[Condominio] R: R: Sentenza
angelo
carliang a carliimmobiliare.191.it
Lun 13 Nov 2006 13:43:11 CET
Claudio,
se A è il designato, che titolo ha B per conferire delega .... a terzi? Lo
stesso designato non può conferirla se non ha l'approvazione degli altri
compartecipanti alla proprietà. E' come se uno delegato girasse la propria
delega ad altri. Che casino! Io delego te perchè mi fido e tu dai la mia
delega ad un altro?
E' una questione di diritto, certamente cavillosa ma che A può esercitare.
Poi attenzione, non sono io amministratore che faccio il sorteggio ma il
presidente, per rimanere in tema di cavillosità ;-)) e non vedo impedimenti
a convocare assemblee.
Sarebbe stato nell'interesse di B, in questo caso, darsi da fare affinchè A
gli rilasciasse delega o ne firmasse anche lui una a favore di X, non devo
mica essere io e il condominio a farcene carico.
Anche il fatto che A abbia impugnato la delibera perchè vuole riconosciuta
la proprietà della terrazza a livello, se è vero ha fatto bene per evitare
lo spoglio. Pagherà di più ovviamente ma non perde un diritto (se ce l'ha).
In una situazione del genere ....... prevenire è meglio che ri-convocare ma
capisco che non sempre è possibile e ci si affligge col senno di poi.
Ciao
Angelo
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E proprio qui sta il nocciolo della questione.
La convocazione è stata inviata ad "A" come da sua richiesta (è un ricerca
cavilli); "B", in calce alla convocazione ricevuta da "A", ha delegato il
condomino "X" che ha partecipato all'assemblea ed ha approvato, anche a nome
del condomino "AB" la deliberazione che ora "A" impugna.
Qui non si tratta di entrare nel merito della correttezza o meno della
deliberazione, ma la legge mi dice che le deliberazioni possono essere
impugnate dai condomini assenti o dissenzienti entro 30 giorni. E qui il
condomino non è né assente, né dissenziente.
Per me amministratore il condomino è presente, non sono tenuto ad effettuare
nessun sorteggio se mi si presenta qualcuno (ed uno solo) dei condomini
(anche per delega). Il giudice contesta tal modo di operare e se dovesse
essere valida questa interpretazione non si potrebbero più tenere assemblee
se non con la presenza di tutti i comproprietari e procedendo ogni volta al
sorteggio su chi dei vari comunisti vi deve partecipare.
Il condomino "A" non ha mai partecipato alle assemblee, nel caso si fosse
proceduto ad una nuova convocazione questi non avrebbe partecipato, e
nemmeno il fratello. Avremmo avuto una deliberazione uguale a quella
impugnata (senza la loro approvazione) che sarebbe stata a sua volta
impugnata; oltre tutto non si è capito perché l'ha impugnata in quanto il
lastrico solare non è di sua proprietà (è dei due negozi soprastanti), lui
contesta questo affermando che è proprietà condominiale (anche se non ne
ricaverebbe alcun utile in quanto tutti i condomini hanno diritto di passo)
nel caso da lui prospettato alla spese per la quota di 2/3 per la parte che
copre la sua unità immobiliare si troverebbe anche la spesa per la quota
millesimale del terzo della proprietà del lastrico.
In una situazione del genere...
Claudio
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