[Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino

Claudio Basso claudio.basso a studiobasso.com
Mer 31 Maggio 2006 18:03:36 CEST


Il codice civile non dice 50% + 1 dei presenti, ma “maggioranza” dei
presenti.

Fino a prova contraria se i presenti sono 15, 8 sono più di 7.

Se poi la somma dei millesimi di questi otto rappresenta almeno 500
millesimi, questi otto possono eleggere l'amministratore.

Claudio

 

Claudio Basso ha scritto:

 

> La nomina dell’amministratore deve essere approvata con quanto 

> stabilito dal secondo comma dell’art, 1136 che recita: «Sono valide le 

> deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la 

> maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio»

> 

> Se i presenti all’assemblea sono 11 e 6 di questi rappresentano almeno 

> 500 millesimi possono eleggere l’amministratore nonostante il voto 

> contrario degli altri 5

> 

> Ma 500 millesimi devono votare a favore

> 

> Claudio

> 

 

Noneeeeeeeeeeeee...

1) devono essere presenti (di persona o per delega) tanti condomini da 

rappresentare almeno il 50% del valore del fabbricato.

2) devono votare a favore tante "teste" da rappresentare almeno il 50% + 

1 dei presenti!

come dicono sia Corrado e Luigi... ma utilizzando un lessico diverso... 

Corrado più appropriato... Luigi un pò meno...

Felice

 

 

 

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