[Condominio] R: R: R: nomina amministratore-condomino
Northwind1958
northwind1958 a tiscali.it
Gio 1 Giu 2006 08:34:08 CEST
Ma robe da matti, … ma Vi rendete conto che se i condòmini leggono le
stupidaggini che certi scrivono hanno tutte le ragioni per pensare che la
categoria degli amministratori di condominio sia un branco di improvvisati
pasticcioni sovrapagati …
Ma è mai possibile che molti che fanno l’amministratore che non conoscano
nemmeno a memoria almeno quei pochi articoli che riguardano la loro
professione?????? E se non sono capaci a tenere a memoria almeno si
comprassero il Codice Civile e si leggano quello che c’è scritto …
Ovviamente hanno ragione Claudio e Corrado:
L’articolo 1136 del Codice Civile regolamenta la nomina dell’amministratore
e cita testualmente:
il 4° comma recita: LE DELIBERAZIONI CHE CONCERNONO LA NOMINA E LA REVOCA
DELL’AMMINISTRATORE … OMISSIS…. DEVONO ESSERE SEMPRE PRESE CON LA
MAGGIORANZA STABILITA DAL 2° COMMA DELL’ARTICOLO 1136.
Il 2° comma recita: SONO VALIDE LE DELIBERAZIONI APPROVATE CON UN NUMERO DI
VOTI CHE RAPPRESENTI LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI E ALMENO LA METà DEL
VALORE DELL’EDIFICIO.
In sostanza il secondo comma dell’articolo 1136 NON SI RIFERISCE ALLA VALIDA
COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA, ma si riferisce alla VALIDITÀ DELLA DELIBERA
Basta LEGGERE quindi quello che c’è scritto in merito all’approvazione della
delibera: le condizioni per la nomina dell’amministratore sono
tassativamente DUE: la maggioranza degli intervenuti in assemblea e il
raggiungimento del voto favorevole di almeno 500 millesimi.
E tanto per togliere qualsiasi ulteriore velleità di scrivere altre
stupidaggini come .. ma l’amico del mio amico che fa l’avvocato ha detto
all’amico di un mio conoscente che …
L’articolo 1136 del C.C. è uno di quei articoli che sono dichiarati
INDEROGABILI! Quindi nessun regolamento contrattuale condominiale, nessun
patto, nessun, avvocato, giudice, amico dell’amico … può stabilire
qualcos’altro. Solo il parlamento con una legge può modificare tale
articolo.
Christian
_____
Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Studio Liccardi
Inviato: giovedì 1 giugno 2006 1.18
A: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino
Claudio Basso ha scritto:
Infatti: Corrado dice quello che affermo anch'io:
«L'art. 1136 afferma:
"(...) Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore (...) devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma."
Vale a dire:
1) MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA (maggioranza che non è
espressa in millesimi ma dal numero delle "teste")
2) ALMENO LA META' DEL VALORE DELL'EDIFICIO (giustamente come tu dici
500/1000)»
La tesi di Luigi invece afferma:
«In parole povere se l’aspirante amministratore raccoglie il 51 % dei voti
dei presenti e che tutti i presenti (anche quelli che voteranno contro)
rappresentano almeno il 50% del valore dell’edificio, l’elezione è valida.»
E questo è ben diverso.
Questo vuol dire che se ci sono presenti in assemblea 20 persone che
rappresentano 500 millesimi; di queste persone una dozzina vota a favore
dell’amministratore gli altri otto no l’amministratore è eletto.
Questo è impossibile in quanto l’amministratore, per essere eletto ha
bisogno della doppia maggioranza: devono votare a favore la maggioranza dei
presenti (teste) che rappresenti almeno 500 millesimi.
Se i presenti sono 20 per 500 millesimi ed otto votano contro si presume che
questi otto abbiano almeno 1 millesimo ciascuno. Pertanto il candidato avrà
ottenuto si 12 voti a favore, ma solo 492 millesimi e pertanto non può
essere eletto.
Claudio.
Giusto al volo ne ho accennato a ad un caro amico (legale amministrativista)
che, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, mi ha confermato che:
1) maggioranza necessaria affinchè l'assemblea sia validamente costituita
per procedere all'elezione = presenza di almeno 500/1000mi ;
2) maggioranza affinchè l'elezione dell'amministratore sia valida = 50% dei
presenti + 1 (50% delle teste +1)
Esempio:
1) sono presenti 20 condòmini che rappresentano esattamente il 50% del
valore dello stabile (appunto 500/1000mi) = l'assemblea è validamente
costituita e si può procedere all'elezione dell'amministratore.
2) l'eleggendo amministratore raccoglie a suo favore preferenze per 251
millesimi = è eletto
3) l'eleggendo amministratore raccoglie a suo favore preferenze solo per 250
millesimi = non è eletto
Felice
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