[Condominio] Sentenza
Beppe
condominio a fastmail.fm
Lun 30 Ott 2006 11:11:32 CET
La Cassazione aveva gia ribadito lo stesso concetto ben 12 anni fa.
Cass. civ., sez. II, 24 dicembre 1994, n. 11155, Condominio di Viale
Gramsci n. 70 di Anzio c. De Napoli.
Le norme del codice civile sulla nomina, la revoca e l'attività
dell'amministratore del condominio negli edifici (artt. 1129 c.c. 64 e
65 att. c.c.) non escludendo la possibilità che l'amministrazione del
condominio sia affidata ad una pluralità di amministratori dato che, per
un verso, la carenza di una specifica disposizione per l'individuazione
tra i diversi amministratori di quello tenuto a rappresentare il
condominio nei rapporti con i terzi comporta solo, ai sensi dell'art.
1131 c.c., l'attribuzione a tutti del potere di rappresentanza anche nei
confronti di terzi e che, per altro verso, grazie al rinvio alle norme
sulla comunione, operato dall'art. 1139 c.c., deve ritenersi applicabile
al condominio negli edifici l'art. 1106 c.c., che, per una esigenza di
tutela degli interessi dei comproprietari e di razionalizzazione delle
amministrazioni particolarmente complesse, comune anche al condominio
negli edifici, espressamente consente la delega per l'amministrazione
della cosa comune ad uno o più partecipanti o anche ad un estraneo. Ne
consegue la possibilità che l'amministrazione del condominio sia
affidata anche ad una società di fatto in cui la disciplina del potere
di amministrazione come derivante da un rapporto di mandato fra la
collettività dei soci amministratori (art. 2260 c.c.) e l'attribuzione,
nei rapporti esterni, della rappresentanza del socio amministratore
(art. 2266 c.c.) presenta un notevole parallelismo con quella dell'art.
1131 c.c., alla quale aggiunge la predisposizione di regole legali per
la risoluzione del conflitto tra gli amministratori (art. 2257),
dovendosi escludere che la possibilità di inserimento di nuovi soci,
nelle società di persone, si rilevi incompatibile con il carattere
personale del mandato conferito all'amministratore dall'assemblea dei
condomini, dato che, come nel caso di nomina dell'amministratore unico,
che è dotato della facoltà di delega dei suoi poteri ad un sostituto,
l'intuitus personae risiede nella originaria scelta del mandatario e che
l'ingresso di nuovi soci non riduce, ma semmai accresce, la garanzia per
i condomini.
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