[Condominio] Rif: Re: quesito
Studio Liccardi
studio.liccardi a virgilio.it
Lun 18 Set 2006 20:35:53 CEST
Beppe ha scritto:
> Come al solito Felice sei riuscito a "incasinare" una discussione che
> tratta un problema così ovvio da lasciare perplessi.
>
Come al solito, Beppe, di quello che leggi non hai capito un tubo!
> Cosa c'entra la spesa per le tubazioni per la raccolta delle acque
> meteoriche con il fatto del tetto o lastrico, 1/3 e così via.
>
Solo una osservazione... il nostro amico parlava, fra l'altro, anche di
grondaie.
> Le acque meteoriche piovono sulla copertura (sia esso tetto o lastrico,
> comune o privato, piatto o a piramide) indipendentemente dalla proprietà
> del tetto-lastrico.
> Ciò che interessa è che la raccolta acque "deve" forzatamente avvenire
> altrimenti soccombe tutto l'edificio.
>
E quindi la spesa per la riparazione della grondaia che serve la
raccolta delle acque derivanti dal tetto che copre solo Tizio, secondo
la tua tesi, dovrebbe gravare anche su Caio?
> Quindi la spesa deve avvenire per millesimi delle sole unità immobiliari
> coperte dalla porzione di tetto stesso, l'unica opzione diversa è quella
> rappresentata da tetti "diversi" che coprono utenti diversi.
> Basta leggere il 1123 al 3° comma e le decine di Sentenze che gia
> abbiamo fatto conoscere sul Forum dove questo argomento è stato trattato
> con dovizia di riferimenti giurisprudenziali parecchie volte.
> Beppe
Di seguito ti rimetto pari pari quanto riguarda il tetto con un solo
avviso, c'è ancora una notizia da attingere e cioè se il tetto copre un
locale "suppenno" o stenditoio condominiale (o comune a quella specifica
porzione dell'edificio, oppure copre direttamente una unità immobiliare
(anche mansarda o suppenno) DI PROPRIETA' PRIVATA.
Il tetto viene definito come l'insieme delle opere destinate a
preservare l'interno dell'edificio dagli agenti atmosferici, nella sua
parte superiore. Il solaio ed il sottotetto, non adempiendo ad alcuna
funzione di copertura non vanno ricompresi tra le parti comuni.
Il codice civile all'articolo 1117 annovera il tetto tra le parti comuni
dell'edificio, la cui proprietà indivisa spetta pro-quota ai singoli
condomini.
L'articolo 1123 del codice civile in materia di ripartizione delle spese
tra condomini stabilisce la regola generale secondo la quale "le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e
per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno
salvo diversa convenzione".
Il comma secondo del suddetto articolo prevede un'importante deroga al
principio della ripartizione delle spese in relazione al valore della
proprietà. Esso infatti sancisce che: "se si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in
proporzione dell'uso che ciascuno può farne."
Dall'enunciato comma si desume che, nel caso in cui il tetto copra
l'intero edificio, le spese di manutenzione devono essere sostenute da
tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Se però le spese
riguardano un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo
una parte dell'edificio o parti di edificio in misura differente, le
stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle
unità immobiliari coperte dal tetto.
Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui il tetto copra in misura differente
diverse abitazioni. In questo caso le spese andranno ripartite in
proporzione alla superficie coperta dal tetto oggetto di rifacimento.
L'espressione "in misura diversa" contenuta al secondo comma
dell'articolo 1123, si riferisce alla possibilità che uso e godimento
del bene, siano diversi per i singoli condomini, a prescindere
dall'entità delle quote, a causa di circostanze evidenti in base alla
struttura del bene ed alla destinazione di esso, quale risulta dallo
stato dei luoghi
La succitata disposizione è da considerarsi norma speciale rispetto al
principio generale sancito dall'articolo 1110 del codici civile, in base
al quale le spese debbono gravare su tutti i partecipanti in proporzione
al valore delle quote di ciascuno di essi. L'articolo 1123 prende in
considerazione una realtà complessa, come quella del condominio, che per
struttura e problematiche diverge notevolmente rispetto a quella più
semplice della comunione. Tale norma speciale è ispirata ad una esigenza
di disciplina che meglio si adatta alle specifiche caratteristiche del
condominio negli edifici, ove le parti comuni hanno una precisa funzione
strumentale rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli
condomini, delle quali esse sono a servizio.
La ratio del secondo comma dell'articolo 1123 del codice civile, deve
essere ravvisata nell'opportunità di stabilire un criterio di
ripartizione fondato sull'utilità che il bene apporta a favore dei
singoli condomini, sul presupposto che tale utilità può senza dubbio
divergere da condomino a condomino.
La regola generale di ripartizione delle spese ai sensi degli articoli
1117 e 1123 1° comma del codice civile, è applicabile "solo se la cosa
comune in relazione alla sua consistenza e alla sua funzione sia
destinata a servire ugualmente ed indiscriminatamente le diverse
proprietà" (Cass. Civ. sez II, 23.12.1992 n. 13655).
Così la Corte di Cassazione in sentenza n. 7077 del 22.06.1995: "In tema
di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra le spese ed
uso di cui al secondo comma dell'articolo 1123 del codice civile,
secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti
comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate
a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che
ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in
nessun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione,
può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico
di quest'ultimi". Lo stesso principio è ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità nelle sentenze n. 6359/1996 e n. 5458/1986 della Corte di
Cassazione.
Il criterio applicabile è pertanto, quello della proporzionalità tra
spese ed uso o ancor più esattamente tra spese ed utilità arrecata.
E' evidente che per estensione analogica, così come i condomini che non
traggono utilità dall'intervento non debbono sostenere alcuna spesa,
così ove essi traggano un'utilità minore rispetto ad altri condomini,
debbono si partecipare alla ripartizione delle spese, ma in misura
minore, in termini di percentuale.
Una ripartizione che non tenga in considerazione la differenza in
termini di superficie tra le varie abitazioni, lederebbe ingiustamente i
diritti degli abitanti di quegli appartamenti, che per esiguità di
superficie o per parzialità di copertura si vedrebbero costretti a
contribuire alle spese nella stessa misura di chi trae dalla copertura
un'utilità maggiore.
Il sistema di ripartizione delle spese come previsto dal secondo comma
dell'articolo 1123 c.c., sarebbe derogabile esclusivamente attraverso
una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione
presa dagli stessi in sede assembleare con l'unanimità dei consensi dei
partecipanti al condominio (in tal senso Cass. Civ. n. 6231 del
04.06.1993). Una delibera derogante alle disposizioni di cui al secondo
comma dell'articolo 1123 c.c., adottata non con decisione unanime dei
condomini, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del
singolo condomino, sarebbe inefficace nei confronti del condomino
dissenziente o assente, per nullità radicale deducibile senza
limitazioni di tempo e non meramente annullabile su impugnazione da
proporsi entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 1137 codice civile.
Infatti in materia di delibere relative alla ripartizione di spese tra
condomini, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 1135
comma secondo del codice civile, sono circoscritte alla verificazione ed
applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non
comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi (Cass.
Civ. n. 12375 del 19.11.1992).
Per ciò che concerne i soggetti obbligati a sostenere seppure in misura
diversa le spese per il rifacimento del tetto, nulla questio, sulla
esclusione dalla contribuzione dei condomini che non traggono dal
rifacimento alcuna utilità. Ciò in ossequio al 3° comma dell'articolo
1123 il quale espressamente sancisce che: "qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".
E' altresì vero che, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo
1123 i condomini che non traggono alcuna utilità dall'opera (perché ad
esempio abitanti negli appartamenti le cui scale di accesso non sono
oggetto di rifacimento), non debbono partecipare alla delibera relativa
a tale spesa.
A parere di chi scrive, gli interventi da effettuarsi sul tetto, non
costituiscono di regola "innovazioni" e pertanto non sono applicabili
gli articoli 1121 e 1122 del codice civile. E' fondamentale all'uopo
fornire una definizione di "innovazione".
Il codice civile non fornisce una definizione di innovazione, ma questa
può essere ricavata da pronunce della Giurisprudenza di legittimità.
Costituisce innovazione, qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in
parte , nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto
o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione,
dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi
una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima,
con l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque
alterarne la destinazione originaria, con conseguente incidenza
sull'interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di
valutare la convenienza dell'innovazione.
Al contrario non costituiscono innovazioni, tutti gli atti di maggiore o
più intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino
alterazioni o modificazione della stessa e non precludano agli altri
partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso
maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.
Di tutta evidenza dunque che le innovazioni sono opere di trasformazione
tali da alterare l'originaria destinazione del bene e tali da incidere
in modo rilevante sull'interesse di tutti i condomini.
Riferimenti Giurisprudenziali
1) Cass. Civ. Sez. II, 19.06.2000 n. 8292
2) Cass. Civ., Sez II, 22.06.1995, n. 7077
3) Cass. Civ., Sez II, 13.07.1996, n. 6359
4) Cass. Civ., Sez II, 23.12.1992, n. 13655
5) Cass. Civ., Sez II, 19.11.1992, n. 12375
6) Cass. Civ., Sez II, 04.06.1993, n. 6231
7) Cass. Civ., Sez II, 08.09.1986, n. 5458
8) Cass. Civ., Sez II, 26.01.2000, n. 855
9) Cass. Civ., Sez II, 25.03.2004, n. 5975
Riferimenti Normativi
1) Articolo 1117 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)
2) Articolo 1121 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)
3) Articolo 1123 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)
4) Articolo 1125 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)
5) Articolo 1135 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)
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