[Condominio] decreto bersani

PACO pacoalonzi a tiscalinet.it
Ven 27 Ott 2006 15:46:41 CEST


Il mio archivio di oltre 6.000 sentenze condominiali e che ho gia
inviato ad un paio di amici della lista........

Non è che possimao fare " Tre" ?
Ciao
Paco

----- Original Message -----
From: "Beppe" <condominio a fastmail.fm>
To: "L'assemblea dei condmmini di Condominio.com"
<condominio a condominio.com>
Sent: Friday, October 27, 2006 1:05 PM
Subject: Re: [Condominio] decreto bersani


La circolare è presente sullo stesso sito che ti ho indicato sopra.
Ognuno di noi, ogni mattina, dovrebbe collegarsi alla pagina iniziale di
questo network legislativo e salvarsi le disposizioni più importanti,
specialmente quelle riguardanti il condominio..... vengono sempre buone!
Il mio archivio di oltre 6.000 sentenze condominiali e che ho gia
inviato ad un paio di amici della lista, proviene per 1/3 da questo
network.
Beppe




> mi daresti per favore il link per la circolare dell'ag delle entrate?
>
> Grazie ciao
> Simona



>
> Ti consiglio di leggere attentamente i due commi dell'art. 35 e non le
> "interpretazioni" dei vari interpretatori:
>
> http://www.altalex.com/index.php?idnot=34370
>
> 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
> all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
> documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
> connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
> fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
> dall'appaltatore.
> (la parola "esibizione" è scritta nel vocabolario, non ha bisogno di
> essere interpretata)
> Insomma il committente è in regola quando paga il corrispettivo dopo
> l'esibizione di un "documento".
> Perchè dobbiamo complicarci la vita con interpretazioni assurde, gia ce
> l'abbiamo incasinata per motivi ben più validi!
>
> Ti sarà utile leggere anche la circolare emessa all'uopo dall'Agenzia
> delle Entrate.
>
> Ciao   Beppe
>
>
>
> > La seconda forma di responsabilità riguarda il rapporto tra il
> > committente e l'appaltatore: in questo caso il committente deve
> > sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto sino
> > al momento dell'esibizione, da parte dell'appaltatore, della
> > documentazione comprovante la corretta effettuazione degli adempimenti
> > connessi le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
> > fornitura o il servizio affidati. In particolare, la verifica deve
> > riguardare l'intera opera appaltata, quindi è necessario che il
> > committente acquisisca la documentazione riguardante il corretto
> > adempimento degli obblighi tanto da parte dell'appaltatore quanto da
> > parte di eventuali subappaltatori.
> >
> > Nel caso di inosservanza di detto divieto, è prevista una sanzione
> > particolarmente gravosa a carico del committente: qualora infatti
dovesse
> > essere riscontrata una non corretta esecuzione di detti adempimenti, è
> > prevista una sanzione amministrativa variabile tra ? 5.000 ed ? 200.000.
> >
> > Decorrenza
> > Le disposizioni sopra descritte devono considerarsi applicabili per i
> > contratti conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del D.L.
> > n.223/06, ossia quelli stipulati dal 4 luglio 2006.
> > La responsabilità solidale e la sanzione amministrativa introdotte dal
> > decreto non operano con riferimento ai contratti già in essere a tale
> > datal'
> >
> >
> >
> > Scusate.... ma non ho capito se solo per lavori straordinari o se per
> > TUTTI i fornitori del condominio!?
> >
> > Grazie per le risposte....
> >
> > Simona
> --
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  Beppe
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