[Condominio] R: R: R: nomina amministratore-condomino

Claudio Basso claudio.basso a studiobasso.com
Gio 1 Giu 2006 08:21:15 CEST


Purtroppo io non sono un legale e non so come controbattere alle tesi
dell’amico legale amministrativo.

Allego quanto ho trovato ne “Il Sole”; occorrerebbe avvisarli di non
diffondere informazioni false.

Claudio

 

  _____  

Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Studio Liccardi
Inviato: giovedì 1 giugno 2006 1.18
A: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino

 

Claudio Basso ha scritto: 

Infatti: Corrado dice quello che affermo anch'io:

 «L'art. 1136 afferma:

"(...) Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore (...) devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma."

Vale a dire: 

1) MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA (maggioranza che non è
espressa in millesimi  ma dal numero delle "teste")

2) ALMENO LA META' DEL VALORE DELL'EDIFICIO (giustamente come tu dici
500/1000)»

 

La tesi di Luigi invece afferma:

«In parole povere se l’aspirante amministratore raccoglie il 51 % dei voti
dei presenti e che tutti i presenti (anche quelli che voteranno contro)
rappresentano almeno il  50% del valore dell’edificio, l’elezione è valida.»

E questo è ben diverso.

 

Questo vuol dire che se ci sono presenti in assemblea 20 persone che
rappresentano 500 millesimi; di queste persone una dozzina vota a favore
dell’amministratore gli altri otto no l’amministratore è eletto.

Questo è impossibile in quanto l’amministratore, per essere eletto ha
bisogno della doppia maggioranza: devono votare a favore la maggioranza dei
presenti (teste) che rappresenti almeno 500 millesimi.

Se i presenti sono 20 per 500 millesimi ed otto votano contro si presume che
questi otto abbiano almeno 1 millesimo ciascuno. Pertanto il candidato avrà
ottenuto si 12 voti a favore, ma solo 492 millesimi e pertanto non può
essere eletto.

 

Claudio.


Giusto al volo ne ho accennato a ad un caro amico (legale amministrativista)
che, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, mi ha confermato che:
1) maggioranza necessaria affinchè l'assemblea sia validamente costituita
per procedere all'elezione = presenza di almeno 500/1000mi ;
2) maggioranza affinchè l'elezione dell'amministratore sia valida = 50% dei
presenti + 1 (50% delle teste +1)

Esempio:
1) sono presenti 20 condòmini che rappresentano esattamente il 50% del
valore dello stabile (appunto 500/1000mi) = l'assemblea è validamente
costituita e si può procedere all'elezione dell'amministratore.
2) l'eleggendo amministratore raccoglie a suo favore preferenze per 251
millesimi = è eletto
3) l'eleggendo amministratore raccoglie a suo favore preferenze solo per 250
millesimi = non è eletto

Felice

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