[Condominio] ripartizione spese ammordenamento ascensore

Condominio condominio a email.it
Ven 10 Mar 2006 17:53:18 CET


Ottime Michele le tue considerazioni che peraltro condivido.

Però: che valore hanno le tue (nostre) considerazioni in caso di
controversia giudiziaria quando poi i giudici deliberano come da sentenze
che ho allegato!

In caso di contrasto tra i vari proprietari, avrà più peso la
\"considerazione\" (nostra) personale o le sentenze dei giudici?

Ciao Beppe



Faccio le seguenti considerazioni.

1) Che potenzialità d\'uso ha un condomino che per andarsene a casa non
prende l\'ascensore perchè abita al piano terra o al piano rialzato, primo
piano utile per usare l\'impianto?

2) Diversa è la situazione se chi sta al piano terra ha la potenzialità di
andare al terrazzo d\'uso comune.

3) Non è l\'intero immobile che prende valore, ma le singole unità
immobiliari al netto delle spese che concorrono all\'innovazione.

4) Quindi relativamente al piano terra, l\'impianto esista o no, è
indifferente nella determinazione di un poco probabile aumento di valore,
proprio perchè non arreca nessun vantaggio nè svantaggio. Tranne che ci si
trovi nel caso del punto 2).

5) Un eventuale quota millesimale, che tenga conto del potenziale uso che
ogni condomino può realizzare nel raggiungere un altro condomino legato da
un libero esercizio delle proprie attività sociali, si annulla nel calcolo
totale esteso agli altri condomini, proprio perchè potenziale e non
particolare.

6) dalla suddivisione proposta comunque manca la metà quota riconducibile al
valore della porzione di piano.

Se ti interessa.... una ipotesi di suddivisione millesimale potrei
proportela se avessi a disposizione una esaudiente esamina della condizioni
valutative.
Michele
Roma




Prenderei le dovute cautele rispetto alla possibilità dei proprietari di
unità immobiliari dei piani terreni di non partecipare alle spese:


Proprietari dei locali al piano terreno.

Non risultando il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà
individuali, l\'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei
condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre far
riferimento non all\'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del
medesimo.  Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273.
 Il proprietario di unità immobiliari site al piano terreno o aventi accesso
separato mediante scala in proprietà esclusiva, è tenuto a concorrere nelle
spese di manutenzione e ricostruzione delle scale o degli ascensori comuni,
limitatamente a quella parte di oneri che viene suddivisa, ai sensi dell
\'art. 1124 cod. civ., in ragione del valore del piano o della porzione di
piano: non è invece dovuta alcuna quota di quella parte di spese ripartite,
in base alla medesima norma, in misura proporzionale alla distanza dei piani
dal suolo.   Trib. civ. Monza, 12 novembre 1985.
L\'ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità
condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità
dall\'impianto, che è idoneo a valorizzare l\'intero immobile e normalmente
permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a
tutti. Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16marzo 1989.

Norme e tante altre sentenze le trovi qui:
http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm
e qui:
http://www.condomini.altervista.org/Ascensori.htm

Saluti
Beppe


Buonasera,  
dovendo provvedere all\'ammodernamento dell\'ascensore del condominio in cui
abito ,composto da n. 10 appartamenti di cui due a piano terra, vorrei
sapere se la divisione della spesa proposta dall\'Amministratore e\'
corretta o meno.
Piano terra : escluso

Quarto Piano 4/10
Terzo Piano 3/10
Secondo Piano 2/10
Primo Piano 1/10

Le spese generali vengono divise solitamente per 10 in quanto gli
appartamenti sono tutti uguali; nel caso dell\'Ascensore i proprietari degli
appartamenti posti al piano terra non dovrebbero comunque pagare una quota
seppure minima ?

Grazie . 
 --
 Email.it, the professional e-mail, gratis per te: http://www.email.it/f
 
 Sponsor:
 America, Africa, Australia, Asia...con Email Phone Card chiami ovunque
spendendo meno di una telefonata interurbana
 Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=2688&d=20060310

-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: http://www.condominio.com/pipermail/condominio/attachments/20060310/446a81a4/attachment-0001.html


Maggiori informazioni sulla lista Condominio