[Condominio] Braga colonna
PACO
pacoalonzi a tiscalinet.it
Mer 11 Ott 2006 09:28:01 CEST
None, ho trovato solo questo se ti può servire.....il resto è vecchio
Ciao
Paco
Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 31 marzo 2002 n. 25
De Paola Francesco
I lavori alle colonne di scarico della fognatura
Nel mio condominio dobbiamo sostituire le colonne verticali di scarico delle fognature. Il proprietario del piano terra, destinato ad attività commerciale, sostiene di non dover partecipare alla spesa perché non fa uso di queste colonne di scarico, che ritiene essere parti non comuni dell'edificio. Sostiene, inoltre, che l'eventuale spesa per lo spurgo del tratto orizzontale degli scarichi fognari di allacciamento alla rete comunale è da dividere in parti uguali e non secondo i millesimi. Poiché a giorni ci sarà la riunione condominiale per decidere come dividere la spesa, vorrei sapere come procedere. [141415] Serafini Marchese - TRAPANI
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Se la rete fognaria è stata costruita fin dall'inizio a servizio dell'intero condominio (trattandosi di parte comune a tutti i condomini, ex articolo 1117 del Codice civile) la spesa di sostituzione delle colonne verticali di scarico delle fognature va posta a carico di tutti in base alle rispettive quote millesimali, a norma dell'articolo 1123, comma 1, del Codice civile. Viceversa, se l'appartamento del piano terra non è mai stato allacciato alla rete fognaria, la spesa dovrà essere ripartita - sempre in base alle quote millesimali - esclusivamente tra i proprietari delle unità immobiliari servite dal tratto di rete, a norma dell'articolo 1123, comma 3, del Codice civile.
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From: "Rosso" <a.ntonella a tiscalinet.it>
To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com" <condominio a condominio.com>
Sent: Tuesday, October 10, 2006 5:35 PM
Subject: [Condominio] Braga colonna
Qualcuno ha sentenze piu recenti di questa, riguardo la rottura della braga
colonna scarico acqua nera ?
A Beppe nemmeno da te c'è niente !!
- La spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in
condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c., sono oggetto di
proprietà comune fino al punto di diramazione degli imputati ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la
parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi
proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i
singoli appartamenti. (Nella specie, sulla base del principio affermato, si
è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente posto a carico del
singolo la spesa di riparazione del tratto della tubazione orizzontale che
si innesta in quella verticale)
* Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 1995, n. 12894, Cond. V. Don Gnocchi c.
Vieti.
Grazie
Rosso
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