[Condominio] R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA

Beppe condominio a fastmail.fm
Mer 27 Set 2006 12:48:28 CEST


I frontalini sono considerati "parte comune" solo nel caso di "pregio"
degli stessi nei confronti della continuità architettonica dell'insieme
della facciata dell'edificio.
Così la giurisprudenza.
Tu hai parlato di "soletta" e le sentenze che ti ho linkato sono
esaustive.
Beppe




> Si ...ma dove finisce il frontalino e dove  inizia la copertura ?
> Dovendo cominciare dal frontalino per arrivare al cielo del balcone ?
> Ciao
> Paco
> La proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte le
> opere necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la
> pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre
> invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la
> fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento
> dei bordi aggettanti (frontalini) con relativi intradossi.  Corte app.
> civ. Salerno, 16 marzo 1992, n. 97.
> Sono nulle le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali
> sulle cose Cass. civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 I
> balconi, devono considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto
> costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui
> accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili
> all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le
> parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio
> contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Pertanto la
> manutenzione relativa ai balconi non puo' essere oggetto di deliberazioni
> impositive di spese da parte dell'assemblea del condominio. Infatti sono
> nulle e sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo
> comma per i casi di semplice annullabilità, le delibere condominiali che
> incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di
> impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da
> nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da
> quello dipende.
>   Direi di no l'art. 1125 sembra abbastanza chiaro. 
> 
>   Ciao. Attilio
> 
>   Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
>   solai) 
>   Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte
>   e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
>   piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario
>   del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
>   proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione
>   del soffitto. 
> 
> 
> 
 
> 
>   A Vostro avviso puo' legittimamente deliberare l'assemblea a
>   maggioranza la ripartizione delle spese inerenti il ripristino della
>   soletta dei balconi (anche a castello) per i millesimi di proprietà ?
> 
>   Ciao Paco









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  Beppe
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