gravoso e suscettibile di 
utilizzazione separata, che non doveva recare pregiudizio alla stabilità e 
al decoro dell'edificio.
Gli unici articoli che andavano considerati erano il 1102 e il 1120 del C.C. 
con l'avvallo della cassazione (n.156 del 21/01/1972).
Con la Legge 13/89 la legislazione precedente viene integrata in materia di 
"abbattimento delle barriere architettoniche".
In particolare l'art.2 prevede che negli edifici esistenti, le deliberazioni 
che hanno per oggetto le innovazioni dirette ad eliminare le barriere 
architettoniche devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze 
previste dal secondo e terzo comma del art. 1136 del C.C.
Vale a dire che IN SECONDA CONVOCAZIONE BASTANO 1/3 DEI PARTECIPANTI E 1/3 
DEL VALORE DELL'EDIFICIO.
Qualora non venga raggiunta questa maggioranza, il secondo comma dell'art.2 
prevede che il portatore di Handicap, o colui che ne esercita la tutela o la 
potestà, può installare a proprie spese accessori atti al miglior uso della 
cosa vale a dire servoscale nonché strutture mobili facilmente rimovibili e 
possono anche modificare l'ampiezza delle porte di accesso al fine di 
rendere più agevole l'accesso agli edifici.

Ciao,
Corrado



>From: "Claudio Basso" <claudio.basso a studiobasso.com>
>Reply-To: "L'assemblea dei condomini di 
>Condominio.com"<condominio a condominio.com>
>To: "'L'assemblea dei condomini di Condominio.com'" 
><condominio a condominio.com>
>Subject: [Condominio] Installazione ascensore
>Date: Fri, 14 Jul 2006 16:11:01 +0200
>
>In un condominio da me amministrato di dodici appartamenti, quattro
>appartamenti per piano (nessuno a piano terra), al secondo piano abita una
>persona disabile riconosciuta invalida al 100%.
>
>
>
>La persona ha chiesto di poter abbattere le barriere architettoniche
>installando un montascala o, preferibilmente se vi partecipano anche altre
>persone, un ascensore.
>
>
>
>La tromba delle scale permette l’installazione di quello che tecnicamente
>viene definito “piattaforma elevatrice oleodinamica” senza pregiudizio 
>della
>larghezza delle scale.
>
>
>
>La faccenda ha già suscitato il solito vespaio tra le comari condominiali:
>l’edificio è nato così e così deve rimanere…, ci rovina la nostra bella
>scala…, poteva cercarsi un appartamento a piano terra invece di venire qui 
>a
>rompere le scatole a noi. E via dicendo.
>
>
>
>Arriviamo al punto.
>
>In assemblea si presenteranno come al solito tutti e dodici: mille i
>millesimi.
>
>È sufficiente la maggioranza per poter installare il manufatto?.
>
>Se non si raggiunge la maggioranza i favorevoli possono installarlo a loro
>spese (1102 cc)?
>
>Nel caso la spesa sia sostenuta solo da una parte dei condomini coloro che
>richiederanno di utilizzarlo in seguito dovranno pagare solo le spese di
>installazione (naturalmente rivalutate) oppure si dovranno accollare anche
>la quota relativa alla manutenzione fino a quel periodo?
>
>
>
>Il condominio, nel caso si dovesse decidere l’installazione chiederà
>l’accesso a contributi regionali per disabili (non è detto che siano
>concessi e comunque lo si saprà tra un paio d’anni), nel frattempo si
>avvierà la pratica per il 41%
>
>
>
>Se si dovesse ottenere il contributo regionale va detratto dal 41% o rimane
>una riduzione dei costi?.
>
>
>
>Io avevo le idee chiare, poi ho letto un po’ di qui ed un po’ di la ed ora
>le ho ben confuse.
>
>
>
>Grazie
>
>Claudio
>


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