[Condominio] R: R: NOMINA AMM.RE POCO CHIARA

Claudio Basso claudio.basso a studiobasso.com
Mer 22 Mar 2006 10:29:00 CET


Ti ho trovato questa, ma non ho fatto una grande ricerca

 

Sentenza Corte di Cassazione 10 aprile 1996 Numero 3296

- Nomina e revoca - Conferimento potere di rappresentanza - Procura verbale
o tacita - Ammissibilita' - Limiti

La nomina dell'amministratore del condominio di un edificio è applicabile la
disposizione dell'art. 1392 cod. civ., secondo cui, salvo che siano
prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il
rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di
rappresentanza può essere verbale o anche tacita, di talché essa può
risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte
dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art.
1129 cod. civ., dal comportamento concludente dei condomini che abbiano
considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una
regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste,
senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del
condominio.

 

Spero sia già sufficiente per tranquillizzarti

Claudio

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