[Condominio] R: R: R: nomina amministratore-condomino

Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Gio 1 Giu 2006 08:54:09 CEST


Il Sole esprime esattamente quello che ho espresso io riferendomi 
esclusivamente  a quanto viene citato dall'art. 1136 del Codice Civile, 
che č LEGGE SOVRANA e che non da adito ad interpretazioni.

Ciao,
Corrado






"Claudio Basso" <claudio.basso a studiobasso.com> 
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
01/06/2006 08.21
Please respond to
"L'assemblea dei condomini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>


To
"'L'assemblea dei condomini di Condominio.com'" 
<condominio a condominio.com>
cc

Subject
[Condominio] R:  R:  R:  nomina amministratore-condomino






Purtroppo io non sono un legale e non so come controbattere alle tesi 
dell’amico legale amministrativo.
Allego quanto ho trovato ne “Il Sole”; occorrerebbe avvisarli di non 
diffondere informazioni false.
Claudio
 

Da: condominio-bounces a condominio.com 
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di Studio Liccardi
Inviato: giovedě 1 giugno 2006 1.18
A: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Oggetto: Re: [Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino
 
Claudio Basso ha scritto: 
Infatti: Corrado dice quello che affermo anch'io:
 «L'art. 1136 afferma:
"(...) Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca 
dell'amministratore (...) devono essere sempre prese con la maggioranza 
stabilita dal secondo comma."
Vale a dire: 
1) MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA (maggioranza che non č 
espressa in millesimi  ma dal numero delle "teste")
2) ALMENO LA META' DEL VALORE DELL'EDIFICIO (giustamente come tu dici 
500/1000)»


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