[Condominio] Tabelle millesimali

Condominio condominio a email.it
Gio 4 Maggio 2006 21:37:38 CEST


Fino qui i \"pareri\" personali degli amici.
Ora invece leggiamo quando stabiliscono i giudici (visto che il Codice in
questo specifico caso è latitante).
Non potendo linkare il solito sito, mi limito a porre \"solo\" alcune
sentenze:

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  Sez. III, N° 14160 del
27/10/2000 
In mancanza di un titolo che consenta di determinare la proprietà del bene,
si presume  la comunione del bene qualora esso per le sue caratteristiche è
considerato utilizzabile da tutti i condomini.  Tale principio è valido
anche nel caso di un vano sottotetto utilizzato da protezione
dell\'appartamento dell\'ultimo piano.

Non costituisce pertinenza dell\'abitazione sottostante il sottotetto che
può essere utilizzato come vano autonomo
Consiglio di Stato Sentenza, Sez. IV, 14/09/2005, n. 4744
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte al sottetto di un
edificio condominiale, in mancanza di titolo idoneo (può considerarsi
pertinenza dell’appartamento sottostante solo quando assolva alla esclusiva
funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal
freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria), si
applica la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. qualora il
vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti
oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure
all’esercizio di un servizio di interesse comune. 
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo
grado che, accertata la comunione del sottotetto, aveva annullato il
permesso di costruire per ristrutturare e sopraelevare l’unità rilasciato ai
condomini dell\'ultimo piano senza il necessario consenso degli altri
condomini.
Trasformazione del sottotetto: indennità di sopraelevazione
Cassazione civile Ordinanza 07/06/2005, n. 11857
La Cassazione con l’ordinanza n. 11857/2005 del 7 giugno 2005 ha rimesso
alle Sezioni Unite la questione di stabilire in quale ipotesi la
trasformazione del sottotetto in locali abitabili determini l’obbligo di
corrispondere l’indennità di sopraelevazione. 
La giurisprudenza di legittimità si è generalmente orientata nel senso che,
opere siffatte, vanno considerate come “nuovi piani o nuove fabbriche” ai
sensi dell’art. 1127 c.c. Da tale indirizzo si è però ultimamente discostata
la S.C. con la sentenza n. 6643/2000 secondo la quale l’innalzamento di un
preesistente sottotetto, contenuto nei limiti del suo perimetro, non
comporta l’obbligo di pagamento dell’indennità, in quanto l’art. 1127 c.c.
non si riferisce ad ogni caso di sopraelevazione, intesa come pura e
semplice costruzione oltre l’altezza precedente del fabbricato, bensì solo
al caso di costruzione di uno o più piani sopra l’ultimo piano
dell’edificio, quale che sia il rapporto con l’altezza precedente.


Ciao Beppe





allora cerchiamo di fare un pochino di chiarezza:

per la revisone delle tabelle millesimale oramai è giurisprudenza
consolidata nel ritenere, almeno in lombardia, come il recupero dei sotto
tetti non soia motivo sufficiente per una revisione della tabella
millesimale. per le sentenze le puoi trovare su qualsiasi sito internet o
sul codice civile commentato edizione simone.

d\'altro canto deve essere fatta una valutazione: esiste riscaldamento
centrallizzato? se esistesse, il recupero del sottotetto adibito adesso
alocali comportereebbe il loro riscladamento, a quel punto, sarebbe
suffiente una revisione della tabella del riscaldamento.... e qui possiamo
sbizzarrirci: ricorso al tribunale, accordo contrattuale privato

da ultimo dimenticavo come, se i proprietari dei nuovi locali, mi sembra di
aver capito fossero già proprietari, dei solai , quindi l\'unione non è
avvenuta per pertinenza dell\'ultimo piano, bensì per titolo originario
(acquisto), si presume che i millesimi di proprietà siano già calcolati con
le loro unità immobiliari. ragione per cui, a maggior fondamento, nessuna
revisione è possibile salvo l\'unanimità dei condomini


Giulio




Tra le righe alcuni commenti perchè non sono così d\'accordo con quanto
sostenuto da Enrico:

At 13.26 04/05/2006 +0200, you wrote:

Tra le righe, anche se potrà sembrare scortese.
Enrico 
----- Original Message ----- 
From: dborriello1 a inwind.it 
To: condominio 
Sent: Thursday, May 04, 2006 1:20 PM 
Subject: [Condominio] Tabelle millesimali


Approssimandoci all\'Assemblea di condominio, mi preme ricevere qualche
consiglio. Premesso che due condomini hanno apportato delle modifiche ai
loro immobili senza esserne autorizzati 
che autorizzazione dovevano avere ?

bhe sicuramente una autorizzazione comunale (DIA) e poi per lo meno la
segnalzione die lavori all\'amministratore ....

,saremmo orientati alla revisione delle tabelle. 
perchè?

forse perchè da una soffitta si è ricavata una perte abitabile????

Costoro, abitanti al terzo ed ultimo piano, hanno praticato dei vani nei
propri solai al fine di collegarsi alle cantinole sottotetto che ciascun
condomino possiede. E\' evidente che ciò non è possibile a chi come me abita
al primo piano. 
Dov\'è il problema?

E si è un privilegio solo dell\'ultimo piano

 Nell\'ipotesi di variazione delle tabelle, 
Perchè variare le tabelle?

variarle per quanto sopra è giusto.
Ricordiamo che le norme dicono che le tabelle vanno variate s enon
rispecchiano più la relatà dell\'immobile. Una trasformazione di un
sottotetto direi che è sufficente a ciò....

 quanti millesimi occorrono per deliberare? 
Unanimità!

Non sono concorde. se il problema è adattare le tabelle alla nuova realtà e
se il criterio non cambia rispetto all\'elaborazione originale, direi che
l\'assemblea può solo giudicare eventuali errori formali di redazione.
Se invece si rifà tutto con altri criteri (cioè si approfitta
dell\'occasione per dotarsi di una cosa più moderna...., allora vale
l\'unanimità per l\'approvazione delle tabelle....

 E poiché io non potrò essere presente fisicamente all\'assemblea, se non
per delega, che valore può avere una mia lettera aperta ai condomini, che
contesta sia il preventivo 2006 che il consuntivo 2005? 
Voto contrario a consuntivo e preventivo, niente più.

Ok

 In attesa di un sollecito riscontro, ringrazio porgendo Distinti saluti 
Domenico Borriello 

Un cordiale saluto a tutti
Marco 
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