[Condominio] R: Fw: CERTIFICAZIONI 36%
Ombretta Bastetti
ombretta.bastetti a libero.it
Gio 25 Maggio 2006 14:05:05 CEST
Ma in questo caso il contribuente è il condominio!
E il condominio che esegue i bonifici relativi ai lavori eseguiti, non il singolo condomino!!!
Con il tuo discorso ee utilizzi un fondo di accantonamento già esistente non potresti usufruire della detrazione!!!
Cordiali saluti.
Ombre
----- Original Message -----
From: angelo
To: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Sent: Thursday, May 25, 2006 1:36 PM
Subject: [Condominio] R: Fw: CERTIFICAZIONI 36%
Ciao Christian,
allora tu dici che la dichiarazione deve essere rilasciata comunque in base alla somma degli importi bonificati dall'amministratore ripartita fra i vari soggetti, a prescindere dalle somme effettivamente corrisposte dal condòmino, incombendo su quest'ultimo l'onere della prova?
Io però c'ho sempre 'sto dubbio su quanto riportato nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: "la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione" che si potrebbe tradurre in:
1) l'importo sul quale il condòmino applica la detrazione del 41% quindi l'effettivamente versato al condominio entro l'anno;
2) l'importo sul quale il condòmino potrebbe applicare la detrazione ma che se non ha pagato tutto deve considerare solo l'importo versato e su questo calcolare la detrazione.
Siccome, sempre le istruzioni dicono che: "in luogo di detta documentazione, ........, è ammessa una certificazione dell'amministartore del condominio ...." mi domando: non è che l'amministratore rischierebbe di essere indagato per falsa dichiarazione, se il condòmino non provvede come da punto 2)?
Ho cercato tra le faq al Ministero delle Finanze ma ..... m'è rimasto il dubbio, forse ho interpretato in maniera troppo restritiva la norma.
Demolisci le mie convinzioni ;-)
Ciao
Angelo
----- Original Message -----
From: Northwind1958
To: 'L'assemblea dei condomini di Condominio.com'
Sent: Thursday, May 25, 2006 12:22 PM
Subject: [Condominio] R: Fw: CERTIFICAZIONI 36%
Ciao Simona,
come sempre c'è una confusione vagante: tanto per essere chiari:ha ragione Corrado.
Quanto il singolo condomino abbia o meno versato, non interessa nulla. Quello che fa testo per la dichiarazione da inviare al condòmino è l'importo assegnato all'unità in base alla tabella millesimale a cui fa riferimento la domanda presentata a suo tempo al Centro Operativo di Pescara, rapportato all'importo totale dei bonifici fatti nell'anno di competenza dall'amministratore in nome e per conto del condominio (non del condòmino).
Per quanto riguarda la legge, il singolo condòmino XY potrebbe non aver versato nemmeno un centesimo, ma se nell'anno di competenza il condominio ha fatto bonifici per diciamo 100.000 Euro e la quota millesimale del condomino è pari a 123 millesimi, a questo signor XY và consegnato tassativamente la dichiarazione che riporta la quota a costui assegnata in misura di Euro 12.300,00.
L'amministratore non ha nessun potere di trattenere o modificare tale dichiarazione. Infatti l'amministratore agisce in nome e per conto dei singoli condòmini (il condominio è un mero ente di gestione senza propria autonomia di figura giuridica) e l'amministratore è un mero esecutore delle volontà dei singoli proprietari o, come in questo caso, l'esecutore di precise disposizioni di legge, e ai fini del beneficio fiscale della legge 36% conta soltanto quanto è stato versato all'impresa nei modi previsti dalla legge in oggetto (bonifico bancario speciale) nell'anno fiscale a cui si riferisce la dichiarazione medesima, e non già il rapporto intercondominiale.
Se l'amministratore si rifiuta di consegnare quanto dovuto oppure modifica a suo piacimento una dichiarazione dovuta per legge, è passibile di denuncia non solo penale (falso in atto pubblico) ma anche passibile del risarcimento degli eventuali mancati benefici (Codice Civile sezione obblighi del mandatario)
Saluti
Christian
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