[Condominio] R: R: R: nomina amministratore-condomino
Claudio Basso
claudio.basso a studiobasso.com
Gio 1 Giu 2006 08:21:15 CEST
Purtroppo io non sono un legale e non so come controbattere alle tesi
dell’amico legale amministrativo.
Allego quanto ho trovato ne “Il Sole”; occorrerebbe avvisarli di non
diffondere informazioni false.
Claudio
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Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Studio Liccardi
Inviato: giovedì 1 giugno 2006 1.18
A: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino
Claudio Basso ha scritto:
Infatti: Corrado dice quello che affermo anch'io:
«L'art. 1136 afferma:
"(...) Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore (...) devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma."
Vale a dire:
1) MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA (maggioranza che non è
espressa in millesimi ma dal numero delle "teste")
2) ALMENO LA META' DEL VALORE DELL'EDIFICIO (giustamente come tu dici
500/1000)»
La tesi di Luigi invece afferma:
«In parole povere se l’aspirante amministratore raccoglie il 51 % dei voti
dei presenti e che tutti i presenti (anche quelli che voteranno contro)
rappresentano almeno il 50% del valore dell’edificio, l’elezione è valida.»
E questo è ben diverso.
Questo vuol dire che se ci sono presenti in assemblea 20 persone che
rappresentano 500 millesimi; di queste persone una dozzina vota a favore
dell’amministratore gli altri otto no l’amministratore è eletto.
Questo è impossibile in quanto l’amministratore, per essere eletto ha
bisogno della doppia maggioranza: devono votare a favore la maggioranza dei
presenti (teste) che rappresenti almeno 500 millesimi.
Se i presenti sono 20 per 500 millesimi ed otto votano contro si presume che
questi otto abbiano almeno 1 millesimo ciascuno. Pertanto il candidato avrà
ottenuto si 12 voti a favore, ma solo 492 millesimi e pertanto non può
essere eletto.
Claudio.
Giusto al volo ne ho accennato a ad un caro amico (legale amministrativista)
che, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, mi ha confermato che:
1) maggioranza necessaria affinchè l'assemblea sia validamente costituita
per procedere all'elezione = presenza di almeno 500/1000mi ;
2) maggioranza affinchè l'elezione dell'amministratore sia valida = 50% dei
presenti + 1 (50% delle teste +1)
Esempio:
1) sono presenti 20 condòmini che rappresentano esattamente il 50% del
valore dello stabile (appunto 500/1000mi) = l'assemblea è validamente
costituita e si può procedere all'elezione dell'amministratore.
2) l'eleggendo amministratore raccoglie a suo favore preferenze per 251
millesimi = è eletto
3) l'eleggendo amministratore raccoglie a suo favore preferenze solo per 250
millesimi = non è eletto
Felice
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