[Condominio] Fw: R: Fw: ordinanza sindacale
L.A. Brambilla
jgmyb a tin.it
Gio 15 Giu 2006 04:07:21 CEST
In estrema sintesi, dovresti per esimerti al massimo da responsabilità,
oltre a quanto già detto nella mia precedente scegliere un'impresa, firmare
un contratto, poi per carenza di fondi, sarà l'impresa a fare causa ... per
recuperare ....
V'è una bella cassazione mi pare 95 o 97...
se la trovo te la mando ...
... è il tempo che è scarsissimo ...
L.
----- Original Message -----
From: <saclm a libero.it>
To: "condominio" <condominio a condominio.com>
Sent: Wednesday, June 14, 2006 2:33 PM
Subject: Re: [Condominio] R: Fw: ordinanza sindacale
Mille grazie.
Come immaginavo oltre a rischiare le "chiappe" (spero che la censura mi
possa passare questo termine)
rischio anche personalmente con il protafoglio....
...il tutto mentre loro cercano di risparmiare....
---------- Initial Header -----------
>From : condominio-bounces a condominio.com
To : "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
condominio a condominio.com
Cc :
Date : Wed, 14 Jun 2006 12:53:43 +0200
Subject : [Condominio] R: Fw: ordinanza sindacale
> Pericolo di rovina edificio: multa all'amministratore che non ordina
> lavori urgenti
> ( Cassazione , sez. I penale, sentenza 25.02.2003 n° 9027 )
>
> SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
>
> SEZIONE I PENALE
>
>
> SENTENZA 9027/2003
>
> (Presidente Gianvittore - relatore Canzio - Pm Danesi - ricorrente ****)
>
> Osserva in fatto e in diritto
>
> 1. Con sentenza del 31.5.2002 il Tribunale di Brindisi dichiarava l'****
> colpevole del reato di cui all'articolo 677 comma 3 Cp perché, quale
> amministratore dell'edificio condominiale sito in via ****, non osservava
> l'ordinanza sindacale con cui gli si faceva obbligo di eseguire lavori
> urgenti sullo stabile in imminente pericolo di crollo sulla pubblica via e
> lo condannava alla pena di euro 500 di ammenda. Rilevava il giudice che,
> accertata dalla polizia municipale la pur parziale inottemperanza a quanto
> disposto con l'ordinanza sindacale, era ascrivibile all'imputato la
> violazione contestata, poiché l'****, in qualità di amministratore del
> condominio, avrebbe dovuto immediatamente, nonostante l'inerzia dei
> singoli condomini e indipendentemente dalla risoluzione di eventuali
> controversie civili, attivarsi per l'esecuzione in via d'urgenza dei
> lavori straordinari, indispensabili per scongiurare il pericolo di crollo
> di parti o tratti dell'intonaco di rivestimento dell'edificio, così
> garantendo la pubblica incolumità degli ignari passanti.
>
> Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell'imputato,
> eccependo la carenza in capo all'amministratore del condominio della
> qualità di soggetto attivo della contravvenzione de qua (secondo i
> principi civilistici in materia di condominio, soltanto ai proprietari
> dell'edificio poteva essere rivolta l'intimazione sindacale all'esecuzione
> di opere edilizie urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità),
> considerato altresì che dalla prodotta documentazione si rilevava che
> l'assemblea condominiale, pur recando all'ordine del giorno la questione,
> aveva omesso di adottare alcuna deliberazione in proposito nelle riunioni
> appositamente convocate dall'amministratore.
>
> 2. Ritiene il collegio che sia destituito di fondamento il motivo di
> gravame fondato sull'erroneo assunto del difetto, in capo
> all'amministratore dei condominio, della qualità di destinatario
> dell'intimazione sindacale ad eseguire i lavori necessari per far fronte
> alla situazione di pericolo e, conseguentemente, di soggetto attivo del
> reato contravvenzionale di cui all'articolo 677 comma 3 Cp.
>
> Il giudice di merito, con adeguato apparato argomentativo, ha fatto invero
> corretta applicazione nella fattispecie concreta del principio di diritto
> più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui negli
> edifici condominiali poiché l'articolo 677 Cp prevede che anche persona
> diversa dal proprietario sia tenuta alla conservazione, manutenzione o
> riparazione dell'edificio l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo
> derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione
> incombe sull'amministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a
> carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali (ad esempio:
> indisponibilità dei fondi necessari o rifiuto dei condomini di contribuire
> alla costituzione del fondo spese occorrente), l'amministratore non possa
> adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza.
>
> L'amministratore è infatti titolare ope legis - salvo diverse disposizioni
> statutarie o regolamentari - non solo del dovere di erogazione delle spese
> attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e
> servizi comuni dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1130 numeri 3 e 4 Cc,
> ma anche del potere di «ordinare lavori di manutenzione straordinaria che
> rivestano carattere urgente» con l'obbligo di «riferirne nella prima
> assemblea dei condomini», ai sensi dell'articolo 1135 comma 2 Cc; di
> talché deve riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo giuridico di
> attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni
> potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem
> laedere (Cassazione, sezione prima, 4 marzo 1997; 19 giugno 1996; sezione
> quarta, 6 maggio 1983; sezione sesta, 22 aprile 1980; 4 maggio 1973;
> sezione terza, 13 luglio 1962).
>
> P.Q.M.
>
> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
> processuali.
>
> Roma, 8 gennaio 2003.
>
>
>
>
>
> -----Messaggio originale-----
> Da: condominio-bounces a condominio.com per conto di saclm a libero.it
> Inviato: mer 14/06/2006 12.48
> A: condominio
> Oggetto: Re: [Condominio] Fw: ordinanza sindacale
>
> Ringrazio coloro che fino ad ora mi hanno risposto,
> procedero' come suggerito da Corrado per i lavori urgenti (per il
> puntellamento mi farò assistere dal tecnico) e poi come indicato da
> Liccardi e Brambilla scrivero' agli organi competenti.
>
> C'e' qualcuno che puo' inviarmi la sentenza integrale (anche in privato)
> Cassazione, Sez. I penale, sentenza 25.02.2003 n. 9027
>
> fa proprio al caso mio......
>
> grazie ancora
> Maco
>
>
>
>
> ---------- Initial Header -----------
>
> >From : condominio-bounces a condominio.com
> To : "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
> condominio a condominio.com
> Cc : condominio a condominio.com, condominio-bounces a condominio.com
> Date : Wed, 14 Jun 2006 09:03:09 +0200
> Subject : Re: [Condominio] Fw: ordinanza sindacale
>
>
>
>
>
>
>
> > Buongiorno a tutti.
> > Ritengo comunque che sia importante fare riferimento anche all'art. 1135
> > del C.C. "Attribuzioni dell'Assemblea dei Condòmini":
> > "(...) l'Assemblea dei Condòmini prevede:
> > (...) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo se occorre
> > un
> > fondo speciale.
> > L'Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
> > SALVO CHE RIVESTANO CARATTERE DI URGENZA, ma in questo caso deve
> > riferirne
> > alla prima assemblea.
> > Pertanto se un tecnico abilitato ha stabilito la precarietà dei sostegni
> > nel sottotetto, è importante che tu proceda immediatamente con sua messa
> > in sicurezza, effettuando lavori ad esempio di puntellamento come ti è
> > stato suggerito.
> > Dopodiché organizzerai tutte le riunioni necessarie per l'approvazione
> > dei
> > lavori di ristrutturazione, ma intanto tu hai fatto il tuo dovere a
> > "norma
> > di legge".
> >
> > Ciao,
> > Corrado
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > "L.A. Brambilla" <jgmyb a tin.it>
> > Sent by: condominio-bounces a condominio.com
> > 14/06/2006 00.32
> > Please respond to
> > "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
> > <condominio a condominio.com>
> >
> >
> > To
> > <condominio a condominio.com>
> > cc
> >
> > Subject
> > [Condominio] Fw: ordinanza sindacale
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Uahuuuu!!
> > allora .... prendi il verbale dell'assemblea, la 1a e la 2 ...
> > aggiungi l'Ordinanza ....
> > accolla la relazione del Tecnico ...
> > poi senza dire nulla a nessuno, impacchetta e manda tutto alla Procura
> > alla
> > Repubblica e pure ai carabinieri ... e Prefettura ....
> > sono due diverse copie ma un domani se l'una si smarrisse ... resterà
> > l'altra ... ed in + un'altra in Prefettura ... (il Prefetto è il max
> > resp.le
> > della P.S.)
> > Prima fai una lettera circolare diretta ai condomini con cui li esorti
> > ad
> > affrontare il problema, facendo risaltare che il loro è un problema di
> > volontà legato al risparmio e che non valutano l'urgenza ... che quindi
> > non
> > hai i soldi ........
> > Poi scrivi al Sindaco ... dicendo senza pronunciarti che i condomini
> > hanno
> >
> > deciso così ... e pure ai VVFF.
> >
> > Olè!
> >
> > Tu fuori ... loro con mezza gamba dentro ...
> > L.
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Studio Liccardi" <studio.liccardi a virgilio.it>
> > To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
> > <condominio a condominio.com>
> > Sent: Tuesday, June 13, 2006 8:48 PM
> > Subject: Re: [Condominio] ordinanza sindacale
> >
> >
> > saclm a libero.it ha scritto:
> >
> > >Carissimi un consiglio.
> > >Tempo fa un condomino, che abita all'ultimo piano di una palazzina con
> > >tetto a spiovente e sottotetto non utilizzato, sentendo dei rumori
> > >provenienti dal sottotetto ha chiamato i vigili del fuoco i quali hanno
> > >constatato che i travetti di sostegno del tetto sono decisamente logori
> > con
> > >ferri scoperti e completamente ossidati. Pertanto hanno inviato un
> > >fonogramma al comune (la palazzina è ex ater) ed il comune mi ha
> > >inviato
> > >mezzo atto giudiziario l'ordinanza di nominare un tecnico il quale
> > >doveva
> >
> > >relazionare sullo stato dei luoghi, la loro messa in sicurezza ed
> > indicare
> > >i lavori necessari per il ripristino delle parti ammalorate. La
> > >relazione
> >
> > >doveva essere presentata in comune entro 15 gg ed i lavori urgenti ed
> > >indifferibili iniziati immediatamente e comunque completati entro un
> > mese.
> > >
> > >Pertanto ho nominato un tecnico il quale ha fatto la sua relazione che
> > >e'
> >
> > >stata inviata alle autorita' come richiesto. Poi l'assemblea convocata
> > >ad
> >
> > >hoc (meglio la seconda visto che alla prima non si e' raggiunto il
> > >numero
> >
> > >legale) ha deliberato "invitiamo l'amministratore a NON eseguire alcun
> > >lavoro"....questo perche' il tecnico da me indicato ha previsto il
> > >rifacimento completo di tutto il tetto (visto che ha 40 anni ed e' in
> > >condizioni penose) mentre secondo loro potrebbero trovare un altro
> > tecnico
> > >il quale gli farebbe fare il lavoro intervenendo da sotto (nel
> > sottotetto)
> > >consolidando i travetti (tutti) ammalorati. Quindi riconvoco
> > >l'assemblea
> > ma
> > >nuovamente non si raggiunge il numero legale (<333 mill....).
> > >
> > >cosa mi consigliate?
> > >
> > >Il tecnico da me incaricato mi ha prescritto come prima cosa quella di
> > >mettere in sicurezza il tetto puntellandolo da sotto.
> > >
> > >
> >
> > Se i travetti sono in cemento armato è un pò complicato puntellarli
> > perchè:
> > 1) il carico graverebbe sul solaio sottostante e non è detto che in caso
> > di ulteriore cedimento detto soalio non abbia a "risentirne"... è
> > comunque un'operazione delicata che dovrebbe essere accompagnata da una
> > buona preparazione del piano d'appoggio dei puntelli in modo da
> > distribuire l'eventuale sovraccarico su una ampia superficie di solaio.
> > 2) il puntello potrebbe creare una appoggio intermedio sul travetto con
> > censeguente inversione del momento d'inerzia e quindi l'immediato suo
> > collassamento (a meno che il travetto non abbia una adeguata armatura
> > anche sul lato interessato dall'eventuale inversione del momento nonchè
> > un'adeguata staffatura atta a contrastare lo sforzo di "taglio" (scusa
> > ma sono espressioni tipicamente tecniche).
> >
> > >Mi consigliate di chiamare una ditta e puntellare il tetto in modo che
> > poi
> > >questi "signori" potranno avere piu' tempo per decidere come
> > >intervenire
> > o
> > >mi consigliate di attenermi alla delibera e non fare nulla ?
> > >
> > >
> >
> > Ti converrebbe chiedere l'intervento del comune con eventuale esecuzione
> > dei lavori in danno al Condominio (se proprio vuoi essere cattivo).
> >
> > >A me sembra che mentre loro stanno cercando di risparmiare eurini io ci
> > >posso rimettere le "chiappe".....
> > >
> > >
> >
> > Altrimenti munisciti di un provvedimento d'urgenza emesso dalla
> > magistratura e provvedi direttamente... con le ordinanze comunali non si
> > scherza... se non ottemperi sarai chiamato in giudizio insieme a tutti i
> > condomini, ma rimani tu il responsabile.
> >
> > >grazie per le vs idee
> > >ciao
> > >Marco
> > >
> >
> > Saluti,
> > Felice
> > _______________________________________________
> > Condominio mailing list
> > Condominio a condominio.com
> > http://www.condominio.com/mailman/listinfo/condominio
> >
> > _______________________________________________
> > Condominio mailing list
> > Condominio a condominio.com
> > http://www.condominio.com/mailman/listinfo/condominio
> >
> >
>
> _______________________________________________
> Condominio mailing list
> Condominio a condominio.com
> http://www.condominio.com/mailman/listinfo/condominio
>
>
>
_______________________________________________
Condominio mailing list
Condominio a condominio.com
http://www.condominio.com/mailman/listinfo/condominio
Maggiori informazioni sulla lista
Condominio