[Condominio] Sentenza
Claudio Basso
claudio.basso a studiobasso.com
Ven 10 Nov 2006 09:07:35 CET
Antefatto:
I condomini C e D sono proprietari di lastrico solare prospiciente
l’ingresso dei loro “negozi”.
i condomini E ed AB possiedono unita immobiliari sottostanti detto lastrico
(90% AB; 10% D).
Un’infiltrazione danneggia AB (A è fratello di B),
A chiede di intervenire.
Viene presentato in un’assemblea straordinaria un preventivo per il
rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico. La convocazione viene
inviata ad A, come richiesto dai due fratelli.
B (che è in comunione con A) e C delegano il condomino X ad intervenire
all’assemblea alla quale non partecipa (fisicamente) nessuno degli
interessati al riparto.
L’assemblea decide di effettuare l’intervento e di ripartire la spesa per
1/3 a C e D Proprietari del lastrico e per 2/3 ad E e AB che hanno le unità
immobiliari coperte dal lastrico (in proporzione alla superficie coperta.
Per avere la sicurezza che ricevono i bollettini per il pagamento di quanto
devono per il rifacimento dell’impermeabilizzazione vengono loro spediti
assieme al verbale con raccomandata AR.
A si ritiene leso nei propri diritti ed impugna la deliberazione (60 giorni
dopo lo svolgimento dell’assemblea, ma entro i 30 giorni dal ricevimento
della raccomandata) sostenendo che il lastrico non è privato (cioè di C e
D), ma condominiale.
Sostiene inoltre che l’assemblea non è valida in quanto il presidente
avrebbe dovuto sorteggiare il partecipante all’assemblea tra i due
comproprietari e ritenere valida la delega solo nel caso fosse stato
sorteggiato B.
Si va in giudizio e l’avvocato del condominio pone delle eccezioni
preliminari in quanto l’opposizione non ha rispettato i termini dei trenta
giorni essendo il condomino presente per delega all’assemblea ed inoltre
perché non vi ravvisava interesse ad agire in quanto la proprietà che
riteneva condominiale non è stata attribuita a lui bensì ai condomini C e D,
che non si sono sognati di proporre opposizione.
Dopo soli quindici mesi il giudice ha rigettato le eccezioni preliminari con
queste motivazioni:
«Alla luce delle risultanze di causa, le eccezioni preliminari sollevate dal
Condominio appaiono infondate e devono essere respinte, per i motivi che
seguono.
Quanto all'eccezione sul mancato rispetto del termine ex art. 1137 c.c., si
osserva che il ricorso è stato depositato in detto termine, ossia nei trenta
giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata dal verbale di assemblea.
La raccomandata è stata ritirata in 20 giugno 2005. E' da tale data che deve
computarsi il termine, essendo il ricorrente assente. In proposito, è
irrilevante il fatto che il soggetto fosse o meno validamente rappresentato
in assemblea, essendo rilevante ai fini dell'art. 1137 il fatto che in essa
fosse fisicamente assente.
Parimenti irrilevante deve ritenersi l'eccezione relativa alla mancanza di
interesse ad agire. Sul punto è sufficiente rilevare come l'eventuale
carenza di interesse ad agire debba essere verificata esclusivamente alla
luce delle domande del ricorrente e non sulla fondatezza o meno delle stesse
nel merito, oggetto di valutazione, appunto, nel merito.
Alla luce di tale chiarimento non può certo dirsi che vi sia una carenza di
interesse ad agire del ricorrente.»
Cosa ne pensate?
Claudio
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: http://www.condominio.com/pipermail/condominio/attachments/20061110/2afd5abc/attachment-0001.html
Maggiori informazioni sulla lista
Condominio