[Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino
Claudio Basso
claudio.basso a studiobasso.com
Mer 31 Maggio 2006 18:03:36 CEST
Il codice civile non dice 50% + 1 dei presenti, ma “maggioranza” dei
presenti.
Fino a prova contraria se i presenti sono 15, 8 sono più di 7.
Se poi la somma dei millesimi di questi otto rappresenta almeno 500
millesimi, questi otto possono eleggere l'amministratore.
Claudio
Claudio Basso ha scritto:
> La nomina dell’amministratore deve essere approvata con quanto
> stabilito dal secondo comma dell’art, 1136 che recita: «Sono valide le
> deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
> maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio»
>
> Se i presenti all’assemblea sono 11 e 6 di questi rappresentano almeno
> 500 millesimi possono eleggere l’amministratore nonostante il voto
> contrario degli altri 5
>
> Ma 500 millesimi devono votare a favore
>
> Claudio
>
Noneeeeeeeeeeeee...
1) devono essere presenti (di persona o per delega) tanti condomini da
rappresentare almeno il 50% del valore del fabbricato.
2) devono votare a favore tante "teste" da rappresentare almeno il 50% +
1 dei presenti!
come dicono sia Corrado e Luigi... ma utilizzando un lessico diverso...
Corrado più appropriato... Luigi un pò meno...
Felice
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