[Condominio] PARI PROBLEMA SOLAI
ROBERTO ADIMARI
roberto.adimari a poste.it
Mer 27 Set 2006 16:38:35 CEST
IN RIFERIMENTO ALA PROBLEMATICA DELL'IMPUTAZIONE DELL'ART. 1125 VALE LO
STESSO PER LA RIPOARAZIONE DELLE SOLETTE DEI SOFFITTI DEGLI APPARTAMENTI
DEGLI ULTIMI PIANI?
CHE CONFINANO CON LASTRICO SOLARE?
VISTO CHE LA RIPARAZIONE VIENE EFFETTUATA NELL'APPARTAMENTO E NON SUL
LASTRICO
PENSO CHE L'ART. 1125 E' ADATTO
ALCUNI CONDOMINI ED AVVOCATI DICONO CHE RIGUARDA LA MANUTENZIONE DELL
LASTRICO E QUINDI LA RIPARTIZIONE IN PARTI UGUALI PER TUTTA LA COLONNA DI
COPERTURA
SE POSSIBILE MI DELUCIDATE IN MERITO ANCHE CON EVENTUALI SENTENZE
RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE SALUTO
ROBERTO A.
-----Messaggio originale-----
Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com]Per conto di
condominio-request a condominio.com
Inviato: mercoledì 27 settembre 2006 14.00
A: condominio a condominio.com
Oggetto: Digest di Condominio, Volume 19, Numero 60
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Argomenti del Giorno:
1. Re: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA (PACO)
2. R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA (Studio Cogliati)
3. Re: R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA (Beppe)
4. Re: R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA (PACO)
5. Re: R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA (Beppe)
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Message: 1
Date: Wed, 27 Sep 2006 10:59:53 +0200
From: "PACO" <pacoalonzi a tiscalinet.it>
Subject: Re: [Condominio] SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
<condominio a condominio.com>
Message-ID: <001a01c6e213$4f27c420$0a01a8c0 a cccc>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Qualcuno può darmi un parere in mattinata ?
ho l'assemblea oggi e credo che deliberanno cosi a parte due persone...
vorrei metterli in guardia contro un'eventuale impugnazione a ragion veduta
pero'
Ciao
Paco
----- Original Message -----
From: PACO
To: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Sent: Wednesday, September 27, 2006 10:39 AM
Subject: [Condominio] SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
A Vostro avviso puo' legittimamente deliberare l'assemblea a maggioranza
la ripartizione delle spese inerenti il ripristino della soletta dei balconi
(anche a castello) per i millesimi di proprietà ?
Ciao Paco
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/attachment-0001.html
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Message: 2
Date: Wed, 27 Sep 2006 11:27:05 +0200
From: "Studio Cogliati" <studiocogliati a libero.it>
Subject: [Condominio] R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
To: "'L'assemblea dei condomini di Condominio.com'"
<condominio a condominio.com>
Message-ID:
<!~!UENERkVCMDkAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAA+c3yRNEWYkWYgL1tjMlnI8KAAAAQ
AAAAjzhyJZT7uE6TllmfBbCrVQEAAAAA a libero.it>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Direi di no l’art. 1125 sembra abbastanza chiaro.
Ciao. Attilio
Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai)
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
_____
Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di PACO
Inviato: mercoledì 27 settembre 2006 10.39
A: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Oggetto: [Condominio] SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
A Vostro avviso puo' legittimamente deliberare l'assemblea a maggioranza la
ripartizione delle spese inerenti il ripristino della soletta dei balconi
(anche a castello) per i millesimi di proprietà ?
Ciao Paco
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/attachment-0001.html
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Message: 3
Date: Wed, 27 Sep 2006 02:41:18 -0700
From: "Beppe" <condominio a fastmail.fm>
Subject: Re: [Condominio] R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
<condominio a condominio.com>
Message-ID: <1159350078.31945.271958619 a webmail.messagingengine.com>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Qui trovi le Sentenze che ti possono aiutare:
http://www.condomini.altervista.org/Balconi.htm
> Direi di no l’art. 1125 sembra abbastanza chiaro.
>
> Ciao. Attilio
>
> Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
> solai)
> Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
> dei
> solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
> all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
> superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del
> piano
> inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
>
>
>
>
>
> A Vostro avviso puo' legittimamente deliberare l'assemblea a maggioranza
> la
> ripartizione delle spese inerenti il ripristino della soletta dei balconi
> (anche a castello) per i millesimi di proprietà ?
>
> Ciao Paco
>
--
Beppe
condominio a fastmail.fm
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http://www.fastmail.fm - And now for something completely different…
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Message: 4
Date: Wed, 27 Sep 2006 11:51:38 +0200
From: "PACO" <pacoalonzi a tiscalinet.it>
Subject: Re: [Condominio] R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
<condominio a condominio.com>
Message-ID: <001d01c6e21a$86eddb40$0a01a8c0 a cccc>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Si ...ma dove finisce il frontalino e dove inizia la copertura ?
Dovendo cominciare dal frontalino per arrivare al cielo del balcone ?
Ciao
Paco
La proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte le
opere necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la pavimentazione,
la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre invece sono di
proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di
coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi
aggettanti (frontalini) con relativi intradossi. Corte app. civ. Salerno,
16 marzo 1992, n. 97.
Sono nulle le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali
sulle cose Cass. civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 I balconi,
devono considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti
appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non
assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio
condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative
frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono
all'estetica complessiva dello stesso). Pertanto la manutenzione relativa ai
balconi non puo' essere oggetto di deliberazioni impositive di spese da
parte dell'assemblea del condominio. Infatti sono nulle e sottratte ai
termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di
semplice annullabilità, le delibere condominiali che incidono sui diritti
individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di
tempo, dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto
che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.
----- Original Message -----
From: Studio Cogliati
To: 'L'assemblea dei condomini di Condominio.com'
Sent: Wednesday, September 27, 2006 11:27 AM
Subject: [Condominio] R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
Direi di no l'art. 1125 sembra abbastanza chiaro.
Ciao. Attilio
Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai)
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
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Da: condominio-bounces a condominio.com
[mailto:condominio-bounces a condominio.com] Per conto di PACO
Inviato: mercoledì 27 settembre 2006 10.39
A: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Oggetto: [Condominio] SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
A Vostro avviso puo' legittimamente deliberare l'assemblea a maggioranza
la ripartizione delle spese inerenti il ripristino della soletta dei balconi
(anche a castello) per i millesimi di proprietà ?
Ciao Paco
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Message: 5
Date: Wed, 27 Sep 2006 03:48:28 -0700
From: "Beppe" <condominio a fastmail.fm>
Subject: Re: [Condominio] R: SPESE RIPARAZIONE SOLETTA
To: "L'assemblea dei condomini di Condominio.com"
<condominio a condominio.com>
Message-ID: <1159354108.4932.271962455 a webmail.messagingengine.com>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
I frontalini sono considerati "parte comune" solo nel caso di "pregio"
degli stessi nei confronti della continuità architettonica dell'insieme
della facciata dell'edificio.
Così la giurisprudenza.
Tu hai parlato di "soletta" e le sentenze che ti ho linkato sono
esaustive.
Beppe
> Si ...ma dove finisce il frontalino e dove inizia la copertura ?
> Dovendo cominciare dal frontalino per arrivare al cielo del balcone ?
> Ciao
> Paco
> La proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte le
> opere necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la
> pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre
> invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la
> fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento
> dei bordi aggettanti (frontalini) con relativi intradossi. Corte app.
> civ. Salerno, 16 marzo 1992, n. 97.
> Sono nulle le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali
> sulle cose Cass. civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 I
> balconi, devono considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto
> costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui
> accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili
> all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le
> parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio
> contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Pertanto la
> manutenzione relativa ai balconi non puo' essere oggetto di deliberazioni
> impositive di spese da parte dell'assemblea del condominio. Infatti sono
> nulle e sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo
> comma per i casi di semplice annullabilità, le delibere condominiali che
> incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di
> impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da
> nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da
> quello dipende.
> Direi di no l'art. 1125 sembra abbastanza chiaro.
>
> Ciao. Attilio
>
> Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
> solai)
> Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte
> e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
> piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario
> del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
> proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione
> del soffitto.
>
>
>
>
> A Vostro avviso puo' legittimamente deliberare l'assemblea a
> maggioranza la ripartizione delle spese inerenti il ripristino della
> soletta dei balconi (anche a castello) per i millesimi di proprietà ?
>
> Ciao Paco
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Fine di Digest di Condominio, Volume 19, Numero 60
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