[Condominio] decreto bersani

Simona sitripepi a alice.it
Gio 26 Ott 2006 16:18:06 CEST


. Responsabilità del committente per gli obblighi dell'appaltatore (art. 35, commi 32-33)

La seconda forma di responsabilità riguarda il rapporto tra il committente e l'appaltatore: in questo caso il committente deve sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto sino al momento dell'esibizione, da parte dell'appaltatore, della documentazione comprovante la corretta effettuazione degli adempimenti connessi le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. In particolare, la verifica deve riguardare l'intera opera appaltata, quindi è necessario che il committente acquisisca la documentazione riguardante il corretto adempimento degli obblighi tanto da parte dell'appaltatore quanto da parte di eventuali subappaltatori. 

Nel caso di inosservanza di detto divieto, è prevista una sanzione particolarmente gravosa a carico del committente: qualora infatti dovesse essere riscontrata una non corretta esecuzione di detti adempimenti, è prevista una sanzione amministrativa variabile tra ? 5.000 ed ? 200.000.

Decorrenza
Le disposizioni sopra descritte devono considerarsi applicabili per i contratti conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n.223/06, ossia quelli stipulati dal 4 luglio 2006.
La responsabilità solidale e la sanzione amministrativa introdotte dal decreto non operano con riferimento ai contratti già in essere a tale datal'



Scusate.... ma non ho capito se solo per lavori straordinari o se per TUTTI i fornitori del condominio!?

Grazie per le risposte....

Simona 
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