[Condominio] decreto bersani

Simona sitripepi a alice.it
Ven 27 Ott 2006 08:16:49 CEST


mi daresti per favore il link per la circolare dell'ag delle entrate?

Grazie ciao
Simona
----- Original Message ----- 
From: "Beppe" <condominio a fastmail.fm>
To: "L'assemblea dei condmmini di Condominio.com" 
<condominio a condominio.com>
Sent: Thursday, October 26, 2006 7:41 PM
Subject: Re: [Condominio] decreto bersani


Ti consiglio di leggere attentamente i due commi dell'art. 35 e non le
"interpretazioni" dei vari interpretatori:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34370

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
(la parola "esibizione" è scritta nel vocabolario, non ha bisogno di
essere interpretata)
Insomma il committente è in regola quando paga il corrispettivo dopo
l'esibizione di un "documento".
Perchè dobbiamo complicarci la vita con interpretazioni assurde, gia ce
l'abbiamo incasinata per motivi ben più validi!

Ti sarà utile leggere anche la circolare emessa all'uopo dall'Agenzia
delle Entrate.

Ciao   Beppe



> La seconda forma di responsabilità riguarda il rapporto tra il
> committente e l'appaltatore: in questo caso il committente deve
> sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto sino
> al momento dell'esibizione, da parte dell'appaltatore, della
> documentazione comprovante la corretta effettuazione degli adempimenti
> connessi le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
> fornitura o il servizio affidati. In particolare, la verifica deve
> riguardare l'intera opera appaltata, quindi è necessario che il
> committente acquisisca la documentazione riguardante il corretto
> adempimento degli obblighi tanto da parte dell'appaltatore quanto da
> parte di eventuali subappaltatori.
>
> Nel caso di inosservanza di detto divieto, è prevista una sanzione
> particolarmente gravosa a carico del committente: qualora infatti dovesse
> essere riscontrata una non corretta esecuzione di detti adempimenti, è
> prevista una sanzione amministrativa variabile tra ? 5.000 ed ? 200.000.
>
> Decorrenza
> Le disposizioni sopra descritte devono considerarsi applicabili per i
> contratti conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del D.L.
> n.223/06, ossia quelli stipulati dal 4 luglio 2006.
> La responsabilità solidale e la sanzione amministrativa introdotte dal
> decreto non operano con riferimento ai contratti già in essere a tale
> datal'
>
>
>
> Scusate.... ma non ho capito se solo per lavori straordinari o se per
> TUTTI i fornitori del condominio!?
>
> Grazie per le risposte....
>
> Simona
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  Beppe
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