[Condominio] FINANZIARIA 2007 - ICI

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Mar 3 Ott 2006 16:04:22 CEST


Oggi sono in vena.... :-))

Beccatevi questa:

Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE

Art. 8
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con 
regolamento, adottato ai sensi dell?articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, l?istituzione di un?imposta di scopo destinata 
esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di 
opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle 
indicate nel successivo comma 5. 
2. Il regolamento che istituisce l?imposta determina:
a) l?opera pubblica da realizzare;
b) l?ammontare della spesa da finanziare;
c) l?aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L?imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un 
periodo massimo di anni
cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell?imposta 
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 un?aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell?imposta si applicano le disposizioni vigenti in 
materia di imposta comunale sugli immobili (ICI)
5. L?imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l?esclusione della manutenzione straordinaria ed 
ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior 
decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell?imposta non può essere superiore al trenta 
per cento dell?ammontare della spesa dell?opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell?opera pubblica entro due anni dalla 
data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il 
rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno 
del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione.
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