[Condominio] decreto bersani
Beppe
condominio a fastmail.fm
Sab 28 Ott 2006 12:53:32 CEST
Il file è molto grosso, (oltre 6 Mb in formato .doc) lo metterò su un
apposito sito (ben nascosto da occhi indiscreti) e darò l'opportunità di
scaricarlo a coloro che lo desidereranno.
Lo lascerò in linea esclusivamente per una sola giornata.
Ciao
Beppe
> Il mio archivio di oltre 6.000 sentenze condominiali e che ho gia
> inviato ad un paio di amici della lista........
>
> Non è che possimao fare " Tre" ?
> Ciao
> Paco
>
>
>
> La circolare è presente sullo stesso sito che ti ho indicato sopra.
> Ognuno di noi, ogni mattina, dovrebbe collegarsi alla pagina iniziale di
> questo network legislativo e salvarsi le disposizioni più importanti,
> specialmente quelle riguardanti il condominio..... vengono sempre buone!
> Il mio archivio di oltre 6.000 sentenze condominiali e che ho gia
> inviato ad un paio di amici della lista, proviene per 1/3 da questo
> network.
> Beppe
>
>
>
>
> > mi daresti per favore il link per la circolare dell'ag delle entrate?
> >
> > Grazie ciao
> > Simona
>
>
>
> >
> > Ti consiglio di leggere attentamente i due commi dell'art. 35 e non le
> > "interpretazioni" dei vari interpretatori:
> >
> > http://www.altalex.com/index.php?idnot=34370
> >
> > 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
> > all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
> > documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
> > connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
> > fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
> > dall'appaltatore.
> > (la parola "esibizione" è scritta nel vocabolario, non ha bisogno di
> > essere interpretata)
> > Insomma il committente è in regola quando paga il corrispettivo dopo
> > l'esibizione di un "documento".
> > Perchè dobbiamo complicarci la vita con interpretazioni assurde, gia ce
> > l'abbiamo incasinata per motivi ben più validi!
> >
> > Ti sarà utile leggere anche la circolare emessa all'uopo dall'Agenzia
> > delle Entrate.
> >
> > Ciao Beppe
> >
> >
> >
> > > La seconda forma di responsabilità riguarda il rapporto tra il
> > > committente e l'appaltatore: in questo caso il committente deve
> > > sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto sino
> > > al momento dell'esibizione, da parte dell'appaltatore, della
> > > documentazione comprovante la corretta effettuazione degli adempimenti
> > > connessi le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
> > > fornitura o il servizio affidati. In particolare, la verifica deve
> > > riguardare l'intera opera appaltata, quindi è necessario che il
> > > committente acquisisca la documentazione riguardante il corretto
> > > adempimento degli obblighi tanto da parte dell'appaltatore quanto da
> > > parte di eventuali subappaltatori.
> > >
> > > Nel caso di inosservanza di detto divieto, è prevista una sanzione
> > > particolarmente gravosa a carico del committente: qualora infatti
> dovesse
> > > essere riscontrata una non corretta esecuzione di detti adempimenti, è
> > > prevista una sanzione amministrativa variabile tra ? 5.000 ed ? 200.000.
> > >
> > > Decorrenza
> > > Le disposizioni sopra descritte devono considerarsi applicabili per i
> > > contratti conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del D.L.
> > > n.223/06, ossia quelli stipulati dal 4 luglio 2006.
> > > La responsabilità solidale e la sanzione amministrativa introdotte dal
> > > decreto non operano con riferimento ai contratti già in essere a tale
> > > datal'
> > >
> > >
> > >
> > > Scusate.... ma non ho capito se solo per lavori straordinari o se per
> > > TUTTI i fornitori del condominio!?
> > >
> > > Grazie per le risposte....
> > >
> > > Simona
> > --
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