[Condominio] R: Fw: ordinanza sindacale

Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Mer 14 Giu 2006 13:04:31 CEST


Ottimo.
Se me lo permettete inserirò questa sentenza nella apposita sezione del 
nostro forum.
Mi sembra una cosa utilissima.

Ciao,
Corrado





<micheletodaro.rm a alice.it> 
Sent by: condominio-bounces a condominio.com
14/06/2006 12.53
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"L'assemblea dei condomini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>


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"L'assemblea dei condomini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
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[Condominio] R:  Fw:  ordinanza sindacale






Pericolo di rovina edificio: multa all'amministratore che non ordina 
lavori urgenti
( Cassazione , sez. I penale, sentenza 25.02.2003 n° 9027 )

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE


SENTENZA 9027/2003

(Presidente Gianvittore - relatore Canzio - Pm Danesi - ricorrente ****)

Osserva in fatto e in diritto

1. Con sentenza del 31.5.2002 il Tribunale di Brindisi dichiarava l'**** 
colpevole del reato di cui all'articolo 677 comma 3 Cp perché, quale 
amministratore dell'edificio condominiale sito in via ****, non osservava 
l'ordinanza sindacale con cui gli si faceva obbligo di eseguire lavori 
urgenti sullo stabile in imminente pericolo di crollo sulla pubblica via e 
lo condannava alla pena di euro 500 di ammenda. Rilevava il giudice che, 
accertata dalla polizia municipale la pur parziale inottemperanza a quanto 
disposto con l'ordinanza sindacale, era ascrivibile all'imputato la 
violazione contestata, poiché l'****, in qualità di amministratore del 
condominio, avrebbe dovuto immediatamente, nonostante l'inerzia dei 
singoli condomini e indipendentemente dalla risoluzione di eventuali 
controversie civili, attivarsi per l'esecuzione in via d'urgenza dei 
lavori straordinari, indispensabili per scongiurare il pericolo di crollo 
di parti o tratti dell'intonaco di rivestimento dell'edificio, così 
garantendo la pubblica incolumità degli ignari passanti.

Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell'imputato, 
eccependo la carenza in capo all'amministratore del condominio della 
qualità di soggetto attivo della contravvenzione de qua (secondo i 
principi civilistici in materia di condominio, soltanto ai proprietari 
dell'edificio poteva essere rivolta l'intimazione sindacale all'esecuzione 
di opere edilizie urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità), 
considerato altresì che dalla prodotta documentazione si rilevava che 
l'assemblea condominiale, pur recando all'ordine del giorno la questione, 
aveva omesso di adottare alcuna deliberazione in proposito nelle riunioni 
appositamente convocate dall'amministratore.

2. Ritiene il collegio che sia destituito di fondamento il motivo di 
gravame fondato sull'erroneo assunto del difetto, in capo 
all'amministratore dei condominio, della qualità di destinatario 
dell'intimazione sindacale ad eseguire i lavori necessari per far fronte 
alla situazione di pericolo e, conseguentemente, di soggetto attivo del 
reato contravvenzionale di cui all'articolo 677 comma 3 Cp.

Il giudice di merito, con adeguato apparato argomentativo, ha fatto invero 
corretta applicazione nella fattispecie concreta del principio di diritto 
più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui negli 
edifici condominiali poiché l'articolo 677 Cp prevede che anche persona 
diversa dal proprietario sia tenuta alla conservazione, manutenzione o 
riparazione dell'edificio l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo 
derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione 
incombe sull'amministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a 
carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali (ad esempio: 
indisponibilità dei fondi necessari o rifiuto dei condomini di contribuire 
alla costituzione del fondo spese occorrente), l'amministratore non possa 
adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza.

L'amministratore è infatti titolare ope legis - salvo diverse disposizioni 
statutarie o regolamentari - non solo del dovere di erogazione delle spese 
attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e 
servizi comuni dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1130 numeri 3 e 4 Cc, 
ma anche del potere di «ordinare lavori di manutenzione straordinaria che 
rivestano carattere urgente» con l'obbligo di «riferirne nella prima 
assemblea dei condomini», ai sensi dell'articolo 1135 comma 2 Cc; di 
talché deve riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo giuridico di 
attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni 
potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem 
laedere (Cassazione, sezione prima, 4 marzo 1997; 19 giugno 1996; sezione 
quarta, 6 maggio 1983; sezione sesta, 22 aprile 1980; 4 maggio 1973; 
sezione terza, 13 luglio 1962).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali.

Roma, 8 gennaio 2003.





-----Messaggio originale-----
Da: condominio-bounces a condominio.com per conto di saclm a libero.it
Inviato: mer 14/06/2006 12.48
A: condominio
Oggetto: Re: [Condominio] Fw:  ordinanza sindacale
 
Ringrazio coloro che fino ad ora mi hanno risposto, 
procedero' come suggerito da Corrado per i lavori urgenti (per il 
puntellamento mi farò assistere dal tecnico) e poi come indicato da 
Liccardi e Brambilla scrivero' agli organi competenti.

C'e' qualcuno che puo' inviarmi la sentenza integrale (anche in privato) 
Cassazione, Sez. I penale, sentenza 25.02.2003 n. 9027

fa proprio al caso mio......

grazie ancora
Maco




---------- Initial Header -----------

>From      : condominio-bounces a condominio.com
To          : "L'assemblea dei condomini di Condominio.com" 
condominio a condominio.com
Cc          : condominio a condominio.com, condominio-bounces a condominio.com
Date      : Wed, 14 Jun 2006 09:03:09 +0200
Subject : Re: [Condominio] Fw:  ordinanza sindacale







> Buongiorno a tutti.
> Ritengo comunque che sia importante fare riferimento anche all'art. 1135 

> del C.C. "Attribuzioni dell'Assemblea dei Condòmini":
> "(...) l'Assemblea dei Condòmini prevede:
> (...) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo se occorre 
un 
> fondo speciale.
> L'Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, 
> SALVO CHE RIVESTANO CARATTERE DI URGENZA, ma in questo caso deve 
riferirne 
> alla prima assemblea.
> Pertanto se un tecnico abilitato ha stabilito la precarietà dei sostegni 

> nel sottotetto, è importante che tu proceda immediatamente con sua messa 

> in sicurezza, effettuando lavori ad esempio di puntellamento come ti è 
> stato suggerito.
> Dopodiché organizzerai tutte le riunioni necessarie per l'approvazione 
dei 
> lavori di ristrutturazione, ma intanto tu hai fatto il tuo dovere a 
"norma 
> di legge".
> 
> Ciao,
> Corrado
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> "L.A. Brambilla" <jgmyb a tin.it> 
> Sent by: condominio-bounces a condominio.com
> 14/06/2006 00.32
> Please respond to
> "L'assemblea dei condomini di Condominio.com" 
<condominio a condominio.com>
> 
> 
> To
> <condominio a condominio.com>
> cc
> 
> Subject
> [Condominio] Fw:  ordinanza sindacale
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Uahuuuu!!
> allora .... prendi il verbale dell'assemblea, la 1a e la 2 ...
> aggiungi l'Ordinanza ....
> accolla la relazione del Tecnico ...
> poi senza dire nulla a nessuno, impacchetta e manda tutto alla Procura 
> alla 
> Repubblica e pure ai carabinieri ... e Prefettura ....
> sono due diverse copie ma un domani se l'una si smarrisse ... resterà 
> l'altra ... ed in + un'altra in Prefettura ... (il Prefetto è il max 
> resp.le 
> della P.S.)
> Prima fai una lettera circolare diretta ai condomini con cui li esorti 
ad 
> affrontare il problema, facendo risaltare che il loro è un problema di 
> volontà legato al risparmio e che non valutano l'urgenza ... che quindi 
> non 
> hai i soldi ........
> Poi scrivi al Sindaco ... dicendo senza pronunciarti che i condomini 
hanno 
> 
> deciso così ... e pure ai VVFF.
> 
> Olè!
> 
> Tu fuori ... loro con mezza gamba dentro ...
> L.
> 
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Studio Liccardi" <studio.liccardi a virgilio.it>
> To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com" 
> <condominio a condominio.com>
> Sent: Tuesday, June 13, 2006 8:48 PM
> Subject: Re: [Condominio] ordinanza sindacale
> 
> 
> saclm a libero.it ha scritto:
> 
> >Carissimi un consiglio.
> >Tempo fa un condomino, che abita all'ultimo piano di una palazzina con 
> >tetto a spiovente e sottotetto non utilizzato, sentendo dei rumori 
> >provenienti dal sottotetto ha chiamato i vigili del fuoco i quali hanno 

> >constatato che i travetti di sostegno del tetto sono decisamente logori 

> con 
> >ferri scoperti e completamente ossidati. Pertanto hanno inviato un 
> >fonogramma al comune (la palazzina è ex ater) ed il comune mi ha 
inviato 
> >mezzo atto giudiziario l'ordinanza di nominare un tecnico il quale 
doveva 
> 
> >relazionare sullo stato dei luoghi, la loro messa in sicurezza ed 
> indicare 
> >i lavori necessari per il ripristino delle parti ammalorate. La 
relazione 
> 
> >doveva essere presentata in comune entro 15 gg ed i lavori urgenti ed 
> >indifferibili iniziati immediatamente e comunque completati entro un 
> mese.
> >
> >Pertanto ho nominato un tecnico il quale ha fatto la sua relazione che 
e' 
> 
> >stata inviata alle autorita' come richiesto. Poi l'assemblea convocata 
ad 
> 
> >hoc (meglio la seconda visto che alla prima non si e' raggiunto il 
numero 
> 
> >legale) ha deliberato "invitiamo l'amministratore a NON eseguire alcun 
> >lavoro"....questo perche' il tecnico da me indicato ha previsto il 
> >rifacimento completo di tutto il tetto (visto che ha 40 anni ed e' in 
> >condizioni penose) mentre secondo loro potrebbero trovare un altro 
> tecnico 
> >il quale gli farebbe fare il lavoro intervenendo da sotto (nel 
> sottotetto) 
> >consolidando i travetti (tutti) ammalorati. Quindi riconvoco 
l'assemblea 
> ma 
> >nuovamente non si raggiunge il numero legale (<333 mill....).
> >
> >cosa mi consigliate?
> >
> >Il tecnico da me incaricato mi ha prescritto come prima cosa quella di 
> >mettere in sicurezza il tetto puntellandolo da sotto.
> >
> >
> 
> Se i travetti sono in cemento armato è un pò complicato puntellarli 
> perchè:
> 1) il carico graverebbe sul solaio sottostante e non è detto che in caso
> di ulteriore cedimento detto soalio non abbia a "risentirne"... è
> comunque un'operazione delicata che dovrebbe essere accompagnata da una
> buona preparazione del piano d'appoggio dei puntelli in modo da
> distribuire l'eventuale sovraccarico su una ampia superficie di solaio.
> 2) il puntello potrebbe creare una appoggio intermedio sul travetto con
> censeguente inversione del momento d'inerzia e quindi l'immediato suo
> collassamento (a meno che il travetto non abbia una adeguata armatura
> anche sul lato interessato dall'eventuale inversione del momento nonchè
> un'adeguata staffatura atta a contrastare lo sforzo di "taglio" (scusa
> ma sono espressioni tipicamente tecniche).
> 
> >Mi consigliate di chiamare una ditta e puntellare il tetto in modo che 
> poi 
> >questi "signori" potranno avere piu' tempo per decidere come 
intervenire 
> o 
> >mi consigliate di attenermi alla delibera e non fare nulla ?
> >
> >
> 
> Ti converrebbe chiedere l'intervento del comune con eventuale esecuzione
> dei lavori in danno al Condominio (se proprio vuoi essere cattivo).
> 
> >A me sembra che mentre loro stanno cercando di risparmiare eurini io ci 

> >posso rimettere le "chiappe".....
> >
> >
> 
> Altrimenti munisciti di un provvedimento d'urgenza emesso dalla
> magistratura e provvedi direttamente... con le ordinanze comunali non si
> scherza... se non ottemperi sarai chiamato in giudizio insieme a tutti i
> condomini, ma rimani tu il responsabile.
> 
> >grazie per le vs idee
> >ciao
> >Marco
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> Saluti,
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