[Condominio] FINANZIARIA 2007 - ICI
Corrado_BAGNASCHI@europe.bd.com
Corrado_BAGNASCHI a europe.bd.com
Mar 3 Ott 2006 16:04:22 CEST
Oggi sono in vena.... :-))
Beccatevi questa:
Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
Art. 8
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con
regolamento, adottato ai sensi dell?articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, l?istituzione di un?imposta di scopo destinata
esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di
opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel successivo comma 5.
2. Il regolamento che istituisce l?imposta determina:
a) l?opera pubblica da realizzare;
b) l?ammontare della spesa da finanziare;
c) l?aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L?imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un
periodo massimo di anni
cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell?imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 un?aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell?imposta si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta comunale sugli immobili (ICI)
5. L?imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l?esclusione della manutenzione straordinaria ed
ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior
decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell?imposta non può essere superiore al trenta
per cento dell?ammontare della spesa dell?opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell?opera pubblica entro due anni dalla
data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il
rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno
del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: http://www.condominio.com/pipermail/condominio/attachments/20061003/c01e6b9e/attachment.html
Maggiori informazioni sulla lista
Condominio