[Condominio] R: Ripartizione spese.
Beppe
condominio a fastmail.fm
Sab 6 Gen 2007 16:33:47 CET
Ottimo il tuo intervento Christian.
Tutte le sentenze condominiali sul mio sito e la maggior parte di quelle
che ho nell'archivio personale (oltre 5.500) sono state da me lette nel
testo integrale per controllare che il "sunto" fosse coerente con il
dispositivo.
Nel caso in esame, la sentenza fa un "chiaro" riferimento alla
possibilità di approvazione "a maggioranza" solo per le clausole di
natura "regolamentare".
La tua frase:
> E la risposta di Beppe ne é un caso palese, infatti cita delle sentenze
> senza appunto saperle interpretare, dando così una risposta pacificamente
> errata.
Dimostra una visione quantomeno "superficiale" e soprattutto molto
"personale" delle problematiche condominiali.
Leggendo qualsiasi ricorso di qualsiasi avvocato noterai che nel teso si
fa "sempre" riferimento a sentenze (di cassazione) gia emesse in
materia.
Secondo te, perchè ciò viene fatto?
Perchè quando il Codice non viene in aiuto, si deve forzatamente fare
riferimento alla giurisprudenza in essere?
Le tue frasi: "le Sentenze non sono dispositivi di legge" le conosciamo
molto bene (e le condividiamo, almeno noi addetti ai lavori), non è
proprio il caso di ribadirle costantemente.
A chi chiede consiglio è meglio fornire un riferimento, anche solo
giurisprudenziale se il Codice non aiuta, che fornire "personali
interpretazioni".
Quando l'interlocutore è vicino ormai al contenzioso giudiziario, sarà
più verosimile che ribatta alle contestazioni con riferimenti dettati
dai giudici della Suprema Corte che non con la solita frase "trita e
ritrita": me l'ha detto Beppe, me l'ha detto Christian.
Ciao a tutti.
Beppe
> Premesso che il sito di Beppe é sicuramente comodo ed apprezzabile,
> soprattutto considerato che é gratuito, ma é bene tenere sempre in mente
> che
> in Italia a differenza dei sistemi giuridici anglosassoni le sentenze, di
> qualsiasi natura essi siano e da qualsiasi istanza emessa, NON fanno
> legge
> ne creano precedenti. (In Italia solo il Parlamento é autorizzato a
> legiferare)
> Quindi tutte le sentenze vanno prese con le pinze ed al massimo, possono
> dare un vago indirizzo, quando esse sono uniformi sia nel tempo che nelle
> risposte, cosa di regola alquanto rara. Infatti spesso anche la
> Cassazione
> si contraddice, soprattutto per quanto riguarda il condominio, dove
> esistono
> addirittura sentenze emesse nello stesso giorno da due Sezioni diverse
> inerenti due cause simili, con esito diametralmente opposto.
>
> Inoltre, le sentenze vanno lette sempre in maniera integrale, perché
> spesso
> basta un "non nulla" per far si che tale sentenza non sia applicabile al
> proprio caso, al di fuori del non trascurabile fatto che una sentenza va
> interpretata, cosa non facile e ben diverso dal leggerla, e che ben pochi
> sono capaci di fare. D'altronde se fosse così facile non servirebbe che
> per
> diventare avvocati bisogna studiare anni e anni e fare praticantato
> ecc...
> anzi non servirebbero nemmeno gli avvocati.
>
> E la risposta di Beppe ne é un caso palese, infatti cita delle sentenze
> senza appunto saperle interpretare, dando così una risposta pacificamente
> errata.
>
> Infatti i Criteri di Riparto delle Spese, non rientrano tra le cosiddette
> Norme Regolamentari, per le quali ALCUNE sentenze della Cassazione hanno
> sentenziato che anche in Regolamenti Contrattuali, potrebbero essere
> modificate a maggioranza qualificata (ho scritto: alcune sentenze, perché
> ne
> esistono anche almeno altrettante di risposta diametralmente opposta)
>
> Con Norme Regolamentari s'intendono quei articoli del Regolamento che,
> come
> dice il nome stesso, regolano l'uso dei servizi condominiali, per esempio
> la
> durata di apertura della piscina, l'uso delle aree verdi comuni, ecc.
>
> Ma i Criteri di Riparto (anche dette comunemente Tabelle Millesimali)
> rientrano tra i cosiddetti Diritti Reali, che in nessun caso possono
> essere
> modificati a maggioranza, ma vanno sempre ed esclusivamente approvati
> all'unanimità ed in presenza di TUTTI i condòmini che compongono il
> condominio. In caso di approvazione di criteri di riparto soltanto da una
> parte dei condòmini, tali criteri sarebbero vincolanti soltanto per
> coloro
> che le hanno approvate, mentre tutti coloro che hanno votato contro o non
> erano presenti potrebbero bellamente fregarsene.
> D'altronde non potrebbe essere altrimenti, non serve una sentenza basta
> applicare un pò di buon senso per capire che non é possibile che qualcuno
> deliberi su chi deve pagare quanto ... pensate un pò se in un condominio
> la
> maggioranza dei condòmini deliberasse di auto-esentarsi dalle spese
> condominiali ponendole a carico esclusivo o anche solo parziale della
> minoranza assente o contraria ...
>
> Comunque la domanda di Francesca era tutt'altra, perché già giustamente
> prevede l'unanimità dei condòmini, ponendo però la domanda sui eventuali
> coproprietari pro indiviso delle unità condominiali.
> E qui la questione si fà un pò spinosa, infatti le sentenze aiutano poco
> o
> nulla visto che le risposte sono di tutto ed il contrario di tutto.
> Personalmente ritengo, visto che sono coinvolti Diritti Reali, che
> sarebbe
> sicuramente meglio almeno inviare la raccomandata a tutti i coproprietari
> singolarmente, spiegando bene cosa s'intende deliberare, e magari
> chiedendo
> specificamente che forniscano specifica delega a chi li rappresenterà in
> assemblea qualora decidessero di non essere personalmente presenti.
> Infatti il problema si porrebbe soltanto in merito a coloro che NON sono
> presenti in assemblea. Gli altri presenti potrebbero manifestare la loro
> contrarietà immediatamente nel qual caso si seguirebbe le procedure
> previste
> dal CC in merito, mentre per coloro che non sono presenti il problema
> potrebbe nascere quando ne vengono a conoscenza, anche a mesi di distanza
> ..., problema che come detto é risolvibile informando tutti
> preventivamente,
> nel qual caso difficilmente qualche giudice interverrebbe a loro favore.
> (ho scritto difficilmente perché con i Tribunali Italiani non si può MAI
> sapere come và a finire)
>
> Saluti e Auguri di Buona Befana
>
> Christian
>
>
> -----Messaggio originale-----
> Oggetto: Re: [Condominio] Ripartizione spese.
>
> .... la Cassazione ha ribadito più volte che la ripartizione delle spese,
> anche se trascritta in un regolamento contrattuale, può (potrebbe) essere
> modificata "a maggioranza".
>
> Ciao Beppe
>
>
> -----Messaggio originale-----
> Oggetto: Re: [Condominio] Ripartizione spese.
>
> .... Ma gli eventuali comproprietari di singole unità, non devono firmare
> anche loro ?
> Ciao.
> Francesca.
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