[Condominio] Manutenzione cortile
Condominio
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Gio 9 Mar 2006 00:26:09 CET
Attento...... la cassazione un giorno dice una cosa, il giorno seguente
smentisce se stessa:
Corte di Cassazione Civile: Sentenza 4/6/2001 n° 7472 Spese per la
riparazione del lastrico solare
-Il criterio legale di ripartizione delle spese per la riparazione del
lastrico solare, nella misura
di un terzo a carico del condominio che ne ha l\'uso esclusivo e di due
terzi a carico degli altri,
vale solo per le riparazioni riguardanti i manufatti posti sulla sommità
delle costruzioni.
Ne consegue che questo metodo non è applicabile in caso di giardino pensile
sovrastante
un\'autorimessa, i cui locali siano stati danneggiati dal infiltrazioni
d\'acqua, in quanto il
giardino non costituisce una semplice copertura ma è dotato di una propria
autonomia
strutturale e funzionale che ne obbliga il proprietario a sopportare
l\'intera spesa.
Qualcuno ha il testo integrale di questa sentenza della Cassazione?
Grazie e ciao.
Cogliati
PER LA MANUTENZIONE DEL CORTILE COMUNE SOVRASTANTE I BOXES SI APPLICA L’ART.
1125 C.C. E NON IL 1126 C.C.
Qualora un cortile condominiale sia sovrastante a locali interrati di
proprietà dei singoli condomini, nella fattispecie, boxes, ai fini della
ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione del cortile
stesso non può trovare applicazione, in via analogica, l’articolo 1226
c.c.,m il quale stabilisce che quando l’uso o la proprietà del lastrico
solare non è in comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazione o ricostruzioni del lastrico.
Sussistono, invece, in una tale evenienza, le condizioni per un’applicazione
analogica dell’art. 1125 c.c., secondo cui le spese per la manutenzione dei
soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai
proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto. Tale disposizione, infatti, accolla per intero le spese relative
alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del
piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la
necessità di tale manutenzione, per cui so può dire che costituisce una
applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123, II° co., c.c.
(Cassazione n. 18194/05)
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