[Condominio] R: R: R: nomina amministratore-condomino
Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com
Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Gio 1 Giu 2006 08:54:09 CEST
Il Sole esprime esattamente quello che ho espresso io riferendomi
esclusivamente a quanto viene citato dall'art. 1136 del Codice Civile,
che č LEGGE SOVRANA e che non da adito ad interpretazioni.
Ciao,
Corrado
"Claudio Basso" <claudio.basso a studiobasso.com>
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
01/06/2006 08.21
Please respond to
"L'assemblea dei condomini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
To
"'L'assemblea dei condomini di Condominio.com'"
<condominio a condominio.com>
cc
Subject
[Condominio] R: R: R: nomina amministratore-condomino
Purtroppo io non sono un legale e non so come controbattere alle tesi
dell’amico legale amministrativo.
Allego quanto ho trovato ne “Il Sole”; occorrerebbe avvisarli di non
diffondere informazioni false.
Claudio
Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Studio Liccardi
Inviato: giovedě 1 giugno 2006 1.18
A: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino
Claudio Basso ha scritto:
Infatti: Corrado dice quello che affermo anch'io:
«L'art. 1136 afferma:
"(...) Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore (...) devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma."
Vale a dire:
1) MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA (maggioranza che non č
espressa in millesimi ma dal numero delle "teste")
2) ALMENO LA META' DEL VALORE DELL'EDIFICIO (giustamente come tu dici
500/1000)»
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