[Condominio] Tabelle millesimali
Olga Bortot
bortot.olga a tin.it
Ven 12 Maggio 2006 09:50:19 CEST
Aspetta nel caso mio le tabelle sono state approvate in assemblea ma fatte da un ingegnere su incarico del presidente delle cooperative!Appena costituito il condominio hanno iniziato a formulare il regolamento e poi hanno approvato le tabelle!
Credo che non ci sia bisogno del giudice per un semplice motivo e cioè che i millesimi non possono essere tutti uguali in quanto credo che il condominio sia su piani differenti e quindi nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice in virtù dell'altezza ecc. devono essere differenti quindi quello del piano terra ha ragione magari l'ascensore non va giù quindi lui non deve partecipare!
ciao ciao
----- Original Message -----
From: PACO
To: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Sent: Friday, May 12, 2006 9:45 AM
Subject: Re: [Condominio] Tabelle millesimali
Ciao Olga, ragionando ed usando il buon senso.....(chiarisco che non mi sono mai trovato in tale situazione)....non vedo perchè no !
Ciò che può essere adottato con delibera assembleare, può essere modificato nel medesimo modo e con le medesime maggioranze .
La problematica interessa anche me
In un condominio privo di tabelle millesimalei (ex ater) hanno deliberato con 15 voti su 16 che le tabelle millesimali uguali per tutti 62.5/°°° a testa
Ora qualcuno ha venduto e....il nuovo arrivato...che stà al piano terra.....vuole rivedere il tutto...
Nuova delibera di riconferma delle tabelle ??? o ricorso al giudice da parte del condominio ?
Ciao
Paco
----- Original Message -----
From: Gino Tripoli
To: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Sent: Thursday, May 11, 2006 10:17 PM
Subject: Re: [Condominio] Tabelle millesimali
Ciao Olga,
come puoi constatare ci sono anche io e il Tuo messaggio l'avevo già letto
nel pomeriggio,
Se non vado errato, quella Sentenza e già apparsa in rete e comunque
quanto si legge non è una novità su questo argomento........
Da qualche tempo, pare che tutti i Signori Condomini vogliono rifare le
tabelle millesimali......Tutto si può fare se necessario, anche qiuando
esiste un regolamento contrattuale accettato da tutti in sede di Rogito.
Quando, ovviamente, ci sono fondati motivi per poterlo fare, ci si può
rivolgere al Tribunale ma, valutando attentamente prima, se ne vale la
pena di affrontare tutte le spese conseguenti (Non trascurabili) per poi,
alla fine ottenere un risultato che non compensa minimamente tutte le
spese affrontate.
Ciao a tutti
Gino Tripoli
----- Original Message -----
From: Olga Bortot
To: L'Assemblea di www.condominio.com
Sent: Thursday, May 11, 2006 4:03 PM
Subject: [Condominio] Tabelle millesimali
Ciao a tutti stamattina un condomino mi ha inviato questa sentenza per cui secondo lui le tabelle millesimali approvate in assemblea e allegate al regolamento assembleare sono modificabili con la maggioranza!!!
Era incredulo però leggendo la sentenza sembrerebbe così...
Ora vorrebbe una spiegazione da me ma io non so che dire si accettano consigli!
Vi invio la massima perchè tutta la sentenza non è passata!
ciao e grazie Olga
Sezione II, sentenza 28 giugno 2004 n. 11960
La Cassazione ha ricordato che le tabelle allegate al regolamento condominiale possono essere di natura convenzionale (negoziale, contrattuale), quando sono state predisposte dal costruttore o dall'unico proprietario iniziale del palazzo, accettate dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e trascritte regolarmente, ovvero quando sono il frutto di specifico accordo fra tutti i condomini.
Per questo tipo di tabelle millesimali l'unica possibilità di modifica è una deliberazione unanime di tutti gli interessati oppure occorre un atto dell'autorità giudiziaria.
La delibera che modifichi le tabelle o i criteri di ripartizione delle spese comuni è nulla se assunta dall'assemblea senza che siano stati convocati tutti i condomini o senza il loro consenso unanime.
Nel caso invece che si tratti di tabelle millesimali approvate da una normale assemblea condominiale,la modifica è possibile a maggioranza con nuova delibera assembleare.
Ciò in quanto in tal caso vige il principio di maggioranza che vincola anche gli eventuali dissenzienti e, quindi, non è necessaria la delibera all'unanimità come per le tabelle di origine contrattuale.
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