[Condominio] R: Sentenza
Beppe
condominio a fastmail.fm
Ven 10 Nov 2006 18:36:52 CET
Io accetto la tesi dell'incompetenza del giudice in materia
condominiale.
Conoscendo la situazione..... non riesco a capire come mai l'avvocato
del condominio non abbia "inondato" il giudice con le decine di Sentenze
di Cassazione sull'argomento.
Ne abbiamo noi in archivio centinaia .... possibile che l'avvocato non
si sia premunito e abbia offerto gli elementi idonei a sorreggere la sua
tesi.
Probabilmente è stato "più bravo" l'avvocato della parte avversa.
Noi diamo sempre la colpa ai giudici .... non parliamo mai
dell'incompetenza in materia dei legali cui affidiamo la nostra sorte.
.... troppo tempo si perde a fare una ricerca in merito e sottoporla
insieme al ricorso o all'opposizione.....
Comunque vogliono essere pagati lo stesso.
Affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di
piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea
del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con
riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro
comproprietario della stessa unità immobiliare, ""non si richiedono
particolari formalità,"" essendo sufficiente che risulti provato,
""anche per presunzioni"", che il primo dei predetti comproprietari
abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea ed
abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza. Il
verbale dell'assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica
la presenza, di persona o per delega, dei condomini, offre una prova
presuntiva, di modo che spetta al condomino che impugni la
deliberazione, contestando la rispondenza a verità di detta indicazione,
di fornire la relativa dimostrazione. Cass. 19/11/92 - n. 12379
Almeno altre 30 Sentenze di Cassazione nel mio archivio ribadiscono lo
stesso concetto.
Io ricorrerei presso un giudice "vero"!
> C’è di più. Il condomino A, tramite delega del fratello B al condomino X
> ha
> approvato la deliberazione assembleare.
>
> Pertanto le eccezioni preliminari andavano accettate.
>
> Se dovesse passare la tesi del condomino A (avallata da sto giudice), si
> rischierebbe di non svolgere più assemblee.
>
> Supponiamo che il condominio sia di 20 condomini, che tutti e venti siano
> proprietari con il coniuge, che in assemblea si presentino 20 condomini
> (il
> coniuge se ne sta a casa).
>
> Secondo la tesi qui sostenuta, il presidente dovrebbe procedere al
> sorteggio
> su chi dei due comproprietari deve partecipare all’assemblea.
>
> Potrebbe verificarsi il caso limite che ad essere sorteggiati siano
> proprio
> tutti gli assenti, pertanto si prende e si va tutti a casa.
>
> Bello, no?
>
> Claudio
>
>
>
> Molto probabilmente il giudice non ne sa niente di condominio e nemmeno
> si è
> preoccupato di informarsi, ma intanto il condominio è nei pasticci.
>
> Claudio
>
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Beppe
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