[Condominio] R: R: nomina amministratore-condomino
Claudio Basso
claudio.basso a studiobasso.com
Mer 31 Maggio 2006 19:04:37 CEST
Infatti: Corrado dice quello che affermo anch'io:
«L'art. 1136 afferma:
"(...) Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore (...) devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma."
Vale a dire:
1) MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA (maggioranza che non è
espressa in millesimi ma dal numero delle "teste")
2) ALMENO LA META' DEL VALORE DELL'EDIFICIO (giustamente come tu dici
500/1000)»
La tesi di Luigi invece afferma:
«In parole povere se l’aspirante amministratore raccoglie il 51 % dei voti
dei presenti e che tutti i presenti (anche quelli che voteranno contro)
rappresentano almeno il 50% del valore dell’edificio, l’elezione è valida.»
E questo è ben diverso.
Questo vuol dire che se ci sono presenti in assemblea 20 persone che
rappresentano 500 millesimi; di queste persone una dozzina vota a favore
dell’amministratore gli altri otto no l’amministratore è eletto.
Questo è impossibile in quanto l’amministratore, per essere eletto ha
bisogno della doppia maggioranza: devono votare a favore la maggioranza dei
presenti (teste) che rappresenti almeno 500 millesimi.
Se i presenti sono 20 per 500 millesimi ed otto votano contro si presume che
questi otto abbiano almeno 1 millesimo ciascuno. Pertanto il candidato avrà
ottenuto si 12 voti a favore, ma solo 492 millesimi e pertanto non può
essere eletto.
Claudio.
Claudio Basso ha scritto:
> L’amministratore, oltre alla maggioranza dei presenti (su 11 sono
> sufficienti 6; su 25 ne bastano 13, ecc.) deve ottenere *almeno* 500
> millesimi a favore!
>
> Claudio
>
Corrado e Luigi hanno ben chiarito, penso di averlo fatto anche io... se
vuoi incaponirti sulla tua tesi fai pure... purtroppo hai torto.
Felice
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